Cassazione Civile, Ordinanza n. 14825/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che sanzionava una persona fisica, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una società che commercia oggetti preziosi usati, per plurime violazioni dell'art. 128 T.U.L.P.S., consistite nell'omessa o irregolare annotazione nel registro delle operazioni delle generalità delle controparti e degli elementi richiesti dalla norma. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il tribunale, in appello, aveva solo parzialmente ridotto la sanzione escludendo le violazioni successive al 9/4/2013, ritenendo provata la presenza di un diverso soggetto preposto alle annotazioni. Con il ricorso per cassazione la sanzionata ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 l. 689/1981, dell'art. 8 e dell'art. 128 T.U.L.P.S., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel ritenerla autrice materiale dell'illecito, nonostante la prova che anche nel periodo anteriore al 9 aprile 2013 vi fosse un altro rappresentante/preposto incaricato della tenuta del registro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che l'art. 128 T.U.L.P.S. impone al commerciante di oggetti preziosi/usati specifici obblighi di identificazione della controparte e di annotazione nel registro delle operazioni; la violazione integra illecito amministrativo. Ha inoltre richiamato il principio di personalità dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 8 T.U.L.P.S., per cui il titolare dell'autorizzazione resta responsabile dell'osservanza delle prescrizioni anche se si avvale di dipendenti o incaricati o di un rappresentante di fatto. La valutazione del tribunale circa la mancanza di prova dell'incombenza dell'obbligo su altro soggetto prima del 9/4/2013 è stata considerata apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione nei limiti del motivo formulato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 128 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
registro delle operazioni giornaliere; generalità delle persone con cui si compiono le operazioni; esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
impone ai commercianti di oggetti preziosi usati l'obbligo di identificare le controparti e di annotare nel registro le operazioni compiute; la sua inosservanza integra violazione amministrativa
art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
le autorizzazioni di polizia non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza
rafforza la personalità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza e non esonera il titolare dagli obblighi connessi all'attività autorizzata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge
art. 17-bis r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
prevede la sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 128 T.U.L.P.S.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
identificata la condotta materiale e la qualità rivestita dall'agente, l'imputabilità soggettiva consegue secondo la disciplina della responsabilità amministrativa
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato insieme all'art. 3 per affermare la responsabilità del soggetto cui è riferibile l'illecito amministrativo
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché il tribunale ha compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione
richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole, in relazione alla valutazione delle prove operate dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel sistema sanzionatorio amministrativo relativo al commercio di oggetti preziosi usati, l'obbligo di tenuta e corretta compilazione del registro delle operazioni grava sul titolare dell'autorizzazione di polizia e la sua violazione è imputabile personalmente a quest'ultimo.
- La presenza di dipendenti, incaricati o anche di un soggetto di fatto preposto alle annotazioni non esonera il titolare dell'autorizzazione dagli obblighi imposti dalla normativa di pubblica sicurezza, salvo diversa previsione espressa.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto chi fosse tenuto all'adempimento e chi abbia materialmente posto in essere l'omissione, tale valutazione non è riesaminabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La personalità dell'autorizzazione di polizia, unita alla funzione di controllo pubblico perseguita dalla norma, giustifica l'attribuzione della responsabilità amministrativa al soggetto autorizzato anche se si avvale operativamente di terzi.
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