Cassazione Civile, Ordinanza n. 26624/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società propose domanda di rivendica di quattro imbarcazioni inventariate nell'attivo di una procedura fallimentare. Dopo il rigetto da parte del giudice delegato, la società propose opposizione ex art. 98 l.fall., respinta dal tribunale. In cassazione articolò undici motivi: contestò, tra l'altro, l'avvenuta inventariazione dei beni e la loro collocazione nell'area della fallita; sostenne che il tribunale avesse illegittimamente fatto ricorso a presunzioni di proprietà in capo al fallimento o alla disciplina del possesso vale titolo; dedusse l'omessa considerazione del valore confessorio di dichiarazioni del curatore e l'omesso esame di fatti decisivi; censurò il diniego di prova testimoniale, invocando gli artt. 621 c.p.c. e 2724 c.c.; richiamò la data certa del contratto di affitto di ramo d'azienda; e contestò le valutazioni sul collegamento societario tra le imprese coinvolte. Il fallimento resistette con controricorso. La Corte ha ritenuto che il giudizio di rivendica non avesse ad oggetto l'accertamento della proprietà in capo al fallimento, ma solo la prova della proprietà in capo alla rivendicante, e che molti motivi si risolvessero in censure di fatto o comunque non cogliessero la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli undici motivi, perché non diretti a colpire la reale ratio del decreto impugnato oppure perché volti a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che nella rivendica proposta contro il fallimento non occorre dimostrare la proprietà dei beni in capo alla massa, ma la proprietà in capo al rivendicante; ha escluso che le dichiarazioni del curatore potessero valere come confessione; ha escluso la decisività dei fatti dedotti come omessi esami; e ha confermato la non ammissibilità della prova testimoniale nei limiti propri dell'art. 621 c.p.c. richiamato dall'art. 103 l.fall. La soccombente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo o alle decisioni del giudice delegato in tema di rivendica; il ricorso prende le mosse dal suo utilizzo come rimedio avverso il rigetto della rivendica.
richiamato quale norma che regola la rivendica dei beni compresi nell'attivo fallimentare e il relativo regime probatorio.
regola l'ammissibilità della prova testimoniale del terzo rivendicante; nel caso concreto la Corte ne conferma l'applicazione come disciplina speciale rispetto alle regole generali sulla prova.
le presunzioni semplici non sono utilizzabili per aggirare i limiti probatori posti al terzo rivendicante dal regime speciale della rivendica fallimentare.
definisce la confessione; le dichiarazioni del curatore non vi rientrano perché non provengono dal titolare del diritto disponibile della massa.
esclude che il curatore possa rendere confessione sul diritto della massa, non essendo titolare del diritto disponibile.
richiamato insieme alle norme sulla confessione per sostenere erroneamente il valore confessorio delle dichiarazioni del curatore.
anche la confessione stragiudiziale resa a terzo non ha valore di prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice.
la Corte rileva la palese inconferenza del richiamo al principio possesso vale titolo rispetto a beni immobili o comunque al caso esaminato.
la data certa del contratto d'affitto di ramo d'azienda è irrilevante, nel caso concreto, perché non dimostra da sola la proprietà dei beni rivendicati.
non trova applicazione nella controversia, poiché l'ammissibilità della prova testimoniale è governata dalla disciplina speciale dell'art. 621 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare valutazioni sul collegamento societario, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio del decreto.
invocato in relazione a un asserito intreccio di interessi tra società, ma senza incidenza sulla decisione sul difetto di prova della proprietà.
richiamato nel motivo sul collegamento societario, senza attinenza decisiva con il rigetto della rivendica.
richiamato nel motivo sul collegamento societario, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento della rivendica.
dedotto come violato per ultrapetizione o omissione, ma la Corte osserva che il tribunale non ha negato la soggettività della rivendicante.
motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva che molte censure, formalmente di diritto, miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
il vizio di omesso esame è dichiarato inammissibile o infondato perché i fatti dedotti non erano decisivi o perché l'esame era comunque avvenuto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendica proposto dal terzo contro il fallimento, l'oggetto dell'accertamento è la prova della proprietà in capo al rivendicante; non è necessario dimostrare la proprietà del bene in capo alla massa fallimentare.
- Il rigetto della rivendica può fondarsi sulla sola mancanza di prova della proprietà del rivendicante; non occorre una presunzione di proprietà in favore del fallimento.
- Le censure di legittimità sono inammissibili quando, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nel regime speciale della rivendica fallimentare, l'ammissibilità e l'utilizzabilità della prova testimoniale del terzo sono regolate dall'art. 621 c.p.c.; non è consentito invocare in via surrettizia discipline probatorie generali incompatibili con tale regime.
- Le dichiarazioni del curatore fallimentare non hanno valore confessorio sul diritto della massa, perché il curatore non è titolare del diritto disponibile; al più possono essere valutate come elementi di prova liberamente apprezzabili, se pertinenti e specifici.
- Per essere decisivo ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve incidere direttamente sulla questione decisa; se la decisione dipende comunque dalla mancata prova della proprietà del rivendicante, sono irrilevanti i fatti relativi alla proprietà del bene in capo al fallimento o a terzi.
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