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Legge

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

Normativa italiana096G0121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma il delitto di usura, introduce criteri per la determinazione dei tassi usurari e rafforza sanzioni, confisca e strumenti investigativi. Prevede anche fondi di solidarietà per vittime di usura ed estorsione, misure di prevenzione del fenomeno, regole per mediazione creditizia e riabilitazione dei protesti. Molte misure operative richiedono decreti attuativi o si applicano a fatti successivi a date specifiche.

Disciplina dell’usura, prevenzione e sostegno alle vittime

Disciplina dell’usura, prevenzione e tutela delle vittime

La legge interviene in modo organico sul contrasto all’usura, sia sul piano penale sia su quello civilistico e amministrativo. Accanto alla nuova definizione del reato, introduce strumenti di rilevazione dei tassi, fondi di sostegno e misure di prevenzione economica.

Reato di usura e sanzioni penali

Viene sostituito l’articolo 644 del codice penale, che punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, nonché chi procura denaro o utilità con mediazione a compenso usurario. La pena base è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni.

Sono previste aggravanti con aumento da un terzo alla metà quando:

  • il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  • sono richieste in garanzia partecipazioni, quote societarie, beni aziendali o immobili;
  • il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  • il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, durante il periodo di applicazione e fino a tre anni dalla cessazione.

È inoltre sempre ordinata la confisca del prezzo o profitto del reato, o di beni/somme nella disponibilità del reo per un valore equivalente agli interessi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento.

L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

Determinazione del tasso usurario e pubblicità dei tassi medi

Il Ministero del tesoro rileva trimestralmente, sentite Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi, il tasso effettivo globale medio praticato da banche e intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. I valori sono corretti per le variazioni del tasso ufficiale di sconto e pubblicati senza ritardo in Gazzetta Ufficiale.

Le operazioni sono classificate annualmente per categorie omogenee con decreto ministeriale, anch’esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Banche, intermediari finanziari e altri enti autorizzati al credito devono esporre in modo visibile gli avvisi con classificazione e rilevazioni.

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è fissato nel tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiungono quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque superare otto punti percentuali.

Regime transitorio iniziale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere pubblicata la prima classificazione delle operazioni; entro i 180 giorni successivi la prima rilevazione trimestrale. Fino a tale pubblicazione, resta punito come usura anche il patto sproporzionato concluso con soggetto in difficoltà economica o finanziaria, valutato in base ai tassi bancari e finanziari praticati per operazioni similari.

Effetti civilistici e altre modifiche al codice civile e al TUB

La clausola che preveda interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi. Viene inoltre esteso da quattro a cinque anni il termine previsto dall’articolo 132, comma 1, del testo unico bancario per un adempimento non meglio specificato nel contenuto fornito.

Misure di contrasto investigativo e repressione patrimoniale

L’usura è inserita tra i reati rilevanti per intercettazioni e per altre misure processuali. Sono ampliate anche le disposizioni antimafia e di prevenzione patrimoniale, includendo l’usura tra i delitti rilevanti per l’applicazione di alcune misure e procedure.

Prescrizione del reato di usura

È inserito l’articolo 644-ter c.p., che stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale.

Parte civile e tutela processuale delle associazioni

Nel processo penale per usura possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni indicate all’articolo 15, rafforzando la tutela collettiva e il ruolo degli enti di contrasto.

Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura

È istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Il Fondo eroga mutui senza interessi, di durata non superiore a dieci anni, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, economica o libero professionale e che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel procedimento penale.

Il mutuo è surrogato nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato limitatamente all’importo degli interessi. La concessione è esente da oneri fiscali.

La domanda va presentata entro 24 mesi dalla denuncia per usura o dalla notizia dell’inizio delle indagini. Deve essere accompagnata da un piano di investimento e utilizzo delle somme finalizzato al reinserimento dell’impresa o attività nella economia legale.

Il mutuo può essere concesso anche in corso di indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero e sulla base di concreti elementi acquisiti. L’importo è commisurato al danno subito e può essere aumentato se il prestito usurario, le modalità di riscossione o il collegamento con organizzazioni criminali abbiano prodotto ulteriori rilevanti danni.

Sono previste cause ostative, sospensive e di revoca, tra cui:

  • condanna per usura o altri reati indicati dalla legge;
  • sottoposizione a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
  • dichiarazioni false o reticenti rese nel procedimento;
  • archiviazione, proscioglimento, assoluzione o altri esiti che facciano venir meno il presupposto, salvo la specifica eccezione prevista per prescrizione, amnistia o morte dell’imputato nei casi indicati;
  • mancato utilizzo delle somme secondo il piano approvato.

Le disposizioni si applicano ai fatti verificatisi dal 1 gennaio 1996. Il Fondo è alimentato da stanziamenti statali, dai beni confiscati ex articolo 644, sesto comma, c.p. e da donazioni e lasciti.

Esperto a supporto della vittima e gestione separata delle somme

Alle vittime che ottengono il mutuo è previsto, dal momento della concessione, un esperto con funzioni di consulenza e assistenza, iscritto in un apposito albo tenuto presso l’Ufficio del Commissario straordinario antiracket e antiusura.

Possono iscriversi revisori legali, esperti contabili, avvocati, dottori commercialisti e altri soggetti con specifica competenza nell’attività economica della vittima e nella gestione d’impresa. L’incarico è conferito dal prefetto competente per territorio.

Le somme erogate entrano in un patrimonio autonomo e separato destinato esclusivamente al rilancio dell’attività. L’esperto deve fornire supporto operativo, vigilare sul piano di investimento, presentare rendiconti periodici e una relazione annuale, può farsi coadiuvare da soggetti qualificati ed è soggetto a incompatibilità, revoca e cancellazione dall’albo in caso di irregolarità.

L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. È previsto un compenso annuale e un regolamento attuativo ministeriale per requisiti, numero degli incarichi, rotazione, tenuta dell’albo e compensi.

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

È istituito un Fondo di prevenzione presso il Ministero del tesoro, destinato per il 60% ai fondi speciali dei Confidi e per il 40% alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura.

I contributi possono essere usati per garanzie a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore di PMI e, in parte, anche per credito diretto entro il limite di 40.000 euro per operazioni a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, secondo condizioni specifiche. È prevista la garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il sistema è affidato a una commissione interministeriale; la gestione e il monitoraggio possono avvalersi di Consap. Sono previsti requisiti patrimoniali e di onorabilità, obblighi di restituzione dei contributi non utilizzati o irregolarmente gestiti e decreti attuativi ministeriali. Alcune previsioni risultano collegate a interventi normativi successivi e a decreti ancora rilevanti per l’operatività.

Mediazione creditizia e abusiva attività finanziaria

L’attività di mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti è riservata agli iscritti in un apposito albo. La disciplina regolamentare determina contenuto dell’attività, requisiti e cancellazione dall’albo, pubblicità e controlli.

Chi esercita senza iscrizione è punito penalmente. La norma non si applica a banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. È inoltre punito chi, nell’esercizio di attività bancaria, finanziaria o di mediazione, indirizza il cliente verso un soggetto non abilitato.

Riabilitazione dei protesti

Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione e non abbia subito ulteriori protesti ha diritto, dopo un anno dal protesto, alla riabilitazione. La riabilitazione è concessa con decreto del giudice di pace o con atto notarile, su istanza dell’interessato con documentazione giustificativa.

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino dei protesti ed è opponibile da chiunque vi abbia interesse. La riabilitazione fa considerare il protesto come mai avvenuto. È prevista anche la cancellazione definitiva dei dati dal registro informatico e, in presenza di più protesti in un triennio, la possibilità di un’unica istanza.

Sospensione o cancellazione del protesto per vittima di usura

Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può chiedere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto relativo a un titolo presentato per il pagamento dall’imputato, direttamente o tramite terzi, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto perde efficacia in caso di assoluzione definitiva.

Disposizioni sulle vittime dell’estorsione e regime transitorio collegato

La legge modifica anche il decreto-legge n. 419 del 1991 sulle vittime di estorsione, ampliando termini, criteri di calcolo del danno patrimoniale e modalità di riesame delle domande. È previsto il nuovo esame delle domande rigettate perché tardive e una disciplina transitoria per le domande relative a fatti tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991.

Valutazione di obsolescenza

La disciplina non è nel complesso deprecata: molte disposizioni risultano tuttora rilevanti, soprattutto in materia di usura, fondi antiusura, protesti e supporto alle vittime. Alcuni profili originari, come riferimenti monetari in lire o parti abrogate dell’articolo sulla mediazione creditizia, sono superati, ma l’impianto complessivo resta applicabile e utile.

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