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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da lavori pubblici eseguiti su un fondo di proprietà di due soggetti privati, in parte espropriato. I proprietari avevano chiesto il risarcimento dei danni arrecati alla porzione residua del fondo e alle relative pertinenze agricole (piante, impianto di irrigazione, canali di scolo, ecc.), sostenendo che tali pregiudizi derivassero dall'esecuzione dell'opera. In primo grado la domanda era stata rigettata, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e riconosciuto il diritto al risarcimento, ritenendo che l'accordo transattivo/verbale di concordamento delle indennità non coprisse anche tali danni. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo: (1) e (2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e dell'accordo amichevole del 24.8.1993, sostenendo che esso includesse una rinuncia a ogni pretesa risarcitoria; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione; (4) omesso esame della rinuncia contenuta nel verbale e nella quietanza liberatoria; (5) carenza di interesse ad agire dei proprietari; (6)-(8) violazione delle norme sulla responsabilità civile e delle regole su onere della prova e valutazione delle prove, per avere la Corte d'appello escluso la responsabilità dell'ANAS e ritenuto invece responsabile la società appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse motivato in modo adeguato e logicamente coerente perché l'accordo amichevole e la quietanza non dovessero estendersi anche ai danni al fondo residuo derivanti dall'esecuzione dell'opera. Ha inoltre ritenuto corretta, sul piano della responsabilità, l'affermazione per cui i danni erano imputabili all'impresa appaltatrice/concessionaria, autrice dell'errore esecutivo, e non all'ANAS, richiamando l'autonomia dell'appaltatore e la sua responsabilità verso i terzi per i danni causati nell'esecuzione dell'opera. Sono stati quindi rigettati il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, mentre gli altri sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione del verbale di accordo amichevole; la Cassazione censura l'interpretazione della Corte territoriale per difetto di adeguata motivazione rispetto al tenore letterale dell'accordo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico da applicare all'accordo transattivo/verbale di concordamento

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione del contratto

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come canone di conservazione dell'efficacia dell'accordo

  • art. 100 c.p.c.

    invocato per la dedotta carenza di interesse ad agire dei proprietari; la Corte non accoglie il motivo nei termini prospettati, restando assorbito o superato dall'accoglimento dei motivi sull'interpretazione dell'accordo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente la pretesa mancata pronuncia sulle eccezioni dell'accordo liberatorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza di appello

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame dell'eccezione di rinuncia e del contenuto dell'accordo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello e dalla ricorrente nella distinzione tra indennità espropriativa e risarcimento da fatto illecito; la Cassazione considera la distinzione ma censura la mancata verifica dell'estensione della rinuncia contrattuale

  • art. 2050 c.c.

    richiamato nei motivi sul riparto della responsabilità per i danni derivanti dai lavori

  • art. 2051 c.c.

    richiamato nei motivi sulla responsabilità civile per i danni al fondo

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nei motivi sulla prova della responsabilità; verosimilmente invocato quale riferimento all'onere della prova, ma nel testo è così indicato

  • art. 17 del contratto di appalto

    obbligo di curare tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie "per il perfezionamento delle espropriazioni e delle connesse occupazioni…" e di adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati

    serve a fondare la responsabilità diretta dell'appaltatore/concessionario per l'esecuzione dei lavori e per i danni arrecati a terzi

  • art. 46 L. 2359/1865

    richiamato per distinguere l'indennizzo da espropriazione dal risarcimento del danno da illecito

  • art. 2943 c.c.

    nel testo è menzionato in luogo di art. 2043 c.c.; la Corte lo riporta come riferimento ai danni derivanti dalla violazione delle norme di prudenza nell'esecuzione dell'opera

Massime di principio

  • In presenza di un accordo transattivo o di un verbale di concordamento delle indennità, il giudice di merito deve accertare con motivazione puntuale, secondo i canoni legali di interpretazione del contratto, se la rinuncia o la quietanza liberatoria coprano anche i danni ulteriori alla parte residua del fondo e non soltanto l'indennità espropriativa in senso stretto.
  • La distinzione tra indennizzo da espropriazione e risarcimento del danno da fatto illecito non impedisce di verificare, caso per caso, se l'autonomia negoziale delle parti abbia esteso la rinuncia anche ai pregiudizi derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica.
  • Il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici e alla motivazione al di sotto del "minimo costituzionale"; non è consentita una nuova lettura del contratto, ma la decisione di merito deve comunque spiegare in modo логico e coerente perché una clausola non abbia l'efficacia liberatoria prospettata.
  • L'appaltatore che esegue l'opera con propria organizzazione e autonomia, anche se opera per conto del committente pubblico, risponde in via diretta verso i terzi dei danni causati dall'erronea esecuzione dei lavori, salvo prova di specifiche ragioni che spostino la responsabilità sul committente.
  • La responsabilità del committente pubblico non può essere affermata in via automatica solo per la titolarità dell'opera o per una generica culpa in eligendo, ove non sia provata l'inidoneità dell'appaltatore o un concreto concorso causale del committente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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