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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'atto come ricorso per correzione di errore materiale, ma ne ha dichiarato l'inammissibilità perché non era stato notificato alle controparti, come richiesto dall'art. 391-bis c.p.c. Non sono state liquidate spese nel procedimento e non si è applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La società assicuratrice ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza era stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta da una società e la stessa era stata condannata alle spese, ma nel dispositivo era indicato che la rifusione dovesse avvenire "alla controricorrente", nonostante nel giudizio fossero presenti più controricorrenti e non una sola parte. La ricorrente ha quindi chiesto la correzione del dispositivo. La Corte ha tuttavia rilevato che l'istanza, qualificata come ricorso per correzione di errore materiale, doveva essere notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.; poiché non risultava alcuna notifica alle controparti, l'istanza è stata dichiarata inammissibile per difetto di notifica.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso per correzione di errore materiale doveva essere notificato alle altre parti; il mancato adempimento determina l'inammissibilità.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    Richiamati dall'art. 391-bis c.p.c. come disciplina applicabile al procedimento di correzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ritenuto inapplicabile perché il procedimento di correzione di errori materiali non è soggetto a contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte deve essere notificata alle altre parti del giudizio, secondo il procedimento previsto dall'art. 391-bis c.p.c.; in mancanza, l'istanza è inammissibile.
  • Il fatto che il procedimento abbia ad oggetto un mero errore materiale non esonera dall'osservanza delle forme di instaurazione del contraddittorio previste per il ricorso.
  • Nel procedimento di correzione di errori materiali non vi è luogo a provvedere sulle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per altri giudizi di impugnazione.
  • Quando il dispositivo di una decisione utilizza un'espressione incompatibile con la pluralità delle parti presenti, la correzione resta comunque soggetta alle regole processuali del relativo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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