Cassazione Civile, Ordinanza n. 12482/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2017 a una società titolare di un aerogeneratore in Comune di Melfi, con aumento della rendita catastale da euro 2.400,00 a euro 9.790,00. L’Ufficio aveva determinato la rendita in procedura Docfa, includendo nel valore anche la torre/palo eolico di sostegno del rotore e della navicella, ritenendola parte della costruzione rilevante ai fini catastali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi erariale, reputando legittima la maggiore rendita e sufficiente la motivazione dell’atto. La società ricorre in cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione/udienza, in violazione delle norme del processo tributario e del diritto di difesa; 2) violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, per avere incluso nel calcolo della rendita la torre eolica, nonostante debbano esserne esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo; 3) violazione dello Statuto del contribuente per insufficiente motivazione dell’avviso catastale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la maggiore rendita dipendeva dall’inclusione di componenti impiantistiche e della torre; 5) nullità della sentenza per motivazione inesistente o comunque apparente, per non avere spiegato perché la rendita fosse corretta. La Corte dichiara infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la nullità dell’omessa comunicazione dell’udienza è sanata se la parte abbia comunque avuto conoscenza della fissazione e abbia depositato memorie o documenti. Dichiara infondati anche il terzo e il quarto motivo, ritenendo che nella procedura Docfa la motivazione dell’avviso fosse sufficiente, poiché l’Ufficio aveva solo operato una diversa valutazione tecnica delle stesse componenti già indicate dal contribuente. Accoglie invece il secondo motivo: in base all’art. 1, comma 21, l. 208/2015, la torre eolica, pur stabilmente infissa al suolo, è elemento funzionalmente strumentale al processo produttivo e va esclusa dalla stima diretta ai fini della rendita catastale; la distinzione tra funzione di sostegno e funzione produttiva non è consentita, perché la torre partecipa unitariamente al processo di produzione dell’energia. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà rideterminare la rendita escludendo la torre eolica.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perché ridetermini la rendita catastale dell’impianto senza computare la torre eolica e rivaluti il valore catastale residuo. Il rinvio è disposto non per nuovi accertamenti di fatto sulla funzionalità dell’opera, che sono pacifici, ma per una nuova quantificazione economica coerente con l’esclusione del palo/torre dalla stima diretta.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
co. 1, n. 4; co. 1, n. 3; co. 1, n. 5
Vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione: nullità processuale, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
d.lgs. 546/1992, artt. 23, 30, 31, 32, 54
Le norme del processo tributario sono richiamate per la doglianza sulla mancata comunicazione dell’avviso di trattazione e sull’udienza di discussione.
art. 24 Cost.
È evocato a tutela del diritto di difesa rispetto all’omessa comunicazione dell’udienza.
art. 111 Cost.
È evocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio nel giudizio tributario.
art. 156 c.p.c.
La nullità per omessa o irrituale comunicazione dell’avviso di udienza può essere sanata se la parte abbia comunque avuto conoscenza della fissazione dell’udienza, ad esempio mediante deposito di memorie o documenti.
L. 212/2000, art. 7
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è assolto in modo diverso a seconda che l’Ufficio modifichi i dati fattuali oppure compia una diversa valutazione tecnico-economica degli stessi elementi indicati dal contribuente.
L. 208/2015, art. 1, comma 21
La rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare si determina tramite stima diretta del suolo e delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica rientra tra questi elementi esclusi.
r.d.l. 652/1939, art. 4
È richiamato come parte del quadro normativo che definisce l’immobile urbano ai fini catastali.
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
È richiamato per la nozione di unità immobiliare nel sistema catastale.
L. 88/2005, art. 1-quinquies
È menzionato come precedente quadro normativo già rilevante per la considerazione di taluni impianti ai fini della rendita catastale.
L. 190/2014, art. 1, comma 244
È richiamato perché ha recepito e legislativamente valorizzato la circolare amministrativa in materia catastale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la mancata comunicazione dell’avviso di udienza nel processo tributario non determina nullità insanabile quando risulti che la parte abbia comunque avuto conoscenza della fissazione dell’udienza e abbia partecipato al processo depositando memorie o documenti, poiché la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo.
- In materia di rendita catastale dei beni a destinazione speciale o particolare, la stima diretta deve includere solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma deve escludere i componenti che siano funzionali al processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno dell’aerogeneratore non può essere trattata come mera costruzione imponibile se svolge, oltre alla funzione di supporto statico, una funzione essenziale e inscindibile nel processo di produzione dell’energia; in tal caso va espunta dalla stima catastale.
- Quando l’avviso catastale deriva da procedura Docfa e l’Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica delle stesse componenti indicate dal contribuente, la motivazione può ritenersi sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di una motivazione rafforzata.
- L’errore del giudice di merito sulla rilevanza catastale di un componente strutturale e funzionale dell’impianto integra un vizio di violazione di legge correggibile in cassazione, senza necessità di rinvio per nuovi accertamenti di fatto quando la situazione fattuale sia pacifica.
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