Cassazione Civile, Ordinanza n. 22264/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un conto corrente affidato, garantito da ipoteca su un capannone industriale. L'ingiunto propose opposizione deducendo, tra l'altro, la litispendenza con altro giudizio relativo a operazioni in derivati, l'incompetenza territoriale del tribunale monitorio assumendo di agire come consumatore, l'inammissibilità o infondatezza della pretesa riconvenzionale di risarcimento per violazioni degli obblighi informativi e di protezione, nonché l'illegittimità di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese. In appello la decisione di rigetto fu confermata. In cassazione il ricorrente articolò dieci motivi: contestò la declaratoria di inammissibilità di documenti nuovi in appello; il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale per pretesa qualità di consumatore; il mancato riconoscimento della litispendenza; l'inammissibilità della domanda riconvenzionale; il diniego di c.t.u.; la conferma degli addebiti per interessi e spese; il mancato rilievo della nullità/annullabilità degli ordini sottesi alle operazioni in derivati; il mancato computo di somme ricavate da una polizza data in pegno; la violazione della disciplina antiusura; e la debenza dell'IVA sulle spese legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto la pregiudiziale eccezione del ricorrente contro il controricorso della società succeduta alla banca originaria, ritenendo ammissibile l'intervento/partecipazione del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità quando il dante causa non si costituisca, per evitare una lesione del diritto di difesa. Nel merito, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: legittima la declaratoria di inammissibilità dei documenti nuovi in appello, perché non era stata dimostrata la non imputabilità della mancata produzione in primo grado; corretto il rigetto dell'eccezione di incompetenza, poiché il contratto di apertura di credito era stato stipulato da un soggetto qualificatosi imprenditore, il finanziamento era di importo elevato e garantito da capannone industriale, sicché non ricorreva la qualità di consumatore; corretta anche la mancata dichiarazione di litispendenza per difetto di specificità e di prova della perdurante pendenza di un giudizio identico; inammissibile la censura sulla riconvenzionale, perché la statuizione di inammissibilità per difetto di connessione rendeva superflui i rilievi di merito; non censurabile il diniego di c.t.u., trattandosi di mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice; infondate le doglianze su interessi, anatocismo, commissioni e spese, perché dirette in sostanza contro un accertamento di fatto fondato sulla documentazione contrattuale e sugli estratti conto; in parte inammissibili e in parte non scrutinabili ex art. 348-ter c.p.c. i motivi relativi alla motivazione di merito, in presenza di doppia conforme; corretta, infine, la liquidazione dell'IVA sulle spese legali se dovuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione nei confronti della sola controricorrente costituita, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della censura sulla produzione documentale in appello e, per il caso concreto, non ritenuto violato.
Nel regime applicabile al giudizio, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se indispensabile o se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
Richiamato in relazione all'onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, non assolto dal ricorrente su vari profili.
Invocato per l'ostensione documentale bancaria e per contestare il diniego di c.t.u.; la Corte non ha ravvisato violazioni.
Richiamato in relazione all'istanza di esibizione e alla richiesta di c.t.u., non decisiva ai fini dell'accoglimento delle doglianze.
art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Il foro del consumatore opera solo se la parte riveste effettivamente la qualità di consumatore, circostanza esclusa nel caso concreto.
La qualità di consumatore spetta alle persone fisiche solo quando il contratto sia concluso per esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale.
art. 18 c.c. (o disciplina richiamata in ricorso su foro)
Citato dal ricorrente insieme ad altre norme sulla competenza, senza esito favorevole.
Richiamato in combinazione con la disciplina consumeristica sulle clausole e sul foro; non applicato nel caso concreto.
Richiamato per contestare clausole contrattuali; non accolto.
Invocato in tema di competenza territoriale nei rapporti bancari; non ha comportato l'accoglimento della censura.
Richiamati in tema di litispendenza e connessione; la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti allegati.
Usato per escludere la connessione che avrebbe potuto giustificare la riconvenzionale nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamati per sostenere violazioni nella prestazione di servizi/operazioni finanziarie, senza incidere sull'esito.
art. 37 regolamento Consob n. 16910/2007
Richiamato in relazione agli obblighi informativi e di adeguatezza, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito.
Invocato per l'anatocismo; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto alla luce della documentazione contrattuale.
Richiamato per gli interessi ultralegali e la pattuizione degli interessi; non risultano illegittimità accertate.
Richiamato in relazione alla validità delle pattuizioni e degli ordini; non accolto.
Invocato per sostenere la nullità di clausole/ordini; censura respinta o inammissibile.
Richiamato nella contestazione documentale; non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato per il disconoscimento delle copie/estratti conto; la Corte ha reputato tardivo o inconferente il disconoscimento.
Richiamati per il disconoscimento dei documenti; il giudice di merito ha ritenuto tardive o generiche le contestazioni.
Invocato per sostenere la correlazione tra nullità/annullabilità degli ordini e il rapporto di credito; censura respinta.
Richiamato insieme alla legge antiusura; la Corte ha escluso, in fatto, la dimostrazione di usura nei conteggi contestati.
Invocato per la disciplina degli interessi usurari; non ha trovato applicazione favorevole al ricorrente.
Richiamata in relazione alla disciplina antiusura, senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato per contestare l'applicazione dell'IVA sulle spese legali; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione se dovuta.
In presenza di doppia conforme, esclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, purché notificati alle altre parti.
Usato per ammettere, nel caso concreto, la partecipazione del successore a titolo particolare quando il dante causa non si costituisca, a tutela del diritto di difesa.
Richiamato per la motivazione sintetica sulla liquidazione dell'IVA tra le spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso può partecipare anche come controricorrente se il dante causa non si è costituito, poiché negargli la difesa comporterebbe una lesione ingiustificata del diritto di difesa.
- La produzione di nuovi documenti in appello è consentita solo se la parte dimostra che la loro mancata produzione in primo grado non le è imputabile oppure che essi sono indispensabili per la decisione; la mera esistenza di documenti successivi o l'istanza di esibizione non bastano.
- La qualità di consumatore, ai fini del foro speciale, va verificata in concreto: una persona fisica che stipuli un finanziamento per esigenze riconducibili all'attività d'impresa non può invocare il foro del consumatore, specie se il contratto, l'importo del credito e le garanzie reali sono compatibili con l'impresa.
- L'eccezione di litispendenza richiede l'allegazione e la prova della contemporanea pendenza di un giudizio identico; in cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente, indicando il contenuto degli atti processuali rilevanti.
- La domanda riconvenzionale nell'opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile solo nei limiti della connessione prevista dall'art. 36 c.p.c.; se il giudice la dichiara inammissibile, le ulteriori argomentazioni sul merito sono superflue e non devono essere autonomamente impugnate.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo diniego è censurabile in cassazione solo se privo di adeguata giustificazione o se travolge un fatto decisivo.
- Le censure su interessi, anatocismo, commissioni e spese non possono risolversi in una richiesta di riesame del merito quando il giudice abbia fondato la decisione su documentazione contrattuale ed estratti conto ritenuti completi e attendibili; il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- Le spese processuali poste a carico del soccombente comprendono anche l'IVA dovuta sulle prestazioni professionali del difensore della parte vittoriosa, restando la questione dell'effettiva detraibilità rilevante solo in sede esecutiva se l'imposta è effettivamente dovuta.
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