Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991 e 1992, domanda proposta dall'erede di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il rimborso ritenendo che il dante causa svolgesse attività d'impresa; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello, affermando che il beneficio spettasse perché riferito a redditi di lavoro dipendente, immobili e capitale, e non ad attività d'impresa, ritenendo irrilevante la partita IVA indicata, poiché relativa ad attività agricola non oggetto della richiesta. In appello la CTR aveva inoltre dichiarato inammissibili, perché nuove, le eccezioni dell'Ufficio relative alla mancanza di istanza di rimborso e alla mancata prova dei versamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per assenza di una valida istanza di rimborso e per avere considerato nuova, e quindi inammissibile, la contestazione sulla prova dei versamenti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR applicato correttamente il riparto dell'onere della prova, che nelle azioni di rimborso grava sul contribuente; (3) violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, in relazione alla disciplina del rimborso sisma Sicilia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che l'eccezione sull'assenza di una valida istanza di rimborso attiene all'improponibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, quindi non poteva essere dichiarata inammissibile come eccezione nuova; ha inoltre ritenuto che la contestazione sulla mancata prova dei versamenti integri una mera difesa sul merito, ammissibile anche in appello. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che dovrà prima esaminare tali difese dell'Ufficio e poi decidere il merito della lite. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per errori processuali
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
disciplinano il ricorso tributario e sono evocati per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo in difetto di istanza di rimborso
impone al contribuente, nell'azione di rimborso, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto invocato
richiamato per censurare la mancata valutazione delle difese e della prova
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
indicato quale base della trattazione in camera di consiglio
indicato quale rito camerale applicabile
consente la cassazione senza rinvio quando la decisione abbia pronunciato su domanda improponibile
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
preclude in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico, non le mere difese
artt. 107 e 108 TFUE
sono evocati nel terzo motivo, rimasto assorbito
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- L'assenza di una valida istanza di rimborso non integra una mera eccezione di merito, ma una questione di improponibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione.
- La completezza della domanda di rimborso non può essere integrata in corso di causa con mezzi istruttori o documenti reperiti presso terzi.
- Nel contenzioso tributario l'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 vieta in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico; restano ammissibili le mere difese che si limitano a contestare i fatti costitutivi allegati dal contribuente, come la mancata prova del pagamento o l'avvenuta compensazione.
- Quando una censura processuale è stata espressamente esaminata dal giudice di merito, non può dirsi inammissibile per difetto di specificità il ricorso che la ripropone in cassazione senza che sia necessario indicarne una specifica collocazione processuale se il provvedimento impugnato ne dà conto.
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