Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Non vi è stata dunque decisione sui motivi di ricorso, che sono rimasti assorbiti dalla sopravvenuta definizione della lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni lottizzati, rideterminando il costo di acquisto sulla base di una perizia giurata utilizzata anche ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR Lombardia aveva poi confermato l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 67 e 68 TUIR e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che il valore accertato in sede di registro poteva legittimamente costituire base per l'accertamento della plusvalenza; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al contribuente dimostrare la natura incrementativa dei costi sostenuti e la loro idoneità ad accrescere il valore del bene. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. 119/2018, con pagamento di quanto dovuto.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata dall'ufficio per sostenere l'assoggettabilità a IRPEF della plusvalenza da cessione di terreni lottizzati.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata dall'ufficio per i criteri di determinazione della plusvalenza imponibile e del costo fiscalmente rilevante.
art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma richiamata dall'ufficio quale parametro dell'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma richiamata dall'ufficio in relazione ai poteri di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
Norma richiamata dall'ufficio per sostenere che incombeva sul contribuente la prova dell'inerenza/incrementatività dei costi dedotti.
Richiamato per la definizione agevolata della controversia tributaria che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene la definizione agevolata della controversia tributaria con integrale pagamento di quanto dovuto, la causa va dichiarata cessata nella materia del contendere.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo una pronuncia sul merito delle censure.
- In presenza di definizione agevolata della lite, il giudice può limitarsi a prendere atto dell'intervenuta definizione e a regolare le spese secondo il criterio della soccombenza processuale o della anticipazione delle stesse, secondo quanto risulta dagli atti.
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