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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008, uno per imposte dirette e IVA e l'altro per IRAP. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi, eliminando alcune riprese per costi ritenuti non inerenti o non di competenza e riducendo una ripresa relativa a pedaggi e ad altri costi. In appello la CTR aveva ulteriormente parzialmente rideterminato i maggiori ricavi, ritenendo che l'Ufficio avesse desunto l'omessa contabilizzazione di ricavi dalla quantità di carburante acquistato e dal rapporto chilometrico medio per litro di gasolio, con un risultato poi corretto in base a una consulenza di parte. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, del D.P.C.M. 20.01.1996 come modificato, e dell'art. 2729 c.c., sostenendo l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato su una presunzione semplice di antieconomicità priva di riscontri certi, precisi e concordanti, anche alla luce di indagini finanziarie negative e della perizia di parte non contestata, oltre a contestare la quantificazione IVA con aliquota ordinaria anziché media dichiarata. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato l'errore di valutazione sul concetto di antieconomicità, la consulenza tecnica di parte, la documentazione prodotta e il parametro utilizzato per la rideterminazione dei ricavi, motivando in modo apparente con l'espressione "equanimemente".

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché il ricorrente non aveva riportato né localizzato nel ricorso il contenuto degli atti impositivi e delle difese necessarie a verificare le contestazioni svolte nei gradi di merito; in parte lo ha considerato inammissibile perché la doglianza sulla quantificazione IVA costituiva una questione nuova, non dimostrata come già proposta in precedenza. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento induttivo può fondarsi anche su una sola presunzione semplice purché grave e precisa, e che la contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica se il comportamento del contribuente è antieconomico e non spiegato, restando al giudice di merito l'onere di motivare adeguatamente l'eventuale disattesa dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'insufficienza motivazionale, non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha ribadito che oggi è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera omessa valutazione di elementi istruttori o la sufficienza della motivazione. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato e il contribuente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento del reddito d'impresa può fondarsi su presunzioni semplici, anche una sola, purché gravi e precise.

  • D.P.C.M. 20 gennaio 1996

    Richiamato come base dei criteri di calcolo della percorrenza media chilometrica per litro di gasolio.

  • D.P.C.M. 27 marzo 1997

    Richiamato come modifica del precedente decreto sui criteri di stima.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio denunciabile attiene alla violazione o falsa applicazione di legge, non alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per le sentenze pubblicate dopo la riforma è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'insufficienza motivazionale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È necessario depositare i documenti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione processuale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; solo anomalie radicali integrano vizio di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o apparente motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la presenza di contabilità formalmente regolare non preclude la rettifica fiscale quando l'Ufficio fondi l'accertamento su elementi presuntivi gravi e precisi e il comportamento del contribuente appaia antieconomico e non giustificato.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione anche su una sola presunzione semplice, purché dotata dei requisiti di gravità e precisione; se intende disattendere l'accertamento, deve spiegare con ragioni specifiche perché il dato antieconomico non sia sintomatico di violazioni tributarie.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, mentre l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori non basta.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: occorre indicare e localizzare gli atti, i documenti e i passaggi processuali su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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