Cassazione Civile, Ordinanza n. 12495/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dal commissario straordinario di una banca posta in amministrazione straordinaria contro ex amministratori e sindaci, per condotte di mala gestio consistite, secondo i giudici di merito, nell'acquisto di beni estranei all'attività bancaria, in acquisti fittizi di hardware e software e nel pagamento di lavori di tappezzeria e pittura asseritamente non eseguiti, oltre che nella percezione anticipata di un compenso ritenuto non dovuto. Il Tribunale aveva condannato due amministratori al risarcimento del danno e uno di essi anche alla restituzione di somme, rigettando invece la domanda verso altri convenuti; la Corte d'appello aveva confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2392, 2697 c.c., sostenendo che: la sentenza non aveva individuato compiutamente gli obblighi violati dall'amministratore delegato; non aveva considerato l'insindacabilità delle scelte gestionali e il rischio d'impresa; non aveva valutato che i beni acquistati potessero avere una finalità di politica aziendale; non aveva tenuto conto della prova contraria sulle prestazioni asseritamente fittizie; non aveva ammesso prova testimoniale sulla natura del rimborso percepito; inoltre il direttore generale ha contestato di essere stato ritenuto responsabile in mancanza di prova del suo ruolo apicale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la regola della doppia conforme, poiché i ricorrenti non hanno indicato e messo a confronto le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che fossero diverse. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alla responsabilità del direttore generale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la disciplina dell'art. 2396 c.c. si applica al direttore generale investito di posizione apicale e nominato formalmente, senza possibilità di estensione analogica ad altre figure. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
vizio di omesso esame di un fatto decisivo
La censura è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter c.p.c.
regola della pronuncia c.d. doppia conforme
Quando appello e primo grado coincidono nella decisione di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi in fatto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con altri articoli per denunciare omessa considerazione di questioni decisive, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a una nuova valutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno della dedotta errata valutazione delle prove, censura ritenuta non proponibile in cassazione come richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che non si può trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 2392 c.c.
Richiamato dai ricorrenti sulla responsabilità degli amministratori; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.
art. 2396 c.c.
La responsabilità degli amministratori si applica al direttore generale solo se questi sia formalmente investito di posizione apicale; non è ammessa un'estensione analogica ad altre ipotesi, salvo l'amministratore di fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova, ma la doglianza è stata assorbita dall'inammissibilità complessiva del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 70, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 385/1993
Richiamato solo per descrivere l'amministrazione straordinaria della banca originariamente danneggiata.
artt. 2393 c.c. e 2396 c.c.
Sono le norme poste a base dell'azione di responsabilità esercitata dal commissario straordinario contro amministratori e sindaci.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra che esse divergano.
- Non è consentito dedurre sotto forma di violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, perché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La responsabilità del direttore generale ex art. 2396 c.c. presuppone una posizione apicale formalmente attribuita; la disciplina non è estensibile in via analogica a soggetti diversi, salvo che ricorrano i presupposti dell'amministratore di fatto.
- Quando le censure investono l'accertamento in fatto sulla mala gestio e sul nesso tra condotte e danno, esse non sono scrutinabili in cassazione se mirano solo a sostituire la ricostruzione dei giudici di merito con una lettura alternativa delle prove.
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