Cassazione Civile, Ordinanza n. 12493/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione della deliberazione assembleare con cui una società per azioni aveva approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 luglio 2006. I soci impugnanti sostenevano che la relazione sulla gestione e le risposte rese in assemblea non avessero fornito informazioni sufficienti sulle vicende di furti e truffe subite dalla società nel biennio 2004-2005 e sulle successive verifiche e azioni giudiziarie. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva dichiarato la nullità della delibera ritenendo violato il diritto di informazione dei soci e, per effetto, il principio di chiarezza e precisione del bilancio. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) ultrapetizione per avere la Corte dichiarato la nullità anziché l’annullamento richiesto; (2)-(3) violazione dei limiti e dei presupposti della nullità del bilancio/deliberazione; (4)-(5) violazione del principio di continuità dei bilanci e dell’art. 2434-bis c.c., anche perché era stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo; (6) erronea valutazione delle risultanze fattuali e del danno da furti/truffe; (7)-(8) difetto di interesse ad agire dei soci e violazione degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c.; (9) doglianza sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto preclusi, per giudicato formatosi con la precedente sentenza di legittimità, i motivi che contestavano la qualificazione della domanda, la rilevanza della violazione del diritto di informazione e la nullità della delibera; ha poi dichiarato inammissibili i motivi sul principio di continuità dei bilanci, perché male indirizzati rispetto alla ratio decidendi e comunque perché il divieto dell’art. 2434-bis opera dopo l’approvazione del bilancio successivo; ha infine dichiarato inammissibile il motivo che richiedeva una nuova valutazione di merito sui fatti contabili, e assorbito il motivo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione conferma la declaratoria di nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, già resa in sede di rinvio dalla Corte d’appello. La Corte ha affermato che i primi motivi erano preclusi dal giudicato derivante dalla precedente sentenza di cassazione, che aveva già fissato i principi sulla natura della violazione del diritto di informazione e sulla nullità del bilancio approvato in difetto di chiarezza. I motivi relativi alla continuità dei bilanci sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi e perché l’impugnazione era stata proposta prima dell’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito fattuale, preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione; la Corte non accoglie la censura perché preclusa dal giudicato e comunque non pertinente alla ratio della decisione di rinvio.
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare l’interesse ad agire dei soci; la Corte rileva che tale profilo è ormai coperto dal giudicato formatosi con la precedente sentenza di legittimità.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 100 e 112 c.p.c.; la censura è dichiarata inammissibile per preclusione e mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 2423 c.c.
richiamato come base del diritto di informazione dei soci e del principio di chiarezza del bilancio; la Corte ribadisce che la violazione del diritto di informazione, incidendo sulla chiarezza, può rendere nulla la delibera di approvazione del bilancio.
art. 2423-bis c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di continuità dei bilanci; la Corte osserva che il principio opera sul piano contabile e rileva solo se incide sulla chiarezza e veridicità del bilancio, non nel caso concreto come censurato.
art. 2434-bis c.c.
"le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo"
la preclusione all’impugnazione opera solo dopo l’approvazione del bilancio successivo; nel caso concreto l’impugnazione era stata proposta prima, quindi la censura è inconferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con i limiti e con la ratio fissati dalla precedente sentenza rescindente; le questioni già coperte da giudicato interno o esterno non possono essere rimesse in discussione.
- Il bilancio di esercizio approvato in violazione del diritto dei soci a ottenere informazioni concrete, pertinenti e sufficienti sulle poste e sulle vicende rilevanti può risultare illecito; se la violazione incide sulla chiarezza del bilancio, la delibera di approvazione è nulla.
- Il principio di continuità dei bilanci ha rilievo contabile e non può essere invocato in modo astratto per contestare una declaratoria di nullità fondata su un diverso vizio, quale il difetto di informazione dei soci.
- L’art. 2434-bis c.c. preclude l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio solo dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo; prima di tale momento l’azione è ancora proponibile.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito fattuale o delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito.
- La censura di difetto di interesse ad agire è inammissibile quando il relativo profilo sia stato già definito con efficacia di giudicato nella precedente fase di legittimità.
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