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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32182/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici laureati, iscritti a scuole di specializzazione in medicina in anni successivi al 1991, avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica medica. Sostenevano di aver percepito, durante la specializzazione, una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma ritenevano che essa non costituisse una remunerazione adeguata ai parametri eurounitari; inoltre deducevano che l'importo non fosse stato né indicizzato annualmente né adeguato periodicamente, divenendo col tempo inadeguato. Chiedevano una somma forfettaria di euro 20.000 per ciascun anno di frequenza. La Corte d'appello aveva respinto il gravame e i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: il primo lamentava la violazione di numerose disposizioni interne, costituzionali e comunitarie, assumendo l'inadeguatezza originaria e sopravvenuta della borsa; il secondo censurava il diniego del risarcimento per mancato aggiornamento/adeguamento triennale della borsa di studio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni antecedenti all'anno accademico 2006-2007 restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e la Direttiva 93/16/CEE non introduce un ulteriore obbligo di adeguamento della borsa di studio. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20006 del 2024, hanno escluso il diritto all'adeguamento triennale per i medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006, in ragione del blocco normativo dell'aggiornamento disposto da successive leggi finanziarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con compensazione di un sesto; è stata inoltre rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico, senza che la Direttiva 93/16/CEE imponga un diverso o ulteriore adeguamento della borsa di studio.
  • La pretesa risarcitoria fondata sull'assunto che la borsa di studio dei medici specializzandi fosse in sé insufficiente rispetto al diritto unionale è inammissibile quando contrasti con un orientamento di legittimità consolidato e ormai risolutivo della questione.
  • Per i medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non spetta l'adeguamento triennale della borsa di studio, poiché il relativo aggiornamento è stato bloccato da una serie di interventi normativi successivi, con efficacia continua nel periodo considerato.
  • La valutazione della soccombenza sulle spese deve essere compiuta sul valore della domanda più elevata, sommando al capitale anche gli interessi scaduti prima della proposizione della domanda.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere riconosciuta quando la controversia abbia sollevato dubbi interpretativi non pretestuosi o sia stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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