Cassazione Civile, Ordinanza n. 26630/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società già ammessa al passivo di una procedura concorsuale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo intervento nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da alcune amministrazioni pubbliche per l'ammissione, in prededuzione o in privilegio, di un ingente credito risarcitorio. La ricorrente sosteneva di avere un interesse qualificato a partecipare al giudizio perché, essendo creditrice concorrente, l'eventuale ammissione del credito delle amministrazioni avrebbe inciso negativamente sulla massa attiva e sulle possibilità di riparto; inoltre, deduceva che il medesimo fatto dannoso era oggetto di altro giudizio risarcitorio nei suoi confronti, sicché l'accertamento reso nell'opposizione avrebbe potuto avere riflessi persuasivi o comunque indiretti. Con i primi cinque motivi lamentava violazione degli artt. 99, comma 8, L.F. e 105 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o contraddittoria, contestando che il tribunale avesse escluso la legittimazione all'intervento senza un esame concreto del suo interesse. Con il sesto motivo censurava l'applicazione dell'art. 268 c.p.c. e la ritenuta estensione del thema decidendum. Con gli ultimi due motivi deduceva l'illegittimità dell'estromissione dal giudizio e la violazione delle norme sulla estromissione e sulla prosecuzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il creditore già ammesso al passivo non è, per il solo fatto di essere creditore concorsuale, legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da altri, potendo farlo solo se portatore di un interesse giuridico qualificato, aggiuntivo, personale, concreto e attuale, da valutarsi caso per caso. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva allegato un pregiudizio ulteriore e immediato diverso dalla mera qualità di creditore concorrente; anzi, aveva prospettato un interesse coincidente con quello della massa dei creditori, già tutelato dal commissario straordinario, e aveva riconosciuto che la decisione endoconcorsuale non avrebbe efficacia vincolante né pregiudiziale nel giudizio ordinario risarcitorio pendente nei suoi confronti. La Corte ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'intervento e infondati i motivi sull'asserita estromissione, osservando che il tribunale aveva usato tale espressione solo in senso consequenziale rispetto all'inammissibilità dell'intervento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 99, comma 8, L.F.
consente l'intervento nel giudizio di opposizione allo stato passivo solo al creditore che sia portatore di un interesse giuridico qualificato, aggiuntivo, personale, concreto e attuale; la sola qualità di creditore ammesso al passivo non basta.
richiamato per sostenere la disciplina dell'intervento; la Corte ne esige l'applicazione in presenza di un interesse qualificato e non meramente riflesso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
i motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti infondati e inammissibili perché privi di decisività rispetto al requisito dell'interesse all'intervento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la doglianza di nullità per motivazione apparente/contraddittoria è stata respinta perché la motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente nella sostanza.
invocato per contestare l'ampliamento del thema decidendum; la censura è stata assorbita dalla reiezione dei primi motivi.
art. 96, comma 6, L.F.
richiamato per evidenziare l'efficacia meramente endoconcorsuale della decisione sull'opposizione allo stato passivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un possibile effetto persuasivo della decisione; la Corte ha escluso che tale efficacia di mero persuasivo basti a integrare un interesse giuridico qualificato.
artt. 108, 109 e 111, comma 3, c.p.c.
richiamati nei motivi contro l'asserita estromissione; la Corte ha escluso la loro violazione, trattandosi solo della conseguenza processuale dell'inammissibilità dell'intervento.
richiamato dalla ricorrente nei motivi finali; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo ostativo alla decisione impugnata.
richiamato dalla ricorrente nei motivi finali; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo ostativo alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il creditore già ammesso non ha una legittimazione automatica all'intervento: deve allegare e dimostrare un interesse giuridico ulteriore rispetto alla mera qualità di creditore concorrente.
- L'interesse ad intervenire deve essere personale, concreto e attuale; non è sufficiente un vantaggio o pregiudizio meramente riflesso, comune alla massa dei creditori o solo eventuale in altri giudizi.
- Per valutare l'ammissibilità dell'intervento occorre un giudizio caso per caso, fondato sulla concreta incidenza che l'esito dell'opposizione può avere sulla sfera giuridica del terzo interveniente.
- La possibilità che la decisione endoconcorsuale abbia un'efficacia solo persuasiva o un riflesso indiretto in altri processi non integra, di per sé, l'interesse giuridico qualificato richiesto dall'art. 99, comma 8, L.F.
- L'inammissibilità dell'intervento esclude il titolo per la prosecuzione della partecipazione al giudizio; l'uso del termine "estromissione" non comporta nullità quando sia solo la conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
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