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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14827/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi facendo applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base della ricostruzione dei dati contabili emergenti dalla dichiarazione Modello Unico 2010 e dalla dichiarazione ai fini IRAP della contribuente, ritenuti non coerenti con i criteri di ragionevolezza ed economicità. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi: extrapetizione ex art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici; violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c.; ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c.; omesso accertamento del giudicato e carenza di interesse con richiamo agli artt. 2697 c.c., 324 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 c.p.c.; violazione dell'art. 74, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972; omessa e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Tuttavia, prima della decisione nel merito, il difensore della contribuente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata ('rottamazione-quater') ed essendo in corso il pagamento delle rate previste.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e valida perché munita di procura speciale, conforme ai requisiti dell'art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., e regolarmente comunicata alla controparte dalla cancelleria ai sensi del comma 3, applicabile ratione temporis. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e dell'esito processuale. La declaratoria di estinzione ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente da difensore munito di procura speciale, soddisfa i requisiti dell'art. 390 c.p.c. quando è formalmente valida e comunicata alla controparte secondo le modalità previste.
  • La validità della rinuncia comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso, con compensazione delle spese possibile in ragione della natura della controversia e dell'esito processuale.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnante non vittorioso.
  • Quando sopravviene una definizione agevolata del debito tributario e la parte rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte non decide sui motivi di merito o processuali dedotti, limitandosi a verificare ritualità e efficacia della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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