Cassazione Civile, Ordinanza n. 16424/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di riduzione proposta da alcuni eredi del de cuius per far dichiarare la lesione della loro quota di legittima e ottenerne la reintegrazione. Gli attori sostenevano che una donazione effettuata dalla de cuius in favore di altro familiare avesse inciso sulla quota di riserva, avendo ad oggetto un garage seminterrato con piccolo spiazzo retrostante, un quartino al primo piano e, secondo la loro prospettazione, ulteriori componenti immobiliari da valorizzare correttamente ai fini della riunione fittizia e del calcolo della legittima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, valorizzando anche un testamento pubblico con cui il de cuius aveva attribuito ad altro figlio un immobile al piano rialzato con area antistante. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo corretta la valutazione tecnica delle porzioni immobiliari e affermando, in sintesi, che il garage era pertinenziale e quindi ridotto al 50% della superficie, che il vano scala era parte comune indivisibile e già compreso nel valore unitario degli appartamenti, che la differenza di superficie della cantinola era comunque irrilevante rispetto al rispetto della quota di riserva, e che la differenza di piano tra le unità abitative non imponeva una diversa conclusione, potendo persino deporre in senso opposto in mancanza di dati sull’ascensore. Con il ricorso per cassazione gli eredi-donatari/attori hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 555 e 556 c.c. in relazione agli artt. 537, 746 e 747 c.c. e nullità della sentenza/procedimento per errori della CTU, lamentando il mancato rinnovo della consulenza tecnica nonostante le loro critiche su superficie commerciale della cantinola, natura del garage, computo del vano scala e differente valore delle unità immobiliari; dall’altro, violazione degli artt. 1117 e 1119 c.c., censurando il rigetto della domanda di divisione dei beni comuni, in particolare del lastrico solare, che assumevano comodamente divisibili in base agli accertamenti tecnici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che le contestazioni alla CTU, ove non integrino nullità relative del procedimento peritale, sono mere difese valutative e non impediscono al giudice di merito di ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti; inoltre il diniego di rinnovo della consulenza è insindacabile in cassazione quando il giudice abbia fondato la decisione su risultanze probatorie già esaurienti e logicamente apprezzate. Nel caso concreto, le censure non colpivano realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d’appello, che si fondava sull’indivisibilità delle parti comuni in presenza di un condominio minimo e sulla mancata prova certa della comoda divisibilità del lastrico solare e degli altri beni comuni, funzionali alla copertura e all’uso dell’edificio. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina dell’azione di riduzione e del calcolo della quota di legittima.
richiamato per la riunione fittizia e la determinazione della quota disponibile e di riserva.
richiamato come norma sulla quota di riserva dei legittimari.
richiamato nel quadro del calcolo della massa e della tutela dei legittimari.
richiamato nel quadro del calcolo della massa e della tutela dei legittimari.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e vizio motivazionale.
richiamati per delimitare le nullità relative del procedimento peritale.
richiamato sulla presunzione di comunione delle parti comuni dell’edificio.
interpretato nel senso che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione salvo che la divisione possa avvenire senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
richiamato per distinguere la disciplina della divisione dei beni comuni con tutela della destinazione d’uso.
richiamato come regola generale della divisione della comunione, derogata per i beni comuni condominiali.
escluso nel caso concreto dalla Corte come disciplina non applicabile alla fattispecie.
richiamata per il vincolo di pertinenzialità del garage realizzato in base alla normativa sui parcheggi pertinenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto in origine.
Massime di principio
- Le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, quando non integrano una nullità del procedimento peritale, costituiscono difese valutative e possono essere apprezzate dal giudice di merito senza imporre il rinnovo della CTU.
- Il diniego di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha deciso sulla base di elementi probatori già ritenuti sufficienti e la valutazione è logica e coerente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Le parti comuni condominiali sono tendenzialmente indivisibili; la divisione è ammessa solo nei limiti in cui non renda più incomodo l’uso del bene e non comprometta la sua destinazione funzionale.
- Nel condominio minimo la tutela dell’integrità delle parti comuni resta particolarmente intensa, sicché la divisibilità deve essere provata in modo rigoroso.
- Per configurare il vincolo pertinenziale tra garage e unità immobiliare principale è necessario che il bene accessorio sia funzionalmente al servizio del bene principale e non soltanto del proprietario; il vincolo può derivare anche da specifiche disposizioni autorizzative o urbanistiche.
- Ai fini del calcolo della quota di legittima, le doglianze sulle singole valutazioni estimative devono incidere in modo decisivo sulla massa ereditaria; differenze minime o comunque non idonee a superare la quota di riserva non sono decisive.
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