Cassazione Civile, Ordinanza n. 26621/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società proponeva opposizione allo stato passivo e poi ricorso per cassazione per ottenere la rivendica e/o restituzione di tre imbarcazioni che il curatore aveva inventariato e acquisito alla massa attiva fallimentare, sostenendo di esserne proprietaria e che i natanti non appartenessero alla fallita. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che le imbarcazioni fossero state rinvenute in un’area nella disponibilità della fallita, che la documentazione prodotta dalla rivendicante non fosse idonea a provare la proprietà e che non ricorressero i presupposti di verosimiglianza per ammettere la prova testimoniale ex art. 621 c.p.c. In cassazione la ricorrente articolava undici motivi: contestava l’applicazione delle norme fallimentari sull’apprensione dei beni, la presunzione di proprietà e i limiti probatori gravanti sul terzo rivendicante; denunciava errori in tema di possesso vale titolo, presunzioni semplici, efficacia confessoria delle dichiarazioni del curatore, omesso esame di fatti decisivi, mancata ammissione della prova per testi, opponibilità di un rogito notarile e di un inventario di ramo d’azienda, oltre a vizi sull’apprezzamento della terzietà delle società coinvolte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo tutti i motivi inammissibili o infondati. Ha affermato che, nel giudizio di rivendica di beni mobili appresi dal curatore, non occorre provare la proprietà dei beni in capo al fallimento, ma la proprietà in capo al rivendicante; ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente e sulla mancanza di verosimiglianza necessaria per superare il divieto probatorio dell’art. 621 c.p.c. Ha escluso che le dichiarazioni del curatore potessero valere come confessione opponibile alla massa, e ha reputato non decisivi i fatti dedotti con i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di rivendica di beni mobili appresi dal curatore, la prova testimoniale è soggetta a un regime restrittivo e può essere ammessa solo in presenza di condizioni di verosimiglianza; la Corte ribadisce che il giudice di merito può negarla quando la ricostruzione fattuale renda implausibile la pretesa del rivendicante.
Il curatore apprende con sigilli e inventario i beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e negli altri beni del debitore; la Corte considera corretta l’acquisizione delle imbarcazioni rinvenute in un’area nella disponibilità della fallita.
Richiamato quale base del regime delle rivendiche nel fallimento e delle relative limitazioni probatorie per il terzo rivendicante.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la presunzione di apprensione dei beni, ma ritenuto non risolutivo rispetto al punto decisivo della prova della proprietà del rivendicante.
La Corte rileva che il Tribunale non ha fatto applicazione di questa norma e che la censura non colpisce la reale ratio decidendi.
La Corte osserva che il giudice di merito non ha utilizzato presunzioni semplici per attribuire la proprietà alla fallita, ma ha valutato gli elementi di fatto per escludere la prova della proprietà della rivendicante.
Le dichiarazioni del curatore non integrano confessione opponibile alla massa; al più possono valere come confessione stragiudiziale a terzi e sono liberamente apprezzabili dal giudice.
Le dichiarazioni del curatore, se qualificate come confessione stragiudiziale resa a terzi, sono liberamente valutabili dal giudice di merito e non hanno valore di prova legale contro la massa.
L’opponibilità ai terzi di una scrittura con data certa non incide, di per sé, sul decisivo tema della prova della proprietà in capo alla rivendicante.
La Corte esclude che trovi applicazione nella controversia, perché l’ammissibilità della prova testimoniale è regolata in modo speciale dall’art. 621 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo insieme ad altre norme, ma la Corte non ravvisa omissioni o ultrapetizione nel decreto impugnato.
Richiamato nel decimo motivo, ma non pertinente alla decisione effettivamente resa dal Tribunale secondo la Corte.
Richiamati nel decimo motivo, ma non risultano decisivi rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte reputa molte censure inammissibili perché in realtà mirano a rivalutare il fatto, o perché il vizio di omesso esame non riguarda fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendica di beni mobili appresi dal curatore fallimentare, il punto centrale non è la prova della proprietà del fallito, ma la prova, da parte del terzo, della propria titolarità del bene e della sua persistenza fino alla dichiarazione di fallimento.
- Quando il bene è rinvenuto nella sede o nella disponibilità dell’impresa fallita, il curatore può legittimamente apprenderlo con inventario; la contestazione del terzo deve superare i limiti probatori posti dalla disciplina speciale della rivendica.
- L’art. 621 c.p.c. opera come norma speciale rispetto alle regole generali sulla prova testimoniale e sulle presunzioni: la prova per testi del rivendicante è ammissibile solo se la pretesa sia sorretta da una specifica verosimiglianza, apprezzata dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni del curatore non costituiscono confessione opponibile alla massa dei creditori, perché il curatore non dispone dei diritti della massa; tali dichiarazioni possono al più avere valore di confessione stragiudiziale verso terzi e sono liberamente valutabili.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la critica investe l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi o non indica un fatto decisivo omesso.
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