Cassazione Civile, Ordinanza n. 27603/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società operante nel settore edilizio impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito dell'anno 2005 ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando l'occultamento di ricavi derivanti dalla vendita di dieci unità immobiliari. L'Ufficio aveva ritenuto che i corrispettivi dichiarati negli atti di vendita fossero inferiori a quelli effettivamente percepiti, valorizzando i valori OMI e una serie di ulteriori elementi presuntivi (tra cui l'antieconomicità delle vendite, pagamenti in contanti, irregolarità contabili e mutui di importo superiore al prezzo indicato). La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società. In cassazione la contribuente deduceva, con sei motivi, principalmente: l'erronea attribuzione ai valori OMI di efficacia probatoria sufficiente a fondare l'accertamento; il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi; la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto e sulle garanzie del contribuente; l'erronea qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo; e, in generale, l'insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che, dopo l'evoluzione normativa richiamata, i valori OMI non hanno valore di presunzione legale, ma possono concorrere con altri elementi indiziari; nel caso concreto la sentenza d'appello non si era fondata sui soli valori OMI, bensì su una pluralità di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale nei limiti denunciabili in cassazione e ha osservato che le norme invocate sulla motivazione dell'atto amministrativo non riguardano la sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Aveva introdotto, nel testo originario, una presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale ricavato anche dalle quotazioni OMI, poi superata dalla normativa successiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento dei redditi d'impresa può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR ha correttamente applicato il metodo analitico-induttivo.
art. 54, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato nel quadro della disciplina degli accertamenti IVA e della rilevanza delle presunzioni semplici dopo il superamento della presunzione legale sui valori OMI.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; non è necessario che gli indizi siano plurimi, purché quello unico sia di per sé grave e preciso.
art. 73 Direttiva 2006/112/CE
È richiamato dalla ricorrente nel contestare la compatibilità della disciplina interna con il diritto unionale, ma la Corte conferma il quadro interpretativo interno conforme all'adeguamento al diritto UE.
art. 24, commi 4, lett. f) e 5, L. 7 luglio 2009, n. 88
Ha eliminato retroattivamente la presunzione legale relativa introdotta nel 2006, ripristinando il precedente assetto che attribuisce ai valori OMI solo valore di presunzione semplice.
art. 1, comma 265, L. 24 dicembre 2007, n. 244
«In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici»
Per gli atti anteriori al 4 luglio 2006 le presunzioni basate sui valori OMI non sono legali ma semplici.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che riguarda la motivazione dell'atto impositivo e non della sentenza impugnata.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Le garanzie invocate attengono alla motivazione e tutela del contribuente nell'azione amministrativa, non alla motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte esclude che l'accertamento in esame sia stato induttivo puro, qualificandolo invece come analitico-induttivo ai sensi del comma 1, lett. d).
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi sono stati in parte ritenuti infondati e in parte inammissibili perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o perché non denunciavano un vero omesso esame di fatti decisivi.
La Corte richiama il corretto riparto dell'onere della prova: spetta all'Ufficio allegare indizi gravi, precisi e concordanti; poi incombe al contribuente fornire prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo alla cessione di immobili, il mero scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il valore OMI non basta, da solo, a fondare la rettifica del reddito: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- I valori OMI hanno natura di presunzione semplice e non di presunzione legale; possono concorrere con altri dati fattuali, ma non sostituire il necessario accertamento probatorio complessivo.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio dispone di una pluralità di elementi concordanti, anche ricavati da circostanze come antieconomicità dell'operazione, irregolarità contabili, modalità di pagamento e dati finanziari incoerenti.
- In tema di presunzioni semplici non è indispensabile la pluralità degli indizi: anche un solo elemento può essere sufficiente se grave e preciso, ma la sua idoneità probatoria è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di lamentare la mera insufficienza o non condivisibilità della valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- Le norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sulle garanzie del contribuente non possono essere invocate per censurare direttamente la motivazione della sentenza tributaria, che va valutata secondo i criteri propri del processo civile.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere di allegare presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente offrire una prova contraria concreta e specifica, idonea a incrinare la tenuta del compendio indiziario.
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