LEGGE 7 marzo 1996, n. 108
Disposizioni in materia di usura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma il delitto di usura, introduce criteri per la determinazione dei tassi usurari e rafforza sanzioni, confisca e strumenti investigativi. Prevede anche fondi di solidarietà per vittime di usura ed estorsione, misure di prevenzione del fenomeno, regole per mediazione creditizia e riabilitazione dei protesti. Molte misure operative richiedono decreti attuativi o si applicano a fatti successivi a date specifiche.
Disciplina dell’usura, prevenzione e sostegno alle vittime
Disciplina dell’usura, prevenzione e tutela delle vittime
La legge interviene in modo organico sul contrasto all’usura, sia sul piano penale sia su quello civilistico e amministrativo. Accanto alla nuova definizione del reato, introduce strumenti di rilevazione dei tassi, fondi di sostegno e misure di prevenzione economica.
Reato di usura e sanzioni penali
Viene sostituito l’articolo 644 del codice penale, che punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, nonché chi procura denaro o utilità con mediazione a compenso usurario. La pena base è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni.
Sono previste aggravanti con aumento da un terzo alla metà quando:
- il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- sono richieste in garanzia partecipazioni, quote societarie, beni aziendali o immobili;
- il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, durante il periodo di applicazione e fino a tre anni dalla cessazione.
È inoltre sempre ordinata la confisca del prezzo o profitto del reato, o di beni/somme nella disponibilità del reo per un valore equivalente agli interessi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento.
L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Determinazione del tasso usurario e pubblicità dei tassi medi
Il Ministero del tesoro rileva trimestralmente, sentite Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi, il tasso effettivo globale medio praticato da banche e intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. I valori sono corretti per le variazioni del tasso ufficiale di sconto e pubblicati senza ritardo in Gazzetta Ufficiale.
Le operazioni sono classificate annualmente per categorie omogenee con decreto ministeriale, anch’esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Banche, intermediari finanziari e altri enti autorizzati al credito devono esporre in modo visibile gli avvisi con classificazione e rilevazioni.
Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è fissato nel tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiungono quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque superare otto punti percentuali.
Regime transitorio iniziale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere pubblicata la prima classificazione delle operazioni; entro i 180 giorni successivi la prima rilevazione trimestrale. Fino a tale pubblicazione, resta punito come usura anche il patto sproporzionato concluso con soggetto in difficoltà economica o finanziaria, valutato in base ai tassi bancari e finanziari praticati per operazioni similari.
Effetti civilistici e altre modifiche al codice civile e al TUB
La clausola che preveda interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi. Viene inoltre esteso da quattro a cinque anni il termine previsto dall’articolo 132, comma 1, del testo unico bancario per un adempimento non meglio specificato nel contenuto fornito.
Misure di contrasto investigativo e repressione patrimoniale
L’usura è inserita tra i reati rilevanti per intercettazioni e per altre misure processuali. Sono ampliate anche le disposizioni antimafia e di prevenzione patrimoniale, includendo l’usura tra i delitti rilevanti per l’applicazione di alcune misure e procedure.
Prescrizione del reato di usura
È inserito l’articolo 644-ter c.p., che stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale.
Parte civile e tutela processuale delle associazioni
Nel processo penale per usura possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni indicate all’articolo 15, rafforzando la tutela collettiva e il ruolo degli enti di contrasto.
Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
È istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Il Fondo eroga mutui senza interessi, di durata non superiore a dieci anni, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, economica o libero professionale e che dichiarino di essere vittime dell’usura e risultino parti offese nel procedimento penale.
Il mutuo è surrogato nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato limitatamente all’importo degli interessi. La concessione è esente da oneri fiscali.
La domanda va presentata entro 24 mesi dalla denuncia per usura o dalla notizia dell’inizio delle indagini. Deve essere accompagnata da un piano di investimento e utilizzo delle somme finalizzato al reinserimento dell’impresa o attività nella economia legale.
Il mutuo può essere concesso anche in corso di indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero e sulla base di concreti elementi acquisiti. L’importo è commisurato al danno subito e può essere aumentato se il prestito usurario, le modalità di riscossione o il collegamento con organizzazioni criminali abbiano prodotto ulteriori rilevanti danni.
Sono previste cause ostative, sospensive e di revoca, tra cui:
- condanna per usura o altri reati indicati dalla legge;
- sottoposizione a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- dichiarazioni false o reticenti rese nel procedimento;
- archiviazione, proscioglimento, assoluzione o altri esiti che facciano venir meno il presupposto, salvo la specifica eccezione prevista per prescrizione, amnistia o morte dell’imputato nei casi indicati;
- mancato utilizzo delle somme secondo il piano approvato.
Le disposizioni si applicano ai fatti verificatisi dal 1 gennaio 1996. Il Fondo è alimentato da stanziamenti statali, dai beni confiscati ex articolo 644, sesto comma, c.p. e da donazioni e lasciti.
Esperto a supporto della vittima e gestione separata delle somme
Alle vittime che ottengono il mutuo è previsto, dal momento della concessione, un esperto con funzioni di consulenza e assistenza, iscritto in un apposito albo tenuto presso l’Ufficio del Commissario straordinario antiracket e antiusura.
Possono iscriversi revisori legali, esperti contabili, avvocati, dottori commercialisti e altri soggetti con specifica competenza nell’attività economica della vittima e nella gestione d’impresa. L’incarico è conferito dal prefetto competente per territorio.
Le somme erogate entrano in un patrimonio autonomo e separato destinato esclusivamente al rilancio dell’attività. L’esperto deve fornire supporto operativo, vigilare sul piano di investimento, presentare rendiconti periodici e una relazione annuale, può farsi coadiuvare da soggetti qualificati ed è soggetto a incompatibilità, revoca e cancellazione dall’albo in caso di irregolarità.
L’incarico dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. È previsto un compenso annuale e un regolamento attuativo ministeriale per requisiti, numero degli incarichi, rotazione, tenuta dell’albo e compensi.
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
È istituito un Fondo di prevenzione presso il Ministero del tesoro, destinato per il 60% ai fondi speciali dei Confidi e per il 40% alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell’usura.
I contributi possono essere usati per garanzie a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore di PMI e, in parte, anche per credito diretto entro il limite di 40.000 euro per operazioni a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, secondo condizioni specifiche. È prevista la garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Il sistema è affidato a una commissione interministeriale; la gestione e il monitoraggio possono avvalersi di Consap. Sono previsti requisiti patrimoniali e di onorabilità, obblighi di restituzione dei contributi non utilizzati o irregolarmente gestiti e decreti attuativi ministeriali. Alcune previsioni risultano collegate a interventi normativi successivi e a decreti ancora rilevanti per l’operatività.
Mediazione creditizia e abusiva attività finanziaria
L’attività di mediazione o consulenza nella concessione di finanziamenti è riservata agli iscritti in un apposito albo. La disciplina regolamentare determina contenuto dell’attività, requisiti e cancellazione dall’albo, pubblicità e controlli.
Chi esercita senza iscrizione è punito penalmente. La norma non si applica a banche, intermediari finanziari, promotori finanziari e imprese assicurative. È inoltre punito chi, nell’esercizio di attività bancaria, finanziaria o di mediazione, indirizza il cliente verso un soggetto non abilitato.
Riabilitazione dei protesti
Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione e non abbia subito ulteriori protesti ha diritto, dopo un anno dal protesto, alla riabilitazione. La riabilitazione è concessa con decreto del giudice di pace o con atto notarile, su istanza dell’interessato con documentazione giustificativa.
Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino dei protesti ed è opponibile da chiunque vi abbia interesse. La riabilitazione fa considerare il protesto come mai avvenuto. È prevista anche la cancellazione definitiva dei dati dal registro informatico e, in presenza di più protesti in un triennio, la possibilità di un’unica istanza.
Sospensione o cancellazione del protesto per vittima di usura
Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può chiedere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto relativo a un titolo presentato per il pagamento dall’imputato, direttamente o tramite terzi, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto perde efficacia in caso di assoluzione definitiva.
Disposizioni sulle vittime dell’estorsione e regime transitorio collegato
La legge modifica anche il decreto-legge n. 419 del 1991 sulle vittime di estorsione, ampliando termini, criteri di calcolo del danno patrimoniale e modalità di riesame delle domande. È previsto il nuovo esame delle domande rigettate perché tardive e una disciplina transitoria per le domande relative a fatti tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991.
Valutazione di obsolescenza
La disciplina non è nel complesso deprecata: molte disposizioni risultano tuttora rilevanti, soprattutto in materia di usura, fondi antiusura, protesti e supporto alle vittime. Alcuni profili originari, come riferimenti monetari in lire o parti abrogate dell’articolo sulla mediazione creditizia, sono superati, ma l’impianto complessivo resta applicabile e utile.
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