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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica. Nel corso dei lavori si verificò un grave sinistro che causò danni anche a beni indicati come "indiretti" (strada di accesso, alveo del torrente e costa di monte). La società appaltatrice, che aveva stipulato una polizza danni con la compagnia assicuratrice, chiese la manleva per la somma alla quale era stata condannata in arbitrato a risarcire la committente. La compagnia negò la copertura, sostenendo che i beni danneggiati non fossero terzi e che non vi fosse garanzia operante. Il Tribunale accolse in parte la domanda di manleva, ma la Corte d'appello accolse l'impugnazione dell'assicuratrice, rigettando la manleva per difetto di prova che i danni derivassero dall'attività dell'assicurata e per inadeguata prova dell'entità del danno. In cassazione la società assicurata dedusse, con un unico motivo, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello, nonché degli artt. 324 e 329 c.p.c. per violazione del giudicato, sostenendo che i motivi di appello non avessero specificamente censurato la ratio decidendi del Tribunale e che la sentenza di primo grado fosse ormai coperta da giudicato su alcuni punti fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto specifico il motivo di appello proposto dalla compagnia assicuratrice e ha osservato che la Corte territoriale aveva effettivamente deciso su un tema diverso da quello realmente devoluto, ma tale errore non era stato dedotto in cassazione come vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. La Suprema Corte ha quindi escluso l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e ha respinto anche la doglianza sul giudicato, perché non correttamente calibrata rispetto al decisum d'appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con conferma dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è specifico se individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e confuta le ragioni del primo giudice, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio derivante dalla decisione su un tema diverso da quello devoluto va denunciato come ultrapetizione; non basta un generico richiamo alla norma se la censura non è chiaramente formulata in questi termini.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al giudicato interno, ma la Corte rileva che la censura non era coerente con il reale contenuto della decisione di appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere acquiescenza e giudicato, ma la Corte non accoglie tale prospettazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese sono state compensate integralmente in presenza di giusti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando consente di comprendere con chiarezza quale statuizione viene censurata e per quali ragioni; non è necessario introdurre elementi nuovi rispetto al primo grado, purché la critica sia effettiva e intelligibile.
  • La verifica della specificità dei motivi di appello va commisurata alla motivazione della sentenza impugnata: può bastare la riproposizione delle difese già svolte se queste si traducono in una critica puntuale alla decisione di primo grado.
  • Se il giudice d'appello decide su un motivo diverso da quello effettivamente proposto, la parte interessata deve denunciare il vizio nei termini dell'ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; una generica evocazione della norma non è sufficiente.
  • Il richiamo agli artt. 324 e 329 c.p.c. presuppone una censura coerente con la formazione del giudicato interno o con l'acquiescenza; se il motivo non è costruito su tale base, la doglianza non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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