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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato alla contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 relativo a numerose cartelle di pagamento, seguito dall'iscrizione dell'ipoteca su beni della stessa. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in sintesi, l'illegittimità dell'iscrizione anche per il fatto che i beni aggrediti risultavano conferiti in fondo patrimoniale. Dopo un primo contenzioso, diverso e riferito a una precedente ipoteca del 2011, definito nel senso dell'illegittimità per mancato invio della comunicazione preventiva, la C.T.R. della Toscana, nel giudizio relativo alla seconda ipoteca del 2013, ha rigettato l'appello dell'Ufficio affermando di prendere atto della pronuncia della Cassazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, perché la C.T.R. avrebbe fondato la decisione su pronunce di legittimità inconferenti e non avrebbe spiegato le ragioni di merito dell'illegittimità dell'ipoteca nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata non esponeva le ragioni di merito del rigetto dell'appello dell'Ufficio e si limitava a richiamare decisioni della Cassazione prive di attinenza decisiva al tema controverso: una riguardava solo la tempestività dell'appello dell'agente della riscossione, l'altra non affrontava il profilo dell'opponibilità del fondo patrimoniale nel caso concreto. Ravvisata quindi una motivazione apparente, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 del D.P.R. 602/1973

    norma richiamata come base del preavviso e dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza e vizio motivazionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente della sentenza di appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza/forma della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per contestare l'assenza di un'adeguata motivazione nella sentenza tributaria

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    le anomalie motivazionali rilevanti in cassazione si riducono a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito di memoria nel procedimento camerale

Massime di principio

  • In sede di legittimità è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza richiama affermazioni o precedenti non pertinenti o comunque non idonei a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito deve esporre le ragioni concrete poste a base della decisione; il mero rinvio a precedenti di legittimità non attinenti al punto decisivo della controversia non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo controllare la coerenza logico-giuridica della motivazione della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza impugnata non consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito, la decisione va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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