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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12701/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da sette avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006-2012 nei confronti di una società, in relazione a fatture ricevute da tre società riconducibili a un medesimo soggetto e relative a sponsorizzazioni in gare automobilistiche ritenute oggettivamente inesistenti nella misura del 50%, per effetto di una presunta retrocessione di parte degli importi allo sponsor. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettato quello della società. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che esso non potesse operare in assenza dell’invio della denuncia penale nel termine utile per l’azione accertativa; 2) violazione delle norme sulla prova in materia tributaria e dell’IVA, deducendo che la CTR avesse fondato la decisione su sole dichiarazioni di terzi e senza prova della mala fede della contribuente; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sul processo tributario, per avere la CTR valorizzato elementi non risultanti dagli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo limitatamente all’IRAP, perché il raddoppio dei termini non opera per questa imposta; ha respinto il motivo sul merito probatorio, ritenendo che la CTR avesse basato l’accertamento su plurimi indizi e che, per l’IVA, non occorresse dimostrare la mala fede del contribuente una volta provata l’inesistenza dell’operazione; ha infine dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo, nei limiti dell’IRAP, ha rigettato gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione al capo accolto e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente esclusivamente per le riprese IRAP. Per il resto, cioè per IRES e IVA, gli avvisi di accertamento sono rimasti fermi. Le spese di merito sono state compensate integralmente; quelle del giudizio di cassazione sono state compensate per un ottavo, con i restanti sette ottavi posti a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime previgente alle modifiche del 2015, opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del procedimento penale; tale meccanismo non è però applicabile all’IRAP.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l’IVA, nel regime previgente, il raddoppio dei termini può operare in presenza dei presupposti penalmente rilevanti richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il medesimo schema dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    Le modifiche introdotte dalla riforma non si applicano agli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, già notificati.

  • art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le disposizioni che hanno inciso sul raddoppio dei termini non hanno efficacia retroattiva rispetto agli accertamenti già notificati relativi a periodi anteriori.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In tema di IVA, l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione per contestare l’indebita detrazione; una volta provata l’assenza dell’operazione non occorre dimostrare la mala fede del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova grava sull’Amministrazione quanto ai fatti costitutivi della pretesa fiscale; la ricorrente non può limitarsi a contestazioni generiche o alla lettura isolata degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede la valutazione unitaria di tutti gli indizi disponibili, che devono essere considerati complessivamente e gli uni per mezzo degli altri.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne valorizza una specifica interpretazione autonoma, perché il fulcro della decisione resta probatorio e processuale.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma oltre alla valutazione del materiale indiziario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su fatti o elementi estranei al thema decidendum; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato perché la CTR ha deciso sulla base del materiale probatorio acquisito.

  • artt. 56 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura processuale nel giudizio tributario; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione di merito si è mantenuta entro il materiale istruttorio acquisito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge e nullità della sentenza; la Corte ha distinto tra profili in parte fondati, infondati o inammissibili, secondo il contenuto effettivo delle doglianze.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento IVA e imposte sui redditi opera quando, entro il termine ordinario, siano emersi seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, senza che rilevino l’effettiva presentazione della denuncia, l’avvio dell’azione penale o l’accertamento del reato.
  • Il raddoppio dei termini non è estensibile all’IRAP, poiché le violazioni in materia non sono presidiate da sanzioni penali.
  • La prova presuntiva va valutata in modo unitario: il giudice deve esaminare tutti gli indizi nel loro complesso e non può svalutarli uno per uno in modo atomistico.
  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può dimostrare l’inesistenza anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta accertata l’inesistenza dell’operazione, non è necessario provare anche la mala fede del contribuente ai fini dell’IVA.
  • Le censure di legittimità che mirano a contestare il peso probatorio dei singoli indizi o a sollecitare una nuova valutazione del merito sono inammissibili quando il giudice di merito abbia già svolto un accertamento logico e coerente fondato su plurimi elementi.
  • In cassazione, la denuncia di ultrapetizione o di utilizzo di elementi estranei al processo richiede specificità: occorre indicare e produrre gli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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