Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, iscritti tra il 1994 e il 2004 a corsi di formazione in medicina generale, avevano convenuto in giudizio lo Stato sostenendo di avere percepito, durante la frequenza del corso, una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Deducevano che i due percorsi formativi sarebbero sostanzialmente sovrapponibili e che il diverso trattamento economico fosse irragionevole, discriminatorio e contrario al diritto comunitario; chiedevano quindi il risarcimento del danno da inadempimento degli obblighi comunitari, quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso. In cassazione articolavano due motivi, entrambi formulati in modo molto esteso e per larga parte coincidenti con l'atto di appello: con il primo denunciavano violazione di norme e direttive UE e dei principi sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento, sostenendo l'esistenza di un diritto a una remunerazione adeguata e di un principio di parità di trattamento tra medici in formazione generale e specializzandi; con il secondo insistevano sulla mancata rivalutazione/adeguamento triennale della borsa, sull'inapplicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche e ancora sulla disparità rispetto agli specializzandi, oltre a richiamare numerose fonti normative nazionali e comunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo il ricorso redatto con formulazione confusa e in larga parte pedissequa trascrizione dell'atto di appello, il motivo fosse comunque interpretabile in senso utile e quindi esaminabile nel merito. Nel merito ha escluso l'esistenza, nell'ordinamento dell'Unione, di una norma che imponga una determinata misura della remunerazione dei medici in formazione o un obbligo di parità di trattamento economico tra corso di formazione in medicina generale e scuola di specializzazione. Ha ricordato che la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di "adeguata remunerazione" non consente di ricavare dal diritto comunitario la misura del compenso, lasciando agli Stati membri ampia discrezionalità. Ha inoltre evidenziato che i due percorsi formativi sono diversi per finalità, organizzazione e sbocco professionale, sicché trattamenti economici differenti sono giustificati. Conseguentemente ha escluso sia l'inadempimento statale sia il presupposto illecito della domanda risarcitoria. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare, quanto alle ulteriori considerazioni, a una precedente ordinanza della Corte in fattispecie similare
richiamato nella formulazione del secondo motivo, quale norma sul vizio denunciato in cassazione
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi una decisiva violazione
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato, ma la Corte esclude la fondatezza della censura
art. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.
richiamati dai ricorrenti in relazione all'interpretazione delle norme e al rapporto con il diritto comunitario
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti quale base normativa del preteso diritto alla remunerazione adeguata
richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei corsi di formazione e specializzazione
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 7, comma 5, L. n. 266 del 2005
richiamato nel secondo motivo di ricorso
evocato dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche
art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993
richiamato nel secondo motivo di ricorso per la proroga di termini normativi
art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamato nel secondo motivo di ricorso
art. 5 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie asseritamente violate
art. 189 TCEE
richiamato dai ricorrenti tra le fonti comunitarie asseritamente violate
Direttiva 86/457/CEE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Direttiva 82/76/CEE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti quale fonte del preteso obbligo comunitario di adeguata remunerazione
Massime di principio
- La mera diversità di trattamento economico tra medici iscritti a corsi di formazione in medicina generale e medici iscritti a scuole di specializzazione non integra di per sé una violazione del diritto dell'Unione, quando l'ordinamento europeo non imponga un parametro vincolante di remunerazione né un obbligo di parità tra i due percorsi.
- La nozione di "adeguata remunerazione" prevista dalla disciplina europea non consente, da sola, di desumere la misura del compenso dovuto ai medici in formazione; la determinazione concreta resta rimessa alla scelta del legislatore nazionale.
- In assenza di un vincolo sovranazionale specifico, lo Stato conserva la discrezionalità di modulare in modo diverso il trattamento economico di percorsi formativi aventi diversa natura, contenuto e finalità, sicché non è configurabile un inadempimento giuridicamente rilevante.
- Per configurare una responsabilità risarcitoria dello Stato da asserita violazione del diritto dell'Unione è necessario individuare un preciso obbligo europeo violato; non è sufficiente invocare in astratto una pretesa irragionevolezza della disciplina nazionale.
- Quando il ricorso per cassazione riproduce pedissequamente l'atto di appello, il giudice deve comunque privilegiare, se possibile, un'interpretazione che consenta l'esame di merito e non l'inammissibilità, purché sia comunque individuabile la base giuridica della censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22991/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22994/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22995/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22999/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_civile · 10 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23002/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →