Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico di Napoli per la restituzione della quota di tariffa relativa alla depurazione delle acque, corrisposta nonostante l’impianto di depurazione risultasse non funzionante. In primo grado il giudice di pace aveva condannato l’azienda speciale che gestiva il servizio a restituire tali somme, rigettando le domande di manleva verso Regione Campania e verso il gestore dell’impianto. In appello, su gravame dell’azienda, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nei confronti della Regione. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2033 e 2043 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo: ha sostenuto di non aver mai ricevuto le somme che l’azienda era stata condannata a restituire, che mancava prova del riversamento dei canoni nelle casse regionali, che la responsabilità eventualmente ipotizzata poteva al più dar luogo a solidarietà e non a manleva, che andava rivalutata la posizione di Hydrogest quale gestore dell’impianto e che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare una scrittura privata transitoria tra Regione, concessionario e gestore della riscossione. L’azienda speciale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato; hanno resistito anche Hydrogest e gli utenti del servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Regione. Ha ritenuto infondata la censura contro l’accoglimento della manleva, richiamando precedenti secondo cui l’azienda che ha dovuto restituire agli utenti la quota depurazione può rivalersi verso la Regione proprietaria dell’impianto quando questa, lasciandolo in stato di inefficienza, abbia cooperato nell’inadempimento del contratto di utenza. Ha inoltre precisato che, ai fini della manleva, non è decisivo dimostrare che la Regione abbia ricevuto materialmente le somme, essendo rilevante la sua condotta illecita ex art. 2043 c.c. e la prova dell’inefficienza totale dell’impianto, accertata in fatto e non sindacabile in cassazione. Le doglianze sulla posizione di Hydrogest e sulla scrittura privata transitoria sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il ricorso incidentale condizionato dell’azienda è rimasto assorbito. La Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che il titolo della manleva non era la ripetizione dell’indebito bensì la responsabilità della Regione per la condotta che ha reso impossibile la prestazione depurativa.
art. 2043 c.c.
È la base della responsabilità della Regione: la mancata funzionalità dell’impianto, imputabile alla proprietaria, integra condotta illecita che ha esposto l’azienda alle pretese degli utenti e giustifica la manleva.
art. 2051 c.c.
Censurato dalla Regione nella memoria, ma la Corte precisa che la responsabilità rilevante non è quella da cose in custodia.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame; la Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sulla posizione di Hydrogest e quella sulla scrittura privata sono inammissibili perché non rispettano l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e della loro sede processuale.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sull’onere di riproposizione della domanda non esaminata in appello, ai fini di evitare la formazione del giudicato interno.
art. 380-bis c.p.c.
Cita il procedimento camerale non partecipato e il rilievo della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La manleva del soggetto gestore del servizio può essere riconosciuta nei confronti del proprietario dell’impianto quando la mancata erogazione della prestazione derivi dalla condotta di quest’ultimo, che abbia reso impossibile l’adempimento verso gli utenti.
- Ai fini dell’azione di rivalsa o manleva non è necessario provare che il chiamato abbia materialmente ricevuto le somme poi da restituire, se il fondamento della domanda è la sua responsabilità per cooperazione nell’inadempimento.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non questioni, argomentazioni o documenti considerati in astratto.
- Le censure fondate su documenti o atti processuali sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove siano stati prodotti, come siano stati discussi e quale sia la loro decisività.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto lo stato di totale inefficienza dell’impianto o della cosa, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico.
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