Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese perché il Ministero intimato non si è costituito. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la disciplina speciale di esenzione del procedimento in materia di espulsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma e notificato nello stesso giorno. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: il primo deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato le circostanze relative al contesto sociale e religioso in cui egli viveva; il secondo denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere delineato l'iter logico e la ratio decidendi. La Corte, tuttavia, ha esaminato prioritariamente la regolarità del contraddittorio e ha rilevato che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento; poiché il ricorso era stato rivolto al Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ritenuto il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione/forma della sentenza

  • art. 291 c.p.c.

    evocato per distinguere l'ipotesi di mera nullità sanabile della notificazione da quella di errata individuazione del soggetto legittimato passivo

  • art. 374, comma 3, c.p.c.

    richiamato per attribuire particolare forza all'orientamento delle Sezioni Unite sulla legittimazione passiva del Prefetto

  • art. 13-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    menzionato come previgente disciplina poi abrogata

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    "L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati"

    richiamato per evidenziare la facoltà dell'autorità che ha emesso il provvedimento di stare in giudizio personalmente o tramite funzionari delegati

  • art. 18, comma 8, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato per affermare che il procedimento è esente da tasse o imposte e che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento; l'evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno non sostituisce correttamente il soggetto legittimato, salvo diversa corretta instaurazione del contraddittorio nei limiti consentiti dalla normativa processuale.
  • La notifica del ricorso al soggetto diverso da quello legittimato passivo non integra una mera irregolarità della notificazione, ma può determinare l'inammissibilità del ricorso quando incide sulla corretta evocazione in giudizio della parte resistente.
  • L'ipotesi in cui il ricorso sia correttamente rivolto al soggetto legittimato ma notificato in modo viziato va distinta dall'ipotesi in cui sia errata l'individuazione del resistente: solo nel primo caso può trovare spazio la rinnovazione sanante della notificazione.
  • L'orientamento consolidato sulla legittimazione passiva del Prefetto, specie se confermato da Sezioni Unite, prevale su arresti successivi difformi nel diverso contesto del solo profilo notificatorio.
  • Quando il giudizio è esente da imposte o tasse per previsione speciale, non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.