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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33908/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento integrativo e modificativo relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società l’inesistenza soggettiva di acquisti, il conseguente recupero a tassazione dell’IVA detratta, il disconoscimento di costi ai fini IRAP e la loro indeducibilità ai fini IRES, oltre a sanzioni. In appello la contribuente aveva dedotto, tra l’altro, la mancanza dei presupposti per un accertamento integrativo, l’asserita decadenza dell’Ufficio per scadenza dei termini di accertamento, l’erroneità della valutazione probatoria e l’illegittimità delle sanzioni. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973, 56 d.lgs. n. 546/1992 e 329 c.p.c., sostenendo che l’avviso integrativo si fondasse su documentazione già nota all’Ufficio e che vi fosse giudicato interno sul punto; 2) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972 per illegittimo raddoppio dei termini e decadenza dell’Amministrazione, con specifico richiamo alla mancata trasmissione della notitia criminis; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme in tema di prova, presunzioni e onere probatorio, assumendo che la pretesa si basasse su un mero brogliaccio e su elementi non adeguatamente vagliati; 4) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997 per illegittimità delle sanzioni, anche in prospettiva di ne bis in idem. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, ha accolto solo in parte il secondo motivo limitatamente all’IRAP, rilevando che il raddoppio dei termini può operare per IRES e IVA in presenza dell’obbligo di denuncia penale, ma non per l’IRAP, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché nuovo e comunque non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso solo con riferimento all’IRAP, ha rigettato gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo. Decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente esclusivamente quanto alla pretesa IRAP, rimanendo ferme le altre riprese fiscali e le sanzioni per i restanti tributi. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un quarto e la società è stata condannata per il residuo alle spese in favore dell’Agenzia, oltre all’ulteriore importo di legge.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale per fatti astrattamente riconducibili a reato; l’accertamento integrativo richiede nuovi elementi sopravvenuti e non può basarsi su fatti già noti all’Ufficio.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Per l’IVA, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini segue la stessa logica dell’obbligo di denuncia penale; il regime transitorio salva gli atti già notificati e il raddoppio può operare se ricorrono i presupposti penali.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse un capo autonomo non impugnato idoneo a formare giudicato.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione non impugnati, non su mere argomentazioni o presupposti di fatto della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei primi, secondo e quarto motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e violazioni processuali.

  • art. 331 c.p.p.

    Rileva ai fini dell’obbligo di denuncia penale che, nella disciplina previgente, fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Ai fini della deduzione dei costi, è richiesta l’inerenza all’attività d’impresa e la prova, a carico del contribuente, dell’esistenza, natura e destinazione del costo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA richiede che il costo sia inerente all’attività imprenditoriale; la prova dell’inerenza grava sul contribuente a fronte di contestazioni dell’Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla regola di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se il giudice di merito valorizza correttamente fatti noti e inferenza logica, ferma la sindacabilità solo nei limiti del vizio di sussunzione o motivazionale.

  • art. 2729 c.c.

    I requisiti di gravità, precisione e concordanza sono rimessi all’apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’erronea applicazione della regola legale della prova presuntiva.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato in combinazione con la disciplina dell’inerenza dei costi deducibili ai fini delle imposte dirette.

  • art. 5 d.lgs. n. 471/1997

    La Corte richiama la previsione sanzionatoria ritenuta coerente con la fattispecie contestata, per cui il profilo sanzionatorio non viene accolto.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    È invocato dalla ricorrente per contestare i presupposti della responsabilità sanzionatoria, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    È invocato dalla ricorrente in tema di sanzioni amministrative tributarie, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Viene richiamato per l’inammissibilità del motivo che tende a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato nella censura di nullità della sentenza, ma la Corte esclude la motivazione apparente.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi della sentenza non impugnati, non sulle singole argomentazioni o sui presupposti fattuali che sorreggono un capo unitario della decisione.
  • L’accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su elementi nuovi sopravvenuti rispetto a quelli già conosciuti dall’Ufficio; non è ammesso un recupero fondato su dati già noti e non contestati fin dall’origine.
  • Nel regime previgente al 2015, il raddoppio dei termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA presuppone l’obbligo di denuncia penale per fatti astrattamente costituenti reato, senza che rilevino l’esito del procedimento penale o la mancata prosecuzione dell’azione penale.
  • Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
  • In materia di IVA e imposte dirette, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’imposta richiedono la prova dell’inerenza e dell’effettività del costo, prova che grava sul contribuente quando l’Ufficio contesti l’operazione.
  • La valutazione delle prove e delle presunzioni semplici, inclusi i requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’errore di diritto, del vizio di motivazione o del vizio di sussunzione.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e ne riporti gli estremi negli atti processuali.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono il capo impugnato, perché la decisione resterebbe comunque ferma sulla base della ratio non attaccata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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