Cassazione Civile, Ordinanza n. 26631/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di una somma di 681.645,11 euro che una società, quale sostituto d'imposta, aveva versato alla Regione Abruzzo a titolo di tributo speciale per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi conferiti presso la discarica gestita dalla stessa. Il tributo era stato applicato in misura piena e non nella misura ridotta del 20%, poi riconosciuta in favore della società conferente da una sentenza del Tribunale di Lanciano, con conseguente condanna della società che gestiva la discarica a rimborsare alla conferente quanto versato in eccedenza. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello della società, riconoscendo il rimborso di 524.188,59 euro. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società resistente ha rinunciato al proprio ricorso incidentale e ha dichiarato che la lite era stata definita da una transazione intervenuta tra le parti; la Regione, pur non avendo formalizzato una propria rinuncia, aveva già avviato il percorso processuale coerente con l'accordo transattivo. La Corte ha quindi preso atto del bonario componimento della controversia e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dato atto dell'intervenuta transazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio, in conformità all'accordo transattivo richiamato. La pronuncia non contiene un esame nel merito dei motivi di ricorso, perché la definizione negoziale sopravvenuta ha eliminato l'interesse alla decisione. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato come base per la rinuncia alle impugnazioni prevista nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti.
È richiamato per il deposito della memoria in Cassazione nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che la disposizione ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono transattivamente la controversia e tale accordo elimina ogni residua controversia tra loro, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La rinuncia a una sola impugnazione non impedisce di prendere atto dell'intervenuto accordo transattivo complessivo, se dall'atto negoziale risulta la volontà delle parti di definire tutti i giudizi pendenti.
- L'accordo transattivo che preveda la compensazione delle spese vincola il giudice alla compensazione delle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto fuori dai casi tipici espressamente previsti dalla norma, che non può essere applicata analogicamente.
Come è indicizzato
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