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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12492/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un socio di minoranza, della deliberazione di aumento del capitale sociale adottata dalla società senza applicazione del sovrapprezzo. Il socio sosteneva che la delibera fosse nulla per abuso del diritto e conflitto di interessi della maggioranza, la quale avrebbe deliberato l'operazione per avvantaggiare altre società partecipate dagli stessi soci di maggioranza ed estrometterlo dalla compagine. In appello il ricorrente aveva anche dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione delle regole sulla composizione monocratica/collegiale del tribunale. In Cassazione ha proposto sei motivi; per quanto emerge dal testo, il primo riguardava la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello in ipotesi vietata da circolari CSM, mentre il secondo censurava il fatto che la Corte d'appello, pur ravvisando la nullità della sentenza di primo grado, non l'avesse formalmente dichiarata nel dispositivo e avesse comunque motivato richiamando ampiamente la decisione nulla anziché decidere autonomamente nel merito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla partecipazione del giudice ausiliario, perché le circolari del CSM non possono introdurre nullità non previste dalla legge e la partecipazione di un giudice onorario dell'ufficio, in materia non tabellarmente affidatagli, costituisce al più irregolarità se non vengono adottati provvedimenti riservati ai togati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per errore sulla composizione del giudice, la Corte d'appello doveva decidere con motivazione autonoma e senza fare leva sulla sentenza annullata; il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98

    la disciplina sulla nomina dei giudici ausiliari è richiamata solo come contesto della censura; le circolari CSM applicative non possono però creare nullità processuali non previste dalla legge

  • circolare C.S.M. 25 gennaio 2017

    non può introdurre ipotesi di nullità processuali ulteriori rispetto alla legge e non determina di per sé la nullità della sentenza

  • art. 50-bis c.p.c.

    la sua violazione, relativa alla composizione del giudice, può integrare una causa di nullità della decisione di primo grado

  • art. 50-ter c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla composizione del giudice, senza specifiche statuizioni autonome

  • art. 50-quater c.p.c.

    l'inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce autonoma causa di nullità della decisione

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    la nullità per composizione del giudice si converte in motivo di impugnazione e non travolge gli atti precedenti né comporta automaticamente rinvio al primo giudice

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    la nullità per composizione del giudice non rientra, di regola, nei casi di rimessione della causa al primo giudice

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato; non emerge dal testo un problema di riparto dell'onere probatorio come ratio della decisione

  • art. 50-bis cod. proc. civ.

    la sentenza di primo grado resa da giudice monocratico in causa riservata al collegio è nulla

Massime di principio

  • Le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura hanno natura sub-legislativa e non possono introdurre nuove cause di nullità processuale non previste dalla legge.
  • La partecipazione di un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario alla decisione di una causa affidata tabellarmente ad altra composizione non determina di per sé nullità della sentenza, salvo che il giudice abbia adottato atti riservati per legge a magistrati togati.
  • La nullità derivante da inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale è autonoma causa di invalidità della decisione e si converte in motivo di impugnazione, senza travolgere gli atti processuali precedenti.
  • Quando la sentenza di primo grado è nulla per errata composizione del giudice, il giudice d'appello che la dichiari nulla deve decidere la causa nel merito con motivazione autonoma, senza richiamare la sentenza annullata come base decisoria.
  • Non è sufficiente che la nullità della sentenza di primo grado sia riconosciuta in motivazione: il giudice dell'impugnazione deve strutturare un'effettiva decisione sostitutiva, coerente con l'espunzione della pronuncia nulla dal processo.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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