Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese perché il Ministero intimato non si è costituito. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la disciplina speciale di esenzione del procedimento in materia di espulsione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma e notificato nello stesso giorno. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: il primo deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato le circostanze relative al contesto sociale e religioso in cui egli viveva; il secondo denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere delineato l'iter logico e la ratio decidendi. La Corte, tuttavia, ha esaminato prioritariamente la regolarità del contraddittorio e ha rilevato che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento; poiché il ricorso era stato rivolto al Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione/forma della sentenza
art. 291 c.p.c.
evocato per distinguere l'ipotesi di mera nullità sanabile della notificazione da quella di errata individuazione del soggetto legittimato passivo
art. 374, comma 3, c.p.c.
richiamato per attribuire particolare forza all'orientamento delle Sezioni Unite sulla legittimazione passiva del Prefetto
art. 13-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
menzionato come previgente disciplina poi abrogata
art. 8, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
"L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati"
richiamato per evidenziare la facoltà dell'autorità che ha emesso il provvedimento di stare in giudizio personalmente o tramite funzionari delegati
art. 18, comma 8, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento; l'evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno non sostituisce correttamente il soggetto legittimato, salvo diversa corretta instaurazione del contraddittorio nei limiti consentiti dalla normativa processuale.
- La notifica del ricorso al soggetto diverso da quello legittimato passivo non integra una mera irregolarità della notificazione, ma può determinare l'inammissibilità del ricorso quando incide sulla corretta evocazione in giudizio della parte resistente.
- L'ipotesi in cui il ricorso sia correttamente rivolto al soggetto legittimato ma notificato in modo viziato va distinta dall'ipotesi in cui sia errata l'individuazione del resistente: solo nel primo caso può trovare spazio la rinnovazione sanante della notificazione.
- L'orientamento consolidato sulla legittimazione passiva del Prefetto, specie se confermato da Sezioni Unite, prevale su arresti successivi difformi nel diverso contesto del solo profilo notificatorio.
- Quando il giudizio è esente da imposte o tasse per previsione speciale, non opera il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27559/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →