Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione COSAP emessi per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di una società concessionaria autostradale, in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante la realizzazione di cavalcavia autostradali. La società destinataria degli avvisi ha impugnato gli atti sostenendo di rientrare nell'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del d.lgs. n. 507 del 1993, assumendo inoltre che il soggetto passivo non potesse essere individuato in essa ma nello Stato concedente. In cassazione ha dedotto, con i primi due motivi, nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c.; con il terzo motivo ha censurato la violazione delle norme che disciplinano la COSAP sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente individuato il soggetto passivo in chi trae beneficio economico dall'occupazione; con il quarto e quinto motivo ha lamentato l'omessa pronuncia o il rigetto su un diverso titolo dell'occupazione rispetto a quello rilevante ai fini COSAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che l'appello contenesse il nucleo essenziale per consentire la disamina delle censure, e ha rigettato i restanti motivi. Ha affermato che il presupposto della COSAP è l'occupazione, anche di fatto, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale che sottragga la superficie all'uso pubblico; che tale presupposto ricorre anche quando l'occupazione avvenga mediante impianti di servizi pubblici sviluppati sopra il suolo; che il viadotto autostradale è un impianto rilevante ai fini della norma; che l'occupazione va imputata al concessionario, il quale realizza e gestisce l'opera traendone utilità economica, e non allo Stato. È stata quindi esclusa l'applicabilità dell'esenzione prevista per l'occupazione da parte dello Stato. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È stato invocato come parametro per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che i motivi di appello consentissero comunque l'esame delle questioni.
È stato richiamato per sostenere la genericità dell'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché l'atto di appello conteneva il nucleo necessario alla disamina.
artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507 del 1993
Individuano il presupposto impositivo COSAP nell'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche soprastanti o sottostanti il suolo, con effettiva sottrazione all'uso pubblico.
art. 49, lett. a, d.lgs. n. 507 del 1993
L'esenzione non spetta quando l'occupazione non sia riconducibile allo Stato ma al concessionario che realizza e gestisce l'opera.
art. 66 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della COSAP e alla soggettività passiva.
art. 16 regolamento COSAP
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa individuazione del soggetto passivo.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla natura demaniale del bene occupato.
art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del canone/tassa per l'occupazione.
art. 14 regolamento COSAP
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria tesi sul titolo di occupazione.
art. 143 d.lgs. n. 163 del 2006
comma 1, comma 2, comma 6
La Corte lo richiama per descrivere la concessione di lavori pubblici: la società concessionaria esegue progettazione e realizzazione dell'opera e ne ottiene il diritto di gestire e sfruttare economicamente i lavori per la durata della concessione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il possibile obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della COSAP rileva il fatto oggettivo dell'occupazione di spazi o aree pubbliche, anche se l'occupazione è di fatto e indipendentemente dall'esistenza di una concessione o autorizzazione, salvo specifiche ipotesi di esenzione.
- L'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante infrastrutture o impianti di servizi pubblici è assoggettabile a COSAP, senza che possa distinguersi, per tale sola ragione, rispetto alle occupazioni di spazi sottostanti.
- Quando l'opera pubblica è realizzata e gestita in concessione, l'occupazione va imputata al concessionario che ne trae il beneficio economico e non allo Stato, sicché l'esenzione riservata all'occupazione da parte dello Stato non è applicabile.
- Nel giudizio di appello la denuncia di genericità dell'impugnazione richiede che l'atto sia privo del nucleo minimo necessario a consentire al giudice il riesame della decisione; se tale nucleo è presente, la censura è infondata.
- La qualificazione del bene come demaniale non esclude di per sé la tassabilità dell'occupazione quando il bene, per la durata della concessione, sia gestito autonomamente dal concessionario nell'esercizio dello sfruttamento economico dell'opera.
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