Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Un investitore aveva convenuto in giudizio la società emittente dei certificati, la società garante e la banca collocatrice chiedendo, previo accertamento della nullità del contratto di sottoscrizione di strumenti finanziari acquistati fuori sede, la restituzione delle somme investite o il risarcimento del danno. L’investitore deduceva di avere sottoscritto la prenotazione dei titoli al di fuori dei locali della banca e sosteneva che la documentazione negoziale fosse nulla perché priva dell’espressa informativa sul diritto di recesso prevista dall’art. 30 TUF. La Corte d’appello aveva dichiarato la nullità del contratto di investimento per omessa informativa nel modulo di prenotazione, condannando emittente e garante alla restituzione del capitale al netto degli utili percepiti, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria verso la banca intermediaria. Le società emittente e garante hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la nullità avrebbe dovuto riguardare solo il rapporto tra investitore e banca collocatrice; 2) erronea interpretazione dell’art. 30 TUF e del regolamento intermediari, assumendo che l’informativa sul recesso fosse validamente contenuta nel contratto quadro e che non fosse necessaria nei successivi ordini; 3) erronea esclusione della manleva verso la banca, contestando il nesso causale tra inadempimento della banca e danno subito dalle società e deducendo anche l’omesso esame della clausola contrattuale di indennizzo; 4) erronea regolazione delle spese di lite. La banca intermediaria ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la propria responsabilità per la nullità e il fatto che i moduli utilizzati non contenevano l’avviso di recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, confermando che la nullità per violazione dell’art. 30 TUF colpisce il rapporto negoziale di investimento tra emittente e investitore e che l’informativa sul diritto di recesso deve risultare dagli specifici moduli relativi al concreto acquisto fuori sede, non essendo sufficiente il solo contratto quadro. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo errata la ricostruzione della Corte d’appello sul nesso causale: l’omessa informativa della banca collocatrice è stata considerata la causa efficiente della perdita economica subita da emittente e garante, sicché la domanda di manleva è stata accolta e la banca è stata condannata a tenere indenni le società ricorrenti di quanto dovuto all’investitore. Il quarto motivo sulle spese è stato assorbito. È stato infine respinto anche il ricorso incidentale della banca, ritenuto infondato e in parte inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito. La Corte ha deciso nel merito sulla domanda di manleva, senza rinvio, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità tra tutte le parti.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
norma richiamata solo per l’introduzione del giudizio in primo grado
art. 30 d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
il diritto di recesso e la correlata nullità di protezione operano anche per le vendite fuori sede realizzate in esecuzione di un diverso servizio di investimento, compresi gli ordini impartiti dal cliente; l’informativa deve essere resa nei moduli o formulari relativi al concreto rapporto di investimento
art. 78 Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
norma secondaria richiamata a supporto degli obblighi informativi dell’intermediario
richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la forma scritta ad substantiam riguarda il contratto quadro
richiamato dalle ricorrenti in via interpretativa per assimilare i "moduli o formulari" del TUF ai contratti conclusi mediante moduli o formulari
richiamato quale canone ermeneutico per l’interpretazione della documentazione contrattuale
richiamato quale canone di interpretazione sistematica della documentazione negoziale
richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede
richiamato dalle ricorrenti per sostenere che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede
richiamato ai fini dell’accertamento del danno risarcibile e del nesso causale
utilizzati come parametro per la selezione della causa prossima di rilievo e per l’imputazione causale dell’evento dannoso
richiamati in relazione al regolamento delle spese di lite
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate per violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- La nullità prevista dall’art. 30 TUF per mancata informativa sul diritto di recesso tutela l’investitore e colpisce il rapporto di investimento concretamente concluso fuori sede, anche quando l’operazione sia stata eseguita mediante un intermediario che ha svolto funzione meramente collocativa o promotiva.
- L’avviso sul diritto di recesso deve risultare dagli specifici moduli o formulari riferiti al singolo contratto di investimento concluso fuori sede; non è sufficiente la sua mera indicazione nel contratto quadro se questo non coincide con il negozio in concreto caducabile.
- Nel controllo di legittimità, l’interpretazione della documentazione contrattuale e la ricostruzione del significato degli atti compiute dal giudice di merito sono censurabili solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non potendo la Cassazione sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- Ai fini della responsabilità civile e del regresso/manleva, il nesso causale va individuato selezionando la causa prossima di rilievo secondo il criterio del "più probabile che non"; se l’inadempimento di un soggetto è l’antecedente necessario e sufficiente dell’evento dannoso, esso può fondare la sua responsabilità di manleva anche se il pregiudizio economico finale è influenzato dall’andamento sfavorevole del titolo.
- In tema di strumenti finanziari collocati fuori sede, la mancanza dell’informativa sul recesso può rendere opponibile la nullità dell’operazione al soggetto che abbia tratto vantaggio dalla propria violazione degli obblighi di collocamento, legittimando la ripetizione di quanto restituito all’investitore.
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