Cassazione Civile, Ordinanza n. 31144/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2012, l'Amministrazione finanziaria notificò alla società e ai soci avvisi di accertamento rideterminando la base imponibile societaria e i redditi dei soci, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, in ragione dei contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto pubblico locale di persone. I contribuenti impugnarono gli atti e ottennero ragione nei due gradi di merito. In cassazione l'Agenzia dedusse, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di molteplici norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi dovessero essere trattati come ricavi sia sotto il profilo contabile/tributario sia ai fini IVA, perché corrisposti in relazione al servizio svolto e funzionalmente connessi alla prestazione di trasporto; contestò inoltre che la disciplina sull'esenzione da imposta sui redditi fosse applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano e sostenne che, per l'IVA, rilevasse il nesso diretto tra corrispettivo e prestazione, anche in assenza di un contratto di appalto in senso civilistico. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale su spese e motivazione; la Provincia autonoma di Bolzano resistette anch'essa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale solo in parte: ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia quanto alle imposte dirette, confermando che i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito; ha invece accolto la doglianza relativa all'IVA, cassando la sentenza impugnata perché il giudice d'appello non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e tali da consentire alla società di offrire il servizio a un prezzo inferiore. Sono rimasti assorbiti la richiesta della società di rideterminazione delle sanzioni e i motivi del ricorso incidentale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare la qualificazione fiscale dei contributi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché esponeva in modo comprensibile i fatti di causa e le ragioni dedotte nei gradi di merito.
L'inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata non sussiste se non vi è un orientamento di legittimità davvero consolidato contrario alla tesi del ricorrente.
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la richiesta di riunione di più ricorsi pendenti.
Richiamato per la richiesta di riunione di più ricorsi pendenti.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.
art. 114 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.
art. 116 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.
art. 117 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale dei contributi.
artt. 12 e 14 preleggi
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione estensiva della disciplina agevolativa.
Richiamati per la censura sulla valutazione delle risultanze processuali.
Richiamati in relazione alla qualificazione del rapporto tra Provincia e gestore del trasporto, ma ritenuti non decisivi ai fini IVA.
Richiamato per l'interpretazione del rapporto e della disciplina applicabile.
artt. 8 e 73 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Richiamati nel quadro delle competenze della Provincia autonoma e della disciplina fiscale applicabile.
art. 3 d.l. 9 dicembre 1986, n. 833, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 18
Ritenuto applicabile anche alle Regioni e Province a statuto speciale; esclude dall'imposizione sui redditi i contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale.
art. 14 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985
"Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie"
La norma provinciale mostra che i contributi sono parametrati al sistema tariffario e possono incidere sul prezzo del servizio.
art. 17 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985
Richiamato come base del meccanismo contributivo e per la qualificazione dei contributi anche come ricavi nel diritto provinciale, ma non decisivo ai fini IVA.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dall'Agenzia nel complessivo quadro delle imposte sui redditi.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per sostenere la natura di ricavi dei contributi in conto esercizio.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati nel motivo di ricorso in tema di accertamento delle imposte dirette.
art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto di servizi.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati in tema di presupposto e base imponibile IVA.
artt. 8 e 12 reg. CE n. 1370/2007
Richiamati per sostenere la rilevanza del regolamento nella disciplina del servizio di trasporto pubblico locale.
direttiva 2004/18/CE
Richiamata nell'interpretazione unionale della disciplina del rapporto di servizio.
direttiva 2006/112/CE
Richiamata come fonte del sistema IVA armonizzato e della nozione di corrispettivo rilevante ai fini dell'imposta.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma interna conforme all'art. 73 della direttiva IVA: nella base imponibile si includono anche integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da terzi.
art. 11, parte A, par. 1, lett. a), sesta direttiva IVA
Richiamata come disposizione europea corrispondente all'attuale art. 73 della direttiva IVA, che orienta la nozione di base imponibile.
art. 73 direttiva 2006/112/CE
Definisce la base imponibile IVA includendo quanto ricevuto quale corrispettivo, anche da terzi, se direttamente connesso al prezzo.
art. 1, comma 310, l. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamata come norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza dell'art. 3 del d.l. n. 833 del 1986.
Richiamata per la soppressione del fondo nazionale di ripiano dei disavanzi.
d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Richiamato per la successiva disciplina del finanziamento dei trasporti pubblici.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata nel ricorso incidentale per la ripartizione/compensazione delle spese nei giudizi tributari.
art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata nel ricorso incidentale per lamentare difetto di motivazione sulla compensazione delle spese.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
Richiamato solo per escluderne l'applicabilità diretta al giudizio di cassazione nella richiesta di riunione.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In tema di contributi pubblici al trasporto locale, la loro irrilevanza o rilevanza ai fini delle imposte dirette dipende dalla qualificazione normativa del contributo come componente escluso dal reddito: se la legge lo sottrae espressamente a imposizione, esso non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- Ai fini IVA non è decisiva la qualificazione civilistica del rapporto tra ente erogante e gestore del servizio; ciò che conta è la funzione concreta del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione.
- Un contributo erogato da un terzo entra nella base imponibile IVA quando è versato perché il prestatore fornisca un servizio determinato a un prezzo ridotto in modo proporzionale rispetto al contributo stesso.
- La verifica della rilevanza IVA richiede un accertamento in concreto: occorre stabilire se il contributo abbia consentito al prestatore di offrire il servizio a un corrispettivo inferiore, secondo criteri predeterminati e direttamente collegati al prezzo.
- La circostanza che la prestazione sia resa in favore degli utenti e non dell'ente erogante non esclude, da sola, il nesso diretto tra contributo e corrispettivo ai fini IVA.
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