Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da domande di ripetizione proposta da due utenti del servizio idrico di Napoli per ottenere la restituzione della quota tariffaria relativa alla depurazione, ritenuta non dovuta perché l’impianto di depurazione risultava inefficiente. Il giudice di pace aveva accolto la domanda contro l’azienda speciale che gestiva il servizio e aveva respinto la manleva verso la Regione; il tribunale, in appello, aveva confermato la condanna alla restituzione a carico dell’azienda speciale e aveva accolto la domanda di manleva verso la Regione, lasciando invece senza statuizione la domanda di manleva/regresso verso la società concessionaria del depuratore. La Regione ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che la Corte costituzionale e la normativa successiva non consentissero la restituzione della quota depurazione in caso di mero malfunzionamento, ma solo in caso di impianto mancante o temporaneamente inattivo; 2) deduceva violazione della disciplina sulla tariffa idrica, affermando che la componente di depurazione fosse comunque dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura e che vi fosse prova degli appalti per l’adeguamento dell’impianto; 3) censurava l’accoglimento della manleva a favore dell’azienda speciale, sostenendo di non aver mai ricevuto le somme da restituire e di dover essere manlevata, semmai, dalla società concessionaria; 4) denunciava violazione delle regole sull’onere della prova e sui mezzi di prova, lamentando che il tribunale avesse invertito l’onere probatorio e trascurato la documentazione prodotta sul funzionamento dell’impianto. L’azienda speciale, nel controricorso, aderiva ai primi, secondo e quarto motivi della Regione, resistendo al terzo, e proponeva ricorso incidentale condizionato; la società Hydrogest e gli utenti resistevano al ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della Regione Campania. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’"assoluta inefficienza" dell’impianto di depurazione è equiparabile, ai fini della debenza/restituzione della quota tariffaria, all’inesistenza o alla temporanea inattività dell’impianto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in sostanza, a contestare l’apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, non sindacabile in cassazione. Ha rigettato il terzo motivo, confermando che l’azione di manleva della società affidataria verso la Regione trova titolo nella cooperazione illecita della Regione, quale proprietaria dell’impianto, nell’inadempimento verso gli utenti; non è decisivo, in tale prospettiva, il mancato riversamento materiale delle somme alla Regione. Ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa alla manleva verso la società concessionaria, perché la questione avrebbe dovuto essere correttamente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. ed era comunque formulata in modo non scrutinabile. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che il giudice di merito si era conformato al principio per cui, quando si pretende il pagamento della tariffa di depurazione, grava sul gestore l’onere di provare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato, e che il principio di vicinanza della prova non era stato applicato in modo distorto. Il ricorso incidentale dell’azienda speciale è stato dichiarato assorbito, perché proposto solo in via condizionata. La Regione è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto le censure di diritto da quelle che miravano, in realtà, a rivalutare il merito.
Richiamato per la ripetizione dell’indebito relativa alla quota tariffaria di depurazione e per la pretesa di manleva/regresso; la Corte ha ritenuto decisiva, per la manleva, non la materiale percezione delle somme, ma la condotta illecita della Regione che aveva causato l’inadempimento verso gli utenti.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che, se il gestore pretende il pagamento della componente di depurazione, deve provare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato.
Invocato per criticare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un uso illecito delle risultanze istruttorie.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.
Richiamato nel ricorso incidentale in combinazione con la disciplina della prova e delle difese; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all’asserito riconoscimento di debito; la Corte non ha ravvisato vizi nella motivazione del giudice di merito.
Indicato come fondamento della responsabilità della Regione nei confronti dell’azienda affidataria: la manleva è stata ricondotta alla cooperazione illecita della Regione nell’inadempimento verso gli utenti.
La Corte ha escluso che la responsabilità della Regione, ai fini della manleva, dovesse essere ricondotta alla responsabilità da cosa in custodia; il titolo è stato individuato nell’illecito ex art. 2043 c.c.
art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla componente vincolata della tariffa idrica; la Corte ha osservato che la censura, in sostanza, contestava l’apprezzamento delle prove circa gli interventi sull’impianto.
art. 2 d.m. 30 settembre 2009
Richiamato in relazione alla disciplina della tariffa di depurazione e alla prova degli oneri per la realizzazione/adeguamento degli impianti.
art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36
Richiamato come norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte in cui imponeva la quota depurazione anche senza impianti o con impianti inattivi.
art. 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato, insieme alla legge n. 36/1994, quale disposizione colpita dalla sentenza costituzionale n. 335/2008 nella parte relativa alla debenza della quota depurazione in assenza di servizio.
Richiamato per affermare che una domanda o eccezione non riproposta in appello deve intendersi rinunciata; la Corte lo ha evocato per dichiarare inammissibile la questione sulla manleva verso la società concessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di tariffa del servizio idrico integrato, la componente relativa alla depurazione non è dovuta quando il servizio sia sostanzialmente mancante: l’assoluta inefficienza dell’impianto è equiparabile, ai fini della restituzione, alla sua inesistenza o temporanea inattività.
- Quando il gestore pretende il pagamento della quota di depurazione, grava su di lui l’onere di provare l’esistenza e il funzionamento dell’impianto nel periodo fatturato; il principio di vicinanza della prova opera in coerenza con l’art. 24 Cost. e non può essere usato per rendere eccessivamente difficile la tutela giudiziale dell’utente.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove: la contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie è inammissibile.
- La manleva del soggetto gestore verso il proprietario dell’impianto può fondarsi sulla cooperazione illecita di quest’ultimo nell’inadempimento verso gli utenti, ricondotta all’art. 2043 c.c., senza che sia decisivo il mero dato del riversamento materiale delle somme incassate.
- La domanda o eccezione non riproposta in appello deve essere considerata rinunciata; in cassazione non può essere utilmente esaminata se la parte non dimostra la rituale riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27559/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →