Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasceva da una domanda di rilascio di un appartamento sito in Margherita di Savoia proposta da due soggetti che si affermavano proprietari contro la detentrice senza titolo. La convenuta, costituendosi, aveva chiesto di essere riconosciuta legittimaria del de cuius e di ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva nella successione, con riduzione delle donazioni fatte in vita dal defunto ai figli; in subordine aveva dedotto usucapione dell'usufrutto sull'immobile. I terzi chiamati avevano sostenuto che la legittima fosse già stata soddisfatta con altra attribuzione patrimoniale e avevano chiesto di tener conto, nella massa, delle spese da loro sostenute per la costruzione degli appartamenti e delle spese funerarie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di rilascio riconoscendo alla convenuta il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., ma aveva dichiarato inammissibili le riconvenzionali della convenuta e non esaminato pienamente le domande dei chiamati in causa. In appello, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ordinando il rilascio dell'immobile e disponendo la riduzione delle donazioni; aveva inoltre ritenuto che, nel calcolo della legittima, la disponibile non dovesse essere sottratta dal relictum, e aveva escluso dal computo un credito dei figli ex art. 936 c.c. per pretesa prescrizione al momento dell'apertura della successione, nonché omesso di pronunciarsi sul credito di euro 3.000,00 per spese funerarie. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti principali denunciavano: 1) violazione dell'art. 542, comma 2, c.c. per avere la Corte d'appello omesso di riconoscere la quota disponibile nel calcolo della riserva; 2) violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato d'ufficio su una prescrizione non eccepita e per non avere deciso sulla loro domanda riconvenzionale relativa a crediti verso il de cuius; 3) omessa pronuncia sul credito per spese funerarie; 4) erronea condanna alle spese per assenza di soccombenza. La ricorrente incidentale deduceva invece la tardività/inammissibilità dell'appello incidentale dei ricorrenti principali ex artt. 166 e 343 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale; ha accolto il secondo motivo limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello aveva escluso d'ufficio il credito dei figli ex art. 936 c.c. per pretesa prescrizione non eccepita, ritenendo che si trattasse di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio; ha accolto il terzo motivo per omessa pronuncia sul credito di euro 3.000,00 per spese funerarie; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in differente composizione anche per le spese. La Corte ha altresì chiarito che, nel calcolo della legittima, la quota disponibile non va detratta dal relictum, ma si determina dopo la formazione della massa ereditaria fittizia ex art. 556 c.c. (relictum meno debiti più donatum).
Norme richiamate
art. 542, comma 2, c.c.
Stabilisce la quota di riserva del coniuge in concorso con i figli; la Corte lo richiama per precisare la misura della legittima spettante al coniuge superstite.
art. 556 c.c.
Per il calcolo della lesione di legittima si forma prima la massa ereditaria fittizia, sottraendo i debiti dal relictum e aggiungendo il donatum; solo poi si determinano quota di riserva e quota disponibile.
art. 536 ss. c.c.
Le quote di legittima e disponibile si ricavano dopo la ricostruzione della massa ereditaria fittizia secondo le percentuali di legge.
art. 2938 c.c.
La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio quando si tratta di eccezione in senso stretto non proposta dalla parte interessata.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su eccezioni non dedotte né omettere di decidere su domande ritualmente proposte, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 166 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 343 c.p.c. nel motivo incidentale sulla tempestività dell'appello incidentale.
art. 343 c.p.c.
L'appello incidentale tardivo può essere proposto anche oltre il termine per l'impugnazione principale, quando l'altra parte impugni la sentenza.
art. 276 c.p.c.
Indica l'ordine di trattazione dei motivi, con priorità al motivo incidentale sulla tempestività dell'appello incidentale.
art. 725 c.c.
Richiamato per escludere che al credito del coerede verso il de cuius consegua un diritto al prelevamento nella divisione ereditaria.
art. 724 c.c.
In combinato con l'art. 725 c.c. regola i rapporti obbligatori tra coeredi nella comunione ereditaria.
art. 752 c.c.
Disciplina la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi nei rapporti interni.
art. 754 c.c.
I coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari pro quota; il credito del coerede verso il de cuius può incidere sulle somme poste a suo carico in sede di reintegrazione della legittima.
art. 936 c.c.
Il diritto di credito del costruttore verso il proprietario del suolo non può essere dichiarato prescritto d'ufficio in mancanza di eccezione in senso stretto; deve essere considerato nel giudizio se ritualmente dedotto.
art. 540 c.c.
La Corte d'appello aveva riconosciuto alla coniuge superstite il diritto di abitazione sull'immobile, profilo richiamato nella ricostruzione della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di riduzione per lesione di legittima, la massa ereditaria fittizia va formata ex art. 556 c.c. sommando al relictum depurato dei debiti il valore delle donazioni; la quota disponibile non si sottrae prima dal relictum, ma si determina solo all'esito di tale operazione.
- L'eccezione di prescrizione che richiede specifica allegazione della parte interessata, se qualificabile come eccezione in senso stretto, non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; la mancata decisione su un credito allegato e discusso integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- Il credito del coerede verso il de cuius, pur non dando luogo a un diritto al prelevamento ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c., può essere fatto valere nel giudizio successorio per ragioni di economia processuale e deve essere considerato nella regolazione dei rapporti tra coeredi secondo i criteri degli artt. 752 e 754 c.c.
- L'appello incidentale tardivo è ammissibile quando una parte, pur avendo in origine accettato la decisione, reagisce all'impugnazione principale o ad altra impugnazione incidentale della controparte, senza che rilevi che esso investa un capo diverso della sentenza.
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