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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31144/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2012, l'Amministrazione finanziaria notificò alla società e ai soci avvisi di accertamento rideterminando la base imponibile societaria e i redditi dei soci, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, in ragione dei contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto pubblico locale di persone. I contribuenti impugnarono gli atti e ottennero ragione nei due gradi di merito. In cassazione l'Agenzia dedusse, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di molteplici norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi dovessero essere trattati come ricavi sia sotto il profilo contabile/tributario sia ai fini IVA, perché corrisposti in relazione al servizio svolto e funzionalmente connessi alla prestazione di trasporto; contestò inoltre che la disciplina sull'esenzione da imposta sui redditi fosse applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano e sostenne che, per l'IVA, rilevasse il nesso diretto tra corrispettivo e prestazione, anche in assenza di un contratto di appalto in senso civilistico. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale su spese e motivazione; la Provincia autonoma di Bolzano resistette anch'essa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale solo in parte: ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia quanto alle imposte dirette, confermando che i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito; ha invece accolto la doglianza relativa all'IVA, cassando la sentenza impugnata perché il giudice d'appello non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e tali da consentire alla società di offrire il servizio a un prezzo inferiore. Sono rimasti assorbiti la richiesta della società di rideterminazione delle sanzioni e i motivi del ricorso incidentale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare la qualificazione fiscale dei contributi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché esponeva in modo comprensibile i fatti di causa e le ragioni dedotte nei gradi di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata non sussiste se non vi è un orientamento di legittimità davvero consolidato contrario alla tesi del ricorrente.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la richiesta di riunione di più ricorsi pendenti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di riunione di più ricorsi pendenti.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.

  • art. 114 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.

  • art. 116 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.

  • artt. 12 e 14 preleggi

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione estensiva della disciplina agevolativa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per la censura sulla valutazione delle risultanze processuali.

  • artt. 1322 e 1325 c.c.

    Richiamati in relazione alla qualificazione del rapporto tra Provincia e gestore del trasporto, ma ritenuti non decisivi ai fini IVA.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del rapporto e della disciplina applicabile.

  • artt. 8 e 73 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    Richiamati nel quadro delle competenze della Provincia autonoma e della disciplina fiscale applicabile.

  • art. 3 d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 18

    Ritenuto applicabile anche alle Regioni e Province a statuto speciale; esclude dall'imposizione sui redditi i contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale.

  • art. 14 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985

    "Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie"

    La norma provinciale mostra che i contributi sono parametrati al sistema tariffario e possono incidere sul prezzo del servizio.

  • art. 17 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985

    Richiamato come base del meccanismo contributivo e per la qualificazione dei contributi anche come ricavi nel diritto provinciale, ma non decisivo ai fini IVA.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dall'Agenzia nel complessivo quadro delle imposte sui redditi.

  • art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per sostenere la natura di ricavi dei contributi in conto esercizio.

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati nel motivo di ricorso in tema di accertamento delle imposte dirette.

  • art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto di servizi.

  • artt. 3, 4 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati in tema di presupposto e base imponibile IVA.

  • artt. 8 e 12 reg. CE n. 1370/2007

    Richiamati per sostenere la rilevanza del regolamento nella disciplina del servizio di trasporto pubblico locale.

  • direttiva 2004/18/CE

    Richiamata nell'interpretazione unionale della disciplina del rapporto di servizio.

  • direttiva 2006/112/CE

    Richiamata come fonte del sistema IVA armonizzato e della nozione di corrispettivo rilevante ai fini dell'imposta.

  • art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma interna conforme all'art. 73 della direttiva IVA: nella base imponibile si includono anche integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da terzi.

  • art. 11, parte A, par. 1, lett. a), sesta direttiva IVA

    Richiamata come disposizione europea corrispondente all'attuale art. 73 della direttiva IVA, che orienta la nozione di base imponibile.

  • art. 73 direttiva 2006/112/CE

    Definisce la base imponibile IVA includendo quanto ricevuto quale corrispettivo, anche da terzi, se direttamente connesso al prezzo.

  • art. 1, comma 310, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    Richiamata come norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza dell'art. 3 del d.l. n. 833 del 1986.

  • l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamata per la soppressione del fondo nazionale di ripiano dei disavanzi.

  • d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422

    Richiamato per la successiva disciplina del finanziamento dei trasporti pubblici.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nel ricorso incidentale per la ripartizione/compensazione delle spese nei giudizi tributari.

  • art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata nel ricorso incidentale per lamentare difetto di motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato solo per escluderne l'applicabilità diretta al giudizio di cassazione nella richiesta di riunione.

  • art. 2043 c.c.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • In tema di contributi pubblici al trasporto locale, la loro irrilevanza o rilevanza ai fini delle imposte dirette dipende dalla qualificazione normativa del contributo come componente escluso dal reddito: se la legge lo sottrae espressamente a imposizione, esso non concorre alla formazione del reddito imponibile.
  • Ai fini IVA non è decisiva la qualificazione civilistica del rapporto tra ente erogante e gestore del servizio; ciò che conta è la funzione concreta del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione.
  • Un contributo erogato da un terzo entra nella base imponibile IVA quando è versato perché il prestatore fornisca un servizio determinato a un prezzo ridotto in modo proporzionale rispetto al contributo stesso.
  • La verifica della rilevanza IVA richiede un accertamento in concreto: occorre stabilire se il contributo abbia consentito al prestatore di offrire il servizio a un corrispettivo inferiore, secondo criteri predeterminati e direttamente collegati al prezzo.
  • La circostanza che la prestazione sia resa in favore degli utenti e non dell'ente erogante non esclude, da sola, il nesso diretto tra contributo e corrispettivo ai fini IVA.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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