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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista aveva convenuto in giudizio l'ente pubblico e un tecnico, chiedendo il risarcimento dei danni per essere stato, secondo la sua prospettazione, esautorato dall'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativo all'allacciamento di una nuova rete fognaria. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il professionista aveva censurato la decisione sostenendo che il giudice di merito avesse riconosciuto l'illegittimità della condotta dei convenuti ma escluso il danno, mentre il Comune aveva proposto appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 123 del d.P.R. 554/1999, sostenendo che la sua nomina a direttore dei lavori fosse valida ed efficace perché conferita da un Commissario straordinario e mai formalmente revocata; e violazione dell'art. 17 della L. 109/1994, come coordinata con la normativa regionale siciliana, sostenendo che, una volta affidato l'incarico di progettazione, l'attività di direzione lavori dovesse essergli affidata in via prioritaria e che gli atti di affidamento a terzi o di sua sostituzione fossero illegittimi con conseguente danno emergente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. 554/1999, la direzione lavori deve essere istituita dalla stazione appaltante prima della gara; pertanto la nomina proveniente dal Commissario straordinario era inefficace per difetto di potere, essendo la stazione appaltante il Comune. Inoltre ha valorizzato la circostanza che il professionista aveva comunque comunicato già nel 2002 la rinuncia all'incarico di direzione lavori, rinuncia non neutralizzabile da un successivo ripensamento a distanza di anni. Ha quindi escluso qualsiasi condotta illegittima del Comune o del co-convenuto e, non ravvisando violazioni delle norme invocate, ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 123 d.P.R. 554/1999

    "Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori"

    La Corte lo interpreta nel senso che la nomina del direttore dei lavori spetta alla stazione appaltante e che un incarico conferito da soggetto privo di tale potere è inefficace, tamquam non esset.

  • art. 17 L. 11 febbraio 1994, n. 109

    La sua applicazione è ritenuta incompatibile con il caso concreto, perché presuppone un corretto conferimento dell'incarico e non supera la rinuncia già manifestata dal professionista.

  • L. Regione Siciliana n. 7 del 2002

    Richiamata insieme alla normativa statale in materia di affidamento degli incarichi tecnici; non viene ravvisata una violazione utile al ricorso.

  • L. Regione Siciliana n. 7 del 2003

    Richiamata insieme alla normativa statale in materia di affidamento degli incarichi tecnici; non viene ravvisata una violazione utile al ricorso.

  • L. Regione Siciliana n. 9 del 2005

    Richiamata insieme alla normativa statale in materia di affidamento degli incarichi tecnici; non viene ravvisata una violazione utile al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di direzione dei lavori di opere pubbliche, la nomina compete alla stazione appaltante; un incarico conferito da un soggetto privo del relativo potere non produce effetti e non può fondare una pretesa risarcitoria per la successiva costituzione dell'ufficio di direzione lavori.
  • La tutela del professionista presuppone l'esistenza di un incarico validamente conferito e ancora efficace: se il titolo originario è inefficace o se il professionista ha già manifestato rinuncia all'incarico, non è configurabile un illegittimo esautoramento da parte dell'amministrazione.
  • Le norme che disciplinano l'affidamento degli incarichi tecnici e la priorità del progettista nella direzione lavori operano solo entro un quadro di valido conferimento dell'incarico e non possono essere invocate per superare una rinuncia già intervenuta o un affidamento originariamente privo di potere.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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