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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26626/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda di rivendica di quattro imbarcazioni incluse nell’inventario dell’attivo di un fallimento. Rigettata la domanda dal giudice delegato e poi respinta l’opposizione ex art. 98 l. fall. dal Tribunale, aveva proposto revocazione del decreto del tribunale deducendo un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione in atti dimostrasse la proprietà della società fallita sull’area ex N.A.C., ignorando una relazione del curatore che attestava che le imbarcazioni erano state inventariate su aree in concessione a società terze. Il tribunale aveva dichiarato la revocazione inammissibile, ritenendo che la censura investisse una valutazione probatoria e non un errore percettivo, che il fatto asseritamente erroneamente percepito non fosse escluso con immediatezza dagli atti e che comunque non fosse decisivo. In cassazione la società ha denunciato violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse male qualificato l’errore come valutativo anziché percettivo e, con il secondo motivo, che l’errore revocatorio consistesse non nella prova positiva della proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante, ma nella prova negativa che esse non fossero di proprietà della fallita, lamentando anche violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato e non consideravano tutti i requisiti dell’errore di fatto revocatorio: non solo la natura percettiva dell’errore, ma anche la sua obiettività/immediatezza e soprattutto la decisività. Inoltre ha evidenziato che, nella rivendica dei beni inventariati all’attivo fallimentare, ciò che rileva è la prova della proprietà in capo al rivendicante; pertanto non è necessario dimostrare la proprietà dei beni in capo al fallito, essendo sufficiente la mancanza di prova della proprietà del soggetto che rivendica. Conseguentemente non è stato provveduto sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare

    Norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo/ai provvedimenti del giudice delegato nel contesto della procedura fallimentare, richiamata come fase precedente alla revocazione e al ricorso per cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio presuppone un errore percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, essenziale e decisivo; non basta una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge utilizzata quale parametro per denunciare la supposta errata applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il tribunale avrebbe mal compreso il thema decidendum; la Corte non ravvisa violazione utile all'accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte evidenzia che la doglianza in realtà investe la valutazione delle prove e non un errore di percezione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio richiede congiuntamente: un contrasto tra percezione giudiziale e risultanze degli atti, la natura percettiva e non valutativa dell'errore, la sua immediata e obiettiva rilevabilità senza indagini ermeneutiche, e la sua decisività sulla decisione.
  • Non è ammissibile la revocazione quando la censura, pur formalmente costruita come errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
  • Nel giudizio di rivendica dei beni inventariati nell'attivo fallimentare, l'oggetto della prova è la proprietà in capo al rivendicante; non occorre dimostrare positivamente che i beni siano di proprietà del fallito, essendo sufficiente che manchi la prova della titolarità in capo a chi rivendica.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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