Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento TARSU per omesso versamento relativo agli anni d'imposta 2011 e 2012, emesso nell'ambito del sistema campano di affidamento della gestione, accertamento e riscossione della tassa a un raggruppamento di imprese concessionario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi tempestivo l'atto impositivo, congrua la motivazione, coerenti le risultanze delle schede di censimento sugli immobili e corretto il calcolo di interessi e sanzioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento TARSU, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel computo del quinquennio; 2) violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari e della disciplina sulla decadenza, contestando l'affermazione di tempestiva conoscenza/notifica dell'avviso da parte della contribuente. Il Comune ha eccepito inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'atto fosse stato emesso dal concessionario e che solo quest'ultimo dovesse stare in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'impossibilità di iniziare il giudizio nei confronti del Comune di Napoli, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per il profilo relativo al Comune, perché il ricorso originario era inammissibile nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Quanto al rapporto tra contribuente e concessionario, ha accolto parzialmente il primo motivo: ha affermato che per l'anno 2011 la decadenza per l'accertamento era già maturata al 31 dicembre 2016, poiché rileva la data di spedizione/consegna dell'atto all'agente notificatore e non quella di ricezione da parte del destinatario; per l'anno 2012, invece, la decadenza non era maturata alla stessa data. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla parte accolta con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato in tema di decorrenza del termine di decadenza, ma la Corte ha ricostruito la questione principalmente attraverso la disciplina speciale TARSU e i principi sulla notifica tributaria
art. 1, commi 161 e 171, L. 27 dicembre 2006, n. 296
norma che prevede il termine decadenziale per l'accertamento dei tributi locali; la decorrenza va valutata in relazione al momento in cui l'ente perfeziona la notifica, non alla ricezione del contribuente
art. 70, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la denuncia TARSU va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; la Corte distingue tra occupazione già in corso all'inizio dell'anno e occupazione iniziata successivamente
richiamato nel motivo sul perfezionamento/notifica dell'avviso, in relazione alla sua efficacia recettizia
art. 6, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo relativo alla conoscenza dell'atto impositivo e alle garanzie del contribuente
art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo relativo alla conoscenza/notifica degli atti amministrativi
art. 53, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
consente l'affidamento a soggetti privati dell'accertamento e riscossione dei tributi locali; in tal caso la legittimazione impositiva e processuale si trasferisce al concessionario
art. 11, comma 3, d.l. 30 dicembre 2009, n. 195
nel testo novellato per la Campania, attribuisce alle società provinciali il ruolo di soggetti preposti all'accertamento e riscossione di TARSU e TIA per gli anni 2010-2012
art. 13, commi 3 e 5-quater, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216
novella la disciplina speciale campana sull'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti tributari
base della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata nei confronti del soggetto privo di legittimazione passiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
rubrica del vizio dedotto per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- In materia di tributi locali, quando il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione a soggetti terzi, la legittimazione sostanziale e processuale a emettere l'avviso e a resistere al giudizio spetta al concessionario, non al Comune, se l'atto è stato adottato dal concessionario stesso.
- La verifica della decadenza del potere impositivo richiede di avere riguardo, ai fini del rispetto del termine, alla data in cui l'ente o il concessionario abbia posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica dell'atto, non alla data in cui il contribuente lo riceva effettivamente.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera anche per gli atti impositivi tributari: per il notificante conta il perfezionamento della spedizione/consegna all'agente notificatore, mentre per il destinatario conta la ricezione.
- In tema di TARSU, l'obbligo dichiarativo va letto secondo il dato letterale dell'art. 70 d.lgs. 507/1993: se l'occupazione o detenzione è già in corso dall'inizio del periodo d'imposta, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno corrente; se l'occupazione inizia dopo il 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- Quando il giudizio è stato instaurato nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il vizio è rilevabile anche in cassazione e può condurre alla cassazione senza rinvio, con declaratoria di impossibilità di iniziare il processo nei confronti di quel soggetto.
- Se il primo motivo di ricorso determina l'annullamento parziale dell'atto per una delle annualità contestate, il secondo motivo relativo alla tempestività della notifica può restare assorbito.
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