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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14825/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che sanzionava una persona fisica, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una società che commercia oggetti preziosi usati, per plurime violazioni dell'art. 128 T.U.L.P.S., consistite nell'omessa o irregolare annotazione nel registro delle operazioni delle generalità delle controparti e degli elementi richiesti dalla norma. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il tribunale, in appello, aveva solo parzialmente ridotto la sanzione escludendo le violazioni successive al 9/4/2013, ritenendo provata la presenza di un diverso soggetto preposto alle annotazioni. Con il ricorso per cassazione la sanzionata ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 689/1981, dell'art. 8 e dell'art. 128 T.U.L.P.S., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel ritenerla autrice materiale dell'illecito, nonostante la prova che anche nel periodo anteriore al 9 aprile 2013 vi fosse un altro rappresentante/preposto incaricato della tenuta del registro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che l'art. 128 T.U.L.P.S. impone al commerciante di oggetti preziosi/usati specifici obblighi di identificazione della controparte e di annotazione nel registro delle operazioni; la violazione integra illecito amministrativo. Ha inoltre richiamato il principio di personalità dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 8 T.U.L.P.S., per cui il titolare dell'autorizzazione resta responsabile dell'osservanza delle prescrizioni anche se si avvale di dipendenti o incaricati o di un rappresentante di fatto. La valutazione del tribunale circa la mancanza di prova dell'incombenza dell'obbligo su altro soggetto prima del 9/4/2013 è stata considerata apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione nei limiti del motivo formulato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 128 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    registro delle operazioni giornaliere; generalità delle persone con cui si compiono le operazioni; esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza

    impone ai commercianti di oggetti preziosi usati l'obbligo di identificare le controparti e di annotare nel registro le operazioni compiute; la sua inosservanza integra violazione amministrativa

  • art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    le autorizzazioni di polizia non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza

    rafforza la personalità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza e non esonera il titolare dagli obblighi connessi all'attività autorizzata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge

  • art. 17-bis r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    prevede la sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 128 T.U.L.P.S.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    identificata la condotta materiale e la qualità rivestita dall'agente, l'imputabilità soggettiva consegue secondo la disciplina della responsabilità amministrativa

  • art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato insieme all'art. 3 per affermare la responsabilità del soggetto cui è riferibile l'illecito amministrativo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché il tribunale ha compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole, in relazione alla valutazione delle prove operate dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel sistema sanzionatorio amministrativo relativo al commercio di oggetti preziosi usati, l'obbligo di tenuta e corretta compilazione del registro delle operazioni grava sul titolare dell'autorizzazione di polizia e la sua violazione è imputabile personalmente a quest'ultimo.
  • La presenza di dipendenti, incaricati o anche di un soggetto di fatto preposto alle annotazioni non esonera il titolare dell'autorizzazione dagli obblighi imposti dalla normativa di pubblica sicurezza, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto chi fosse tenuto all'adempimento e chi abbia materialmente posto in essere l'omissione, tale valutazione non è riesaminabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La personalità dell'autorizzazione di polizia, unita alla funzione di controllo pubblico perseguita dalla norma, giustifica l'attribuzione della responsabilità amministrativa al soggetto autorizzato anche se si avvale operativamente di terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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