Cassazione Civile, Ordinanza n. 26620/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una banca, poi succeduta da altra società, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per due distinti crediti: il primo, relativo a finanziamenti erogati in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, chiosato come prededucibile; il secondo, vantato in forza di una fideiussione omnibus a garanzia del saldo passivo di un conto corrente intestato al soggetto garantito. Il giudice delegato aveva ammesso solo il primo credito ma in via chirografaria, negando la prededuzione, ed aveva escluso il secondo per difetto di prova. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo: non applicabile ratione temporis la disciplina della prededucibilità introdotta dall’art. 182 quater l.fall.; non estensibile agli accordi di ristrutturazione la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. perché l’accordo non sarebbe procedura concorsuale; non provato il credito da fideiussione perché il decreto ingiuntivo non era munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e la documentazione contabile era priva di attestazioni idonee. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 182 quater l.fall. e della disciplina introdotta dal d.l. 78/2010, sostenendo che la prededuzione dovesse applicarsi in base alla data del fallimento; 2) violazione degli artt. 182-bis e seguenti e 111 l.fall., censurando l’esclusione della natura concorsuale dell’accordo di ristrutturazione; 3) violazione degli artt. 324, 647 e 656 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si perfezioni con la scadenza del termine di opposizione e non con il decreto di esecutorietà; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per mancata decisione sulla richiesta di ammissione degli ulteriori interessi maturandi sul capitale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e il quarto e dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti appartengono agli istituti del diritto concorsuale e, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono consentire l’applicazione della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Il rigetto del primo motivo deriva dall’inapplicabilità temporale dell’art. 182 quater l.fall. ai finanziamenti e all’omologa già perfezionati prima dell’entrata in vigore della norma. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la giurisprudenza consolidata considera necessario, per l’opponibilità al fallimento, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; il quarto è stato respinto perché il tribunale aveva implicitamente rigettato la richiesta sugli ulteriori accessori con la propria decisione sull’ammissione del credito e degli interessi ex art. 55 l.fall.
Norme richiamate
art. 182 quater l.fall.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari ... in esecuzione di un concordato preventivo ... ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ... sono prededucibili ... Sono altresì prededucibili ... i crediti derivanti da finanziamenti ... in funzione della presentazione della domanda ... o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano ... e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati
La disposizione introdotta dal d.l. 78/2010 si applica solo ai presupposti di fatto maturati dopo la sua entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria espressa.
art. 56 d.l. 78/2010
È richiamato per individuare la data di entrata in vigore del decreto-legge, rilevante per l’applicazione temporale della disciplina sulla prededuzione.
art. 111, comma 2, l.fall.
I crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale possono essere prededucibili; la Corte ribadisce che gli accordi di ristrutturazione rientrano nel diritto concorsuale e, quindi, possono astrattamente rientrare nella norma se sussistono gli altri requisiti.
artt. 182 bis e seguenti l.fall.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono qualificati come istituto del diritto concorsuale, con effetti di controllo, pubblicità e protezione tipici dei procedimenti concorsuali.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul decreto ingiuntivo per sostenere il momento del passaggio in giudicato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo con il decreto di esecutorietà, che verifica notificazione e contraddittorio; prima di tale atto il decreto non è opponibile al fallimento.
art. 656 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul giudicato del decreto ingiuntivo, senza decisività autonoma rispetto all’art. 647 c.p.c.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo, ma la Corte ribadisce che il giudicato si collega al decreto di esecutorietà.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, perché la statuizione può essere anche implicita.
art. 55 l.fall.
Gli interessi possono essere riconosciuti nei limiti stabiliti dalla disciplina concorsuale; la decisione di ammissione con interessi ex art. 55 l.fall. è stata ritenuta incompatibile con la pretesa ulteriore non espressamente accolta.
Massime di principio
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti appartengono agli istituti del diritto concorsuale, poiché presuppongono controlli, pubblicità e omologazione e producono effetti protettivi analoghi a quelli delle procedure concorsuali; pertanto, in presenza degli altri presupposti, i crediti sorti in funzione di tali accordi possono astrattamente beneficiare della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.
- La disciplina della prededucibilità introdotta dall’art. 182 quater l.fall. non si applica automaticamente a finanziamenti e accordi già integralmente perfezionati prima della sua entrata in vigore, quando manchi una norma transitoria che disponga diversamente.
- Il decreto ingiuntivo non opposto diventa opponibile al fallimento solo quando interviene il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., che integra un controllo giurisdizionale sulla regolarità della notificazione e sul contraddittorio; il semplice decorso del termine per l’opposizione non basta.
- Non ricorre omessa pronuncia se la decisione resa dal giudice è logicamente incompatibile con la domanda non esaminata espressamente, dovendosi valorizzare anche la statuizione implicita di rigetto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la prova del credito resta soggetta alle regole ordinarie e la documentazione prodotta deve essere idonea a dimostrare l’esistenza e l’entità della pretesa nei confronti della massa fallimentare.
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