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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (gestore servizio)

La controversia

Il condominio e due condomini chiedevano la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva respinto la loro domanda di restituzione della quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque, ritenendo non provato il pagamento degli importi pretesi in restituzione. I ricorrenti principali lamentavano violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la controparte non aveva contestato utilmente il pagamento delle fatture e che il giudice aveva omesso di considerare documenti decisivi da cui emergeva il pagamento e i relativi importi. Parallelamente, un altro utente che aveva ottenuto accoglimento in primo/secondo grado censurava la compensazione integrale delle spese. L'azienda speciale, a sua volta, proponeva ricorso incidentale contestando: la propria legittimazione passiva rispetto all'azione restitutoria; il diritto alla restituzione nei casi in cui il depuratore fosse solo parzialmente funzionante; l'utilizzo di prove ritenute inesistenti sui pagamenti; il rigetto della manleva verso la Regione Campania; il mancato riconoscimento della responsabilità della Regione e della società affidataria del servizio di depurazione; e la distribuzione dell'onere probatorio riguardo agli investimenti e ai costi di completamento degli impianti di depurazione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del condominio e delle due utenti ricorrenti, ha rigettato il ricorso incidentale dell'utente che censurava solo le spese, e ha accolto parzialmente il ricorso incidentale dell'azienda speciale limitatamente ai motivi relativi alla domanda di manleva verso la Regione Campania. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale solo punto e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per decidere sulla manleva tra azienda speciale e Regione e per regolare le spese di quel rapporto processuale. Restano invece ferme le statuizioni sfavorevoli ai ricorrenti principali; la Corte ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti soccombenti secondo i rispettivi rapporti processuali e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per i ricorsi dichiarati inammissibile o rigettati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale delle censure, ma la Corte rileva che i motivi devono comunque rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; le doglianze che mirano a rivalutare il merito o non indicano specificamente gli atti processuali sono inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del merito o è formulata in modo eccentrico rispetto al decisum.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura per violazione del principio di non contestazione richiede l'indicazione specifica, nel ricorso, degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizi giuridici specifici.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione passiva; la Corte conferma che la legittimazione dell'ente gestore del servizio deriva dalla sua qualità di parte del contratto di somministrazione e percettore del pagamento indebito.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione; la Corte lo considera nel quadro della legittimazione processuale del soggetto che agisce o è convenuto in relazione al rapporto dedotto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte respinge l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del gestore del servizio perché costui è il soggetto obbligato e percettore della tariffa contestata.

  • art. 156 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    È richiamato nel motivo incidentale sulla legittimazione e sul servizio idrico integrato, ma la Corte ribadisce che il soggetto gestore può essere chiamato a rispondere della ripetizione dell'indebito verso l'utente.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento del contratto di utenza; la Corte valorizza la cooperazione del terzo e la responsabilità del soggetto tenuto a fornire la prestazione verso l'utente.

  • art. 155 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato in relazione alla tariffa del servizio di depurazione e alla sentenza costituzionale; la Corte mantiene fermo che il pagamento è dovuto solo se il servizio è effettivamente reso.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della Regione nei rapporti interni è ricondotta alla sua condotta rilevante come cooperazione nell'inadempimento e, quindi, al paradigma aquiliano.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla responsabilità concorrente; la Corte non affronta nel merito la ripartizione interna perché il motivo è dichiarato inammissibile nei punti eccedenti il decisum.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla manleva e sulla responsabilità solidale; non viene però costruita una statuizione autonoma su tale base.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla manleva e sulla ripartizione interna; resta assorbito o non decisivo rispetto ai profili accolti.

  • art. 32 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma non assume autonoma decisività nella soluzione della causa.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato per la chiamata del terzo; la Corte distingue tra domanda di manleva e chiamata del terzo responsabile, negando l'estensione automatica della domanda se non formulata in tali termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva l'eccentricità di alcune censure rispetto al contenuto della decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, ma la loro compensazione resta entro il potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Applicato ratione temporis nella versione che consentiva la compensazione per soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza esito autonomo; la Corte reputa congrua la motivazione del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della compensazione delle spese; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dal Tribunale.

  • art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti comporta l'inammissibilità della censura fondata sulla non contestazione e sulla prova documentale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la decisione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto.

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Per i giudizi introdotti nel regime temporale applicabile, la compensazione delle spese richiedeva soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    Richiamato nel motivo incidentale sulla prova degli oneri di completamento degli impianti; il motivo è ritenuto inammissibile perché non attinente al decisum.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione della quota tariffaria per depurazione delle acque, il gestore del servizio idrico che abbia riscosso il corrispettivo è, in linea di principio, legittimato passivamente rispetto alla domanda restitutoria dell'utente.
  • Quando la tariffa del servizio idrico integrato comprende anche la depurazione, il soggetto che pretende il pagamento deve provare l'esistenza e il funzionamento dell'impianto nel periodo fatturato; non spetta all'utente dimostrare l'interruzione del servizio, se il gestore non assolva il proprio onere probatorio.
  • La censura in Cassazione che investe la valutazione della non contestazione o della prova documentale è inammissibile se non indica specificamente, con autosufficienza, gli atti processuali rilevanti e i passaggi difensivi trascritti.
  • Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio non sono proponibili come violazione di legge o come vizio motivazionale, salvo specifiche anomalie giuridicamente rilevanti.
  • La domanda di manleva verso il proprietario dell'impianto può trovare titolo nella cooperazione di quest'ultimo all'inadempimento del contratto di utenza e può essere ricondotta, nei rapporti interni, a una responsabilità da fatto illecito.
  • Non è configurabile l'estensione automatica della domanda di manleva a un terzo se l'iniziativa processuale è stata formulata in termini diversi, come semplice chiamata o difesa non coerente con il petitum effettivamente dedotto.
  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo se viola il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di opportunità resta discrezionale del giudice di merito entro i limiti normativi applicabili al tempo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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