Cassazione Civile, Ordinanza n. 16418/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal recupero di un credito d’imposta fruito negli anni 2008 e 2009 in relazione a investimenti su un immobile strumentale. L’Agenzia notificava due atti di recupero per l’indebito utilizzo del credito; nelle more veniva emessa anche una cartella di pagamento, impugnata dalla società. In primo grado il ricorso era accolto solo in parte. In appello la società deduceva la nullità della sentenza per ultrapetizione, mentre l’Ufficio proponeva appello incidentale. Nel corso del giudizio di appello la società aderiva alla definizione agevolata dei carichi e depositava la documentazione relativa alla rottamazione e alla compensazione con un proprio credito certificato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La CTR dichiarava estinto il giudizio. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 6 d.l. 193/2016, 1 d.l. 148/2017 e 46 d.lgs. 546/1992, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la rottamazione riguardava solo una parte del credito iscritto a ruolo e non l’intera pretesa, in particolare non la parte oggetto di appello incidentale già sgravata; la società eccepiva l’inammissibilità per errata indicazione della parte, il difetto di autosufficienza e di interesse, e sosteneva comunque la correttezza della cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che l’erronea indicazione nominativa della parte nel ricorso impedisse l’identificazione certa dell’intimata, e ha ritenuto soddisfatto il requisito di autosufficienza perché il ricorso riproduceva e richiamava l’atto di sgravio rilevante, ritualmente acquisito al fascicolo. Nel merito ha affermato che la cessazione della materia del contendere poteva riguardare solo la porzione di pretesa effettivamente definita con la rottamazione della cartella, cioè il carico iscritto a ruolo oggetto della cartella di pagamento, al netto dell’ultimo sgravio; non poteva invece travolgere la distinta e residua materia dell’appello incidentale dell’Ufficio, per la quale permaneva un interesse alla decisione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
la ricorrente ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha valutato la censura nei limiti della corretta individuazione dell'oggetto della cessazione della materia del contendere.
richiamato come base della definizione agevolata dei carichi; la Corte ha considerato che la rottamazione opera solo sul carico effettivamente definito.
richiamato come ulteriore norma sulla definizione agevolata; interpretata nel senso che non estende la cessazione a pretese estranee alla rottamazione.
richiamato in tema di cessazione della materia del contendere nel processo tributario; la Corte ne ha circoscritto l'applicazione alla sola porzione di lite effettivamente estinta per definizione agevolata.
art. 366, comma 1, n. 1 c.p.c.
la Corte ha escluso l'inammissibilità per erronea indicazione della parte quando dal complesso del ricorso e degli atti risulti con certezza il soggetto destinatario.
richiamato in relazione all'acquisizione del fascicolo di merito e del documento di sgravio.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione della parte ricorrente o resistente non determina inammissibilità del ricorso se dal contenuto complessivo dell'atto e dagli atti di causa è agevolmente e con certezza identificabile il soggetto corretto.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è rispettato quando il ricorrente indica e riproduce gli elementi documentali e processuali su cui fonda la censura, in modo da consentire il controllo della fondatezza senza necessità di accesso autonomo ad atti esterni.
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario derivante da definizione agevolata o rottamazione può riguardare solo la specifica pretesa effettivamente definita; se sopravvive una distinta porzione di controversia, come un appello incidentale su un residuo credito, il giudizio deve proseguire su quella parte.
- Quando vi sia uno sgravio parziale o provvisorio, il giudice non può dichiarare estinta l'intera controversia senza verificare quale sia l'effettivo residuo oggetto di lite e quale parte del credito sia stata realmente definita o estinta.
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