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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento TARSU per omesso versamento relativo agli anni d'imposta 2011 e 2012, emesso nell'ambito del sistema campano di affidamento della gestione, accertamento e riscossione della tassa a un raggruppamento di imprese concessionario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi tempestivo l'atto impositivo, congrua la motivazione, coerenti le risultanze delle schede di censimento sugli immobili e corretto il calcolo di interessi e sanzioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento TARSU, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel computo del quinquennio; 2) violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari e della disciplina sulla decadenza, contestando l'affermazione di tempestiva conoscenza/notifica dell'avviso da parte della contribuente. Il Comune ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'atto fosse stato emesso dal concessionario e che solo quest'ultimo dovesse stare in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'impossibilità di iniziare il giudizio nei confronti del Comune di Napoli, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per il profilo relativo al Comune, perché il ricorso originario era inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Quanto al rapporto tra contribuente e concessionario, ha accolto parzialmente il primo motivo: ha affermato che per l'anno 2011 la decadenza per l'accertamento era già maturata al 31 dicembre 2016, poiché rileva la data di spedizione/consegna dell'atto all'agente notificatore e non quella di ricezione da parte del destinatario; per l'anno 2012, invece, la decadenza non era maturata alla stessa data. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla parte accolta con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, quando il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione a soggetti terzi, la legittimazione sostanziale e processuale a emettere l'avviso e a resistere al giudizio spetta al concessionario, non al Comune, se l'atto è stato adottato dal concessionario stesso.
  • La verifica della decadenza del potere impositivo richiede di avere riguardo, ai fini del rispetto del termine, alla data in cui l'ente o il concessionario abbia posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica dell'atto, non alla data in cui il contribuente lo riceva effettivamente.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera anche per gli atti impositivi tributari: per il notificante conta il perfezionamento della spedizione/consegna all'agente notificatore, mentre per il destinatario conta la ricezione.
  • In tema di TARSU, l'obbligo dichiarativo va letto secondo il dato letterale dell'art. 70 d.lgs. 507/1993: se l'occupazione o detenzione è già in corso dall'inizio del periodo d'imposta, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno corrente; se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • Quando il giudizio è stato instaurato nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il vizio è rilevabile anche in cassazione e può condurre alla cassazione senza rinvio, con declaratoria di impossibilità di iniziare il processo nei confronti di quel soggetto.
  • Se il primo motivo di ricorso determina l'annullamento parziale dell'atto per una delle annualità contestate, il secondo motivo relativo alla tempestività della notifica può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImputazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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