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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13645/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento TARI e addizionale provinciale per l'anno 2017. La lite nasceva dall'imposizione TARI relativa a una struttura alberghiera; in primo grado il ricorso era stato accolto valorizzando un precedente giudicato favorevole sulla TARI per l'anno 2015, ritenuto estensibile anche al 2017. In appello, invece, la CTR ha escluso l'efficacia vincolante di quel precedente giudicato, ha ritenuto legittimo il regolamento e le delibere comunali presupposte, e ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso. Con otto motivi la ricorrente ha denunciato: violazione del giudicato esterno e dell'art. 2909 c.c.; omessa valutazione della disapplicazione incidentale del regolamento e della delibera TARI ex art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992; violazione delle norme sulla determinazione della TARI e dei criteri del d.P.R. 158/1999; motivazione apparente e per relationem; violazione degli obblighi motivazionali dell'avviso di accertamento; omessa pronuncia sulle eccezioni proposte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul giudicato esterno, perché la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice tributario non può assumere valore autonomo tale da formare giudicato opponibile in successive annualità; inoltre, nei rapporti di durata il giudicato opera solo per gli elementi permanenti e non per profili variabili da periodo a periodo, come le delibere tariffarie TARI. Ha poi escluso vizi nella sentenza impugnata: la disapplicazione del regolamento comunale non era dovuta perché la scelta tariffaria rientra nella discrezionalità amministrativa e la disapplicazione è ammessa solo per vizi di legittimità; la motivazione della CTR non era apparente, essendo comprensibile il percorso argomentativo; l'avviso conteneva gli elementi sufficienti richiesti dalla disciplina tributaria e la motivazione per relationem era legittima, poiché la decisione spiegava comunque le ragioni del rigetto delle censure. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della censura, e quando il giudice ha comunque affrontato il punto controverso.

  • art. 2909 c.c.

    Non si applica nel caso della disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo da parte del giudice tributario, poiché tale verifica ha natura meramente incidentale e non autonomamente idonea a fare stato.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi, ma solo in presenza di vizi di legittimità; non consente di sindacare nel merito la discrezionalità tariffaria né di trasformare la disapplicazione in annullamento dell'atto.

  • art. 1, commi 651, 652, 654-bis, 683, l. n. 147 del 2013

    La legge consente al Comune di determinare la TARI secondo i criteri del d.P.R. 158/1999 oppure, in alternativa, secondo il metodo basato su quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, nel rispetto del principio chi inquina paga.

  • art. 1, commi 650, 651, 652, l. n. 147 del 2013

    È stata richiamata per affermare la facoltatività del ricorso ai criteri tariffari del d.P.R. 158/1999 nella commisurazione della TARI.

  • artt. 1-4, 6-7 e allegato 1 d.P.R. n. 158 del 1999

    Sono stati evocati come parametri di calcolo della tariffa, ma la Corte ha ritenuto che la loro applicazione non impone un obbligo di motivazione ulteriore né consente un sindacato di merito sulla scelta tariffaria comunale.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    È stato escluso che l'avviso fosse nullo per difetto di motivazione, poiché conteneva i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e richiamava atti generali conoscibili dal contribuente.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    La motivazione dell'atto impositivo è stata ritenuta sufficiente in quanto esponeva i presupposti della pretesa e gli atti presupposti, senza necessità di ulteriori dati numerici.

  • art. 6 d.lgs. n. 32 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 1, comma 62, l. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte ha confermato la sufficienza motivazionale dell'avviso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno non si estende automaticamente a annualità d'imposta diverse quando il rapporto è di durata e la disciplina applicata presenta elementi variabili da periodo a periodo, come nel caso delle delibere tariffarie TARI.
  • La disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice tributario ha natura meramente incidentale e non produce un effetto sostanzialmente equivalente all'annullamento; perciò non può formare un giudicato autonomamente opponibile in altri giudizi.
  • Il potere del giudice tributario di disapplicare atti regolamentari comunali è limitato ai vizi di legittimità e non consente di sostituire le valutazioni di merito dell'amministrazione, specie nella determinazione delle tariffe.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto la forma dell'errore di diritto, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto apparente, incomprensibile o mancante nel nucleo essenziale; è invece sufficiente una motivazione che consenta di comprendere le ragioni della decisione, anche se concisa o in parte per relationem.
  • In materia di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di esporre formule di calcolo o ulteriori dati numerici, salvo specifiche previsioni di riduzioni o agevolazioni da motivare espressamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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