Cassazione Civile, Ordinanza n. 16526/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2007: uno emesso nei confronti di una società di persone, con rideterminazione del reddito d’impresa, e uno emesso per trasparenza nei confronti della socia, per l’imputazione del maggior reddito societario ai fini IRPEF. L’avviso personale veniva impugnato dalla contribuente, inizialmente davanti alla CTP di Roma che declinava la competenza territoriale in favore di Napoli; il giudizio riassunto dinanzi alla CTP napoletana si concludeva con l’annullamento dell’atto, confermato in appello dalla CTR Campania. La CTR riteneva nullo l’avviso per difetto di valida sottoscrizione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, asseritamente litisconsorti necessari; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e norme sull’organizzazione amministrativa, sostenendo che il firmatario dell’avviso era reggente dell’ufficio e non necessitava di delega; 3) errata interpretazione della documentazione, per non avere la CTR ricavato la qualità di reggente del sottoscrittore; 4) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo in via generale che ai fini della validità dell’atto rileva la riferibilità all’ufficio e non i requisiti soggettivi della persona fisica che sottoscrive. La contribuente resistiva e chiedeva, con memoria, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata, ma senza provare il versamento tempestivo della prima rata o dell’intero importo dovuto.
La decisione
La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di cessazione della materia del contendere, perché non risultava provato il pagamento, entro il termine di legge, della prima rata o dell’intero importo della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al litisconsorzio necessario, osservando che la CTR aveva qualificato le eccezioni della contribuente come personali e che tale statuizione non era stata specificamente confutata nel ricorso. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo errata la motivazione della CTR sulla nullità della delega di firma: la Corte ha ribadito che la delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di atto organizzativo interno, non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato quando il soggetto sia individuabile per qualifica, e l’atto resta imputabile all’ufficio; inoltre, in difetto di prova contraria, si presume la sussistenza dei requisiti soggettivi del sottoscrittore appartenente alla carriera direttiva. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È richiamato come base per la trattazione camerale e per la produzione di memoria illustrativa.
comma 6, comma 8, comma 13
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in mancanza di prova del versamento tempestivo non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato nel primo motivo in relazione al litisconsorzio nel processo tributario.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato nel primo motivo in relazione al litisconsorzio nel processo tributario.
È invocato per sostenere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
È invocato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.
In caso di rettifica del reddito di una società di persone e imputazione per trasparenza ai soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti anche quando deduce errores in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, dichiarato inammissibile.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che la delega di firma dell’avviso di accertamento è atto interno di organizzazione; può essere conferita anche mediante ordini di servizio e non richiede necessariamente l’indicazione nominativa del delegato se questi è individuabile per qualifica.
art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001
Le formalità previste per la delega di funzioni dirigenziali non si applicano automaticamente alla delega di firma dell’avviso di accertamento.
art. 24, comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione
È richiamato dall’Agenzia a sostegno della validità della sottoscrizione da parte del reggente o del delegato.
art. 97 Cost.
È richiamato come parametro sull’organizzazione degli uffici pubblici e sulla legittimazione del sottoscrittore.
È invocato per sostenere una diversa interpretazione della documentazione amministrativa relativa alla qualifica del sottoscrittore.
È invocato per l’interpretazione sistematica della documentazione prodotta.
È invocato per l’interpretazione secondo buona fede della documentazione prodotta.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
È richiamato nel quarto motivo, ma la Corte risolve la questione sulla base della validità della delega di firma e della riferibilità dell’atto all’ufficio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il litisconsorzio necessario tra società e soci sussiste salvo che la controversia riguardi questioni personali del singolo socio; se il giudice di merito qualifica le eccezioni come personali e tale accertamento non è specificamente censurato, il motivo sul litisconsorzio è inammissibile.
- La delega di firma dell’avviso di accertamento ha natura di delega interna di mera sottoscrizione, non di funzioni: l’atto resta imputabile all’ufficio delegante e non è necessaria, di regola, l’indicazione nominativa del delegato se questi è comunque individuabile attraverso la qualifica o altri elementi idonei.
- Le formalità previste per la delega di funzioni dirigenziali nel pubblico impiego non si trasferiscono automaticamente alla delega di firma degli atti tributari; la validità dell’avviso non dipende in sé da requisiti soggettivi della persona fisica che sottoscrive, purché il potere di firma sia riferibile all’organizzazione competente.
- In sede di ricorso per cassazione, anche quando si deduce un errores in procedendo, restano fermi gli oneri di specifica allegazione e di puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- La domanda di definizione agevolata non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere se non è provato il pagamento, nei termini stabiliti dalla disciplina speciale, della prima rata o dell’intero importo dovuto.
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