Cassazione Civile, Ordinanza n. 14826/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di accertamento della Guardia di Finanza in un negozio di abbigliamento, fu contestato che i prodotti esposti non riportassero il prezzo in modo chiaro e leggibile: i cartellini risultavano collocati all’interno dei capi o, per alcuni articoli, celati all’interno del prodotto chiuso. Il Comune emise ordinanza-ingiunzione per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 114/1998. La società oppose il provvedimento davanti al Giudice di Pace, che accolse l’opposizione ritenendo sufficiente la presenza del cartellino con il prezzo. In appello, però, il Tribunale riformò la decisione e confermò la sanzione, affermando che i cartellini non erano visibili. La società ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 14 d.lgs. 114/1998, sostenendo che il Tribunale avesse confuso 'leggibilità' e 'visibilità' e che fosse libera la scelta del posizionamento del cartellino; 2) violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 206/2005, deducendo che nel settore moda il prezzo non deve essere posto in massima evidenza e che basti una conoscibilità agevole del prezzo; 3) violazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 3115/2005, ritenuto inconferente rispetto al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l’art. 14 d.lgs. 114/1998 impone che il prezzo dei prodotti esposti sia indicato in modo chiaro e ben leggibile, e tale requisito, quando prescritto, presuppone anche la facile visibilità del prezzo; pertanto non è conforme alla norma un cartellino occultato all’interno del capo o comunque non immediatamente percepibile dal pubblico. Ha inoltre escluso che i principi generali del Codice del consumo possano derogare alla disciplina speciale sulla pubblicità dei prezzi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il mero contrasto con un precedente giurisprudenziale non integra di per sé violazione di legge: il ricorso deve indicare la norma asseritamente violata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 114/1998
comma 1, comma 2, comma 3
impone che i prodotti esposti per la vendita indichino il prezzo in modo chiaro e ben leggibile; la leggibilità, ove richiesta, presuppone la facile visibilità del prezzo al pubblico, sicché non è sufficiente un cartellino occultato o non immediatamente percepibile.
art. 2 d.lgs. 206/2005
contiene principi generali di tutela del consumatore che non derogano alla disciplina speciale sulla pubblicità dei prezzi prevista dal d.lgs. 114/1998.
art. 5 d.lgs. 206/2005
le informazioni al consumatore devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione e tenere conto delle caratteristiche del settore, ma tale regola non esclude l’applicazione della normativa speciale sulla chiara e leggibile indicazione del prezzo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare una norma di diritto e spiegare come essa sia stata violata; non è sufficiente denunciare il contrasto con un precedente giurisprudenziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella vendita al dettaglio, l’obbligo di indicare il prezzo in modo chiaro e ben leggibile richiede che l’informazione sia anche facilmente visibile al pubblico; non è sufficiente che il prezzo sia formalmente presente ma occultato o reso conoscibile solo mediante un’operazione ulteriore del consumatore.
- La collocazione del cartellino-prezzo rileva in modo decisivo: un prezzo posto all’interno del prodotto, sotto il capo o comunque non immediatamente percepibile integra violazione della disciplina sulla pubblicità dei prezzi.
- Le disposizioni generali del Codice del consumo sull’informazione al consumatore non possono essere invocate per derogare a una disciplina speciale che regola specificamente l’indicazione del prezzo nei prodotti esposti in vendita.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non è sufficiente lamentare che la sentenza impugnata contrasti con un precedente di legittimità: occorre individuare la norma violata e argomentare la violazione o falsa applicazione della stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14824/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14825/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14827/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14828/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2025 del 03/06/2025
- ordinanza_civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14830/2025 del 03/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →