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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva visto rigettate dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello di Bologna le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità impugnava solo la parte della decisione relativa alla protezione umanitaria, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 5, comma 6, e 32, comma 3, del testo unico immigrazione, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza contestava la valutazione di insussistenza dei seri motivi umanitari, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato il rigetto su fonti non aggiornate sulla situazione del Gambia e che non avesse considerato adeguatamente la vulnerabilità derivante anche dal soggiorno in Libia. La Corte di cassazione rilevava però che il ricorso era formulato in modo astratto: non erano specificati i contenuti del motivo d'appello, le censure sulle fonti erano generiche e miravano a un riesame del merito, e non veniva attaccata la ratio della decisione di appello che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della protezione umanitaria, la mera allegazione del transito/soggiorno in un Paese terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e che, comunque, la prospettazione del ricorrente tendesse surrettiziamente a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, in tema di protezione umanitaria, la valutazione delle condizioni del Paese di transito è rilevante solo quando l'esperienza ivi vissuta abbia un apprezzabile significato in relazione, ad esempio, alla durata del soggiorno e alla sua comparazione con il tempo trascorso nel Paese di origine. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato come parametro della domanda di permesso per motivi umanitari; la Corte non entra nel merito dell'erronea applicazione dedotta, perché il ricorso è inammissibile

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato come norma sulla protezione umanitaria; la censura non è esaminata nel merito per difetto di specificità e per inammissibilità del ricorso

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998

    la Corte ribadisce che il giudice deve valutare la domanda sulla base di informazioni precise e aggiornate sulla situazione del Paese di origine e, ove occorra, del Paese di transito, ma solo quando il vissuto nel Paese di transito abbia una specifica significatività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 13758 del 2020

    citata a sostegno del principio per cui il Paese di transito rileva solo se l'esperienza ivi vissuta abbia un certo grado di significatività

  • Cass. n. 28781 del 2020

    citata nello stesso senso, in materia di protezione umanitaria e rilevanza del Paese di transito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche, astratte o non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare un nuovo apprezzamento del merito sotto forma di critica alla selezione o attualità delle fonti informative, se la doglianza non indica specificamente l'errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • In tema di protezione umanitaria, la valutazione deve riguardare principalmente la situazione del Paese di origine; il Paese di transito diventa rilevante solo se il soggiorno ivi avuto presenti un'apprezzabile significatività rispetto alla vicenda personale, desumibile anche dalla sua durata e dal confronto con il tempo trascorso nel Paese d'origine.
  • La deduzione di una vulnerabilità fondata su vicende occorse in un Paese diverso da quello di origine non è di per sé sufficiente a fondare la protezione umanitaria, se non accompagnata da un puntuale collegamento con i presupposti legali della tutela richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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