Cassazione Civile, Ordinanza n. 12491/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito di oltre tre milioni di euro derivante da un mutuo fondiario stipulato per finanziare un'operazione bancaria in pool. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB in relazione alla delibera CICR del 1995 e, in primo momento, aveva escluso la conversione del contratto e l'ammissione al chirografo per restituzione dell'indebito. In sede di primo intervento della Cassazione era stata confermata la nullità, ma ritenuta astrattamente ammissibile la domanda di conversione del contratto nullo, con rinvio per il relativo esame. In sede di rinvio, il Tribunale ha però rigettato nuovamente l'opposizione allo stato passivo, affermando che, pur essendovi continenza tra contratto nullo e contratto sostitutivo, la banca non aveva provato i presupposti della conversione ex art. 1424 c.c. e che emergevano elementi contrari all'ipotesi di volontà comune di concludere comunque un mutuo ipotecario ordinario. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1424 c.c. per avere il giudice valorizzato una volontà 'diretta' invece dell'intento negoziale concreto; (2) medesima violazione per avere considerato la volontà di una sola parte e non quella comune; (3) violazione degli artt. 1419, 1424 e 1429 c.c. per aver attribuito erroneamente essenzialità alle clausole fondiarie e al consolidamento abbreviato dell'ipoteca; (4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione al chirografo; (5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sulla compensazione parziale delle spese. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la domanda chirografaria non era stata riproposta nel giudizio di rinvio e quindi non poteva essere esaminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi investissero in realtà il merito dell'accertamento sulla sussistenza dei presupposti della conversione del contratto nullo, accertamento riservato al giudice di merito e non riesaminabile in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in questa fase, non era più discutibile la già accertata nullità del mutuo fondiario. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della domanda subordinata di ammissione al chirografo non risultava ritualmente riproposta in sede di rinvio; è stato quindi assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento. Il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché l'esito complessivo del giudizio era comunque di rigetto dell'opposizione allo stato passivo. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il superamento del limite di finanziabilità era stato già posto a base della dichiarata nullità del mutuo; la Corte, però, precisa che nel giudizio di rinvio non era più consentito rimettere in discussione tale accertamento.
art. 1 delibera CICR 22 aprile 1995
Richiamata come fonte del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile nel mutuo fondiario.
La conversione del contratto nullo richiede sia continenza tra contratto nullo e contratto diverso, sia il comune orientamento delle parti verso il diverso risultato negoziale, da accertarsi dal giudice di merito in base allo scopo perseguito.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'erronea valorizzazione dell'essenzialità di clausole del mutuo fondiario; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene diretta a rivalutare il fatto.
Censurato insieme agli altri articoli per contestare la rilevanza attribuita all'essenzialità delle clausole; la Corte non accoglie la doglianza.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla riproposizione delle domande assorbite.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che nel rinvio non potevano essere riesaminate domande non riproposte.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della necessità di riproposizione espressa delle questioni assorbite nel giudizio di rinvio.
Invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda chirografaria, ma la Corte ritiene inammissibile il motivo principale sul punto.
Delimita i poteri del giudice di rinvio e impedisce di rimettere in discussione la nullità già accertata nel precedente giudizio di cassazione.
Richiamato per affermare che la riqualificazione del contratto potrebbe essere censurata solo con specifica doglianza nei limiti del vizio motivazionale, non con una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
La censura sulle spese è dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile ai sensi di tale disposizione.
Richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese; la Corte la ritiene giustificata dall'andamento complessivo del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato per qualificare la cessione in blocco del credito alla società ricorrente.
Massime di principio
- La conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. richiede, oltre alla continenza strutturale tra il contratto nullo e quello diverso, l'accertamento in fatto della volontà comune dei contraenti di perseguire proprio il risultato negoziale sostitutivo, avuto riguardo allo scopo pratico dell'operazione.
- L'accertamento dei presupposti della conversione, inclusa la verifica dell'ipotetica volontà delle parti, è riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere rimessi in discussione gli accertamenti coperti dal decisum di cassazione, e le questioni dichiarate assorbite devono essere espressamente riproposte alla ripresa del giudizio per poter essere esaminate.
- La censura sulle spese processuali è infondata quando, valutato l'esito complessivo della lite, la compensazione parziale trovi giustificazione nel complessivo andamento processuale, anche se una precedente fase abbia registrato un parziale accoglimento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
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