Cassazione Civile, Ordinanza n. 14828/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di serramenti in un immobile di proprietà dei committenti. L'appaltatore ha chiesto la risoluzione per inadempimento dei committenti, o in subordine l'accertamento del legittimo recesso, oltre al risarcimento del danno, assumendo che in corso d'opera le parti avessero concordato modifiche al primo preventivo, scegliendo serramenti e vetri più costosi e una struttura in acciaio per la porta del garage. I committenti hanno negato di aver autorizzato il secondo preventivo e hanno proposto domanda riconvenzionale di restituzione di quanto pagato e di risarcimento danni per l'inadempimento dell'appaltatore. In appello è stata riconosciuta l'esistenza di un secondo accordo non formalizzato e ridotto l'importo dovuto. Con il ricorso per cassazione i committenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla quietanza e sulla prova legale, sostenendo che la quietanza relativa alla fattura n. 9/2007 vincolasse anche quanto al titolo del pagamento; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, per avere la Corte d'appello interpretato la quietanza come riferita al nuovo accordo; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., per avere attribuito rilievo decisivo alla dicitura 'Acciaio Inox' e per non avere considerato la relazione del c.t.u.; 4) violazione dell'art. 1326 c.c., assumendo che il nuovo accordo non fosse completo e che la fattura non potesse provare la modifica contrattuale; 5) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., censurando il ricorso della Corte a una massima d'esperienza per inferire il secondo accordo dalla condotta dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la quietanza prova con efficacia legale l'avvenuto pagamento, ma non estende la prova legale all'accertamento del titolo o alla ricostruzione del contenuto negoziale del rapporto; tale accertamento resta affidato al libero apprezzamento del giudice di merito. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che i criteri di interpretazione negoziale non si applicano alla quietanza, quale atto unilaterale i cui effetti sono fissati dalla legge, e che comunque il motivo non censurava puntualmente la decisione di merito. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, sotto la veste della violazione di legge o di norme processuali, a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato ex artt. 115 e 132 c.p.c., precisando che è denunciabile solo l'uso di prove non introdotte o una motivazione meramente apparente, non già la diversa ponderazione del materiale istruttorio. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato infine disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo che la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti.
La quietanza è lo strumento forte di prova dell'avvenuto pagamento, ma non attribuisce efficacia legale anche alla ricostruzione del titolo o del contenuto del rapporto.
La quietanza integra confessione stragiudiziale del fatto estintivo dell'obbligazione, cioè del pagamento ricevuto.
L'efficacia di prova legale della quietanza va letta in coordinamento con la confessione, ma solo per il fatto estintivo dichiarato, non per l'accertamento dell'obbligazione o del titolo.
Le regole ermeneutiche negoziali si applicano agli atti aventi contenuto negoziale; non sono estensibili alla quietanza, i cui effetti sono stabiliti dalla legge.
Invocabile solo nell'interpretazione del negozio; non consente di trasformare la quietanza in un atto negoziale interpretativo del titolo del pagamento.
La buona fede interpretativa rileva nella ricostruzione del contenuto negoziale, non nella determinazione degli effetti legali della quietanza.
La violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisizioni officiose indebitamente utilizzate; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio sia obiettivamente inidoneo a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La doglianza sulla conclusione del nuovo accordo non può tradursi in una diversa ricostruzione del fatto storico e del contenuto della proposta/accettazione, se il giudice di merito ha già accertato in fatto la sopravvenuta intesa.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non l'erronea valutazione delle risultanze di causa.
I motivi che sotto questa rubrica mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- La quietanza ha valore di confessione stragiudiziale del pagamento e prova pienamente il fatto estintivo dell'obbligazione, ma non vincola il giudice sull'individuazione del titolo contrattuale cui il pagamento si riferisce, se tale titolo non è inequivocabilmente definito nel documento.
- Le regole di interpretazione del contratto non si applicano alla quietanza in quanto atto unilaterale i cui effetti sono stabiliti dalla legge; la ricostruzione del significato del documento resta possibile solo come apprezzamento probatorio complessivo, non come interpretazione negoziale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove: la Corte di cassazione controlla l'esatta sussunzione giuridica, non il riesame del fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di motivazione meramente apparente; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito ad alcune risultanze istruttorie.
- La deduzione di un contratto modificativo o integrativo richiede una censura puntuale dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
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