Cassazione Civile, Ordinanza n. 32182/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici laureati, iscritti a scuole di specializzazione in medicina in anni successivi al 1991, avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica medica. Sostenevano di aver percepito, durante la specializzazione, una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma ritenevano che essa non costituisse una remunerazione adeguata ai parametri eurounitari; inoltre deducevano che l'importo non fosse stato né indicizzato annualmente né adeguato periodicamente, divenendo col tempo inadeguato. Chiedevano una somma forfettaria di euro 20.000 per ciascun anno di frequenza. La Corte d'appello aveva respinto il gravame e i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi: il primo lamentava la violazione di numerose disposizioni interne, costituzionali e comunitarie, assumendo l'inadeguatezza originaria e sopravvenuta della borsa; il secondo censurava il diniego del risarcimento per mancato aggiornamento/adeguamento triennale della borsa di studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni antecedenti all'anno accademico 2006-2007 restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e la Direttiva 93/16/CEE non introduce un ulteriore obbligo di adeguamento della borsa di studio. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20006 del 2024, hanno escluso il diritto all'adeguamento triennale per i medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006, in ragione del blocco normativo dell'aggiornamento disposto da successive leggi finanziarie. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con compensazione di un sesto; è stata inoltre rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato di legittimità.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
disciplina la borsa di studio spettante ai medici specializzandi nel periodo considerato.
Direttiva 93/16/CEE
non introduce un obbligo ulteriore di adeguamento della misura della borsa di studio rispetto alla disciplina nazionale applicabile ai medici iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007.
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
la disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, per effetto dei differimenti normativi.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992
ha disposto il blocco dell'aggiornamento triennale della borsa, con effetti continui nel periodo rilevante.
art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
concorre al blocco dell'aggiornamento triennale della borsa di studio.
la domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché i dubbi interpretativi sollevati in giurisprudenza escludevano la temerarietà della pretesa.
il valore della causa ai fini delle spese va determinato secondo il petitum, prendendo a riferimento la domanda di importo più elevato.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
nel valore della causa vanno computati anche gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori all'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia sotto quello economico, senza che la Direttiva 93/16/CEE imponga un diverso o ulteriore adeguamento della borsa di studio.
- La pretesa risarcitoria fondata sull'assunto che la borsa di studio dei medici specializzandi fosse in sé insufficiente rispetto al diritto unionale è inammissibile quando contrasti con un orientamento di legittimità consolidato e ormai risolutivo della questione.
- Per i medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non spetta l'adeguamento triennale della borsa di studio, poiché il relativo aggiornamento è stato bloccato da una serie di interventi normativi successivi, con efficacia continua nel periodo considerato.
- La valutazione della soccombenza sulle spese deve essere compiuta sul valore della domanda più elevata, sommando al capitale anche gli interessi scaduti prima della proposizione della domanda.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere riconosciuta quando la controversia abbia sollevato dubbi interpretativi non pretestuosi o sia stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite.
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