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Decreto legislativo

Codice del consumo

Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Normativa italiana005G0232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riordina la disciplina a tutela dei consumatori e degli utenti. L’estratto riconosce i diritti fondamentali, stabilisce obblighi informativi e regole su etichette e prezzi, e vieta le pratiche commerciali scorrette, definendone in particolare le forme ingannevoli e le omissioni. Prevede sanzioni e specifiche decorrenze, tra cui l’applicazione dal 1° luglio 2026 delle regole sul riporzionamento.

Codice del consumo: diritti dei consumatori, informazione sui prodotti e pratiche commerciali

Codice del consumo: tutela dei consumatori e degli utenti

Il decreto riordina e armonizza le norme sui processi di acquisto e consumo, con l’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela. L’estratto disciplina i diritti dei consumatori, le informazioni sui prodotti e sui prezzi e il divieto di pratiche commerciali scorrette.

Diritti e soggetti tutelati

Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti; ne è promossa la tutela anche in forma associativa e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tra i diritti fondamentali rientrano:

  • tutela della salute e sicurezza e qualità di prodotti e servizi;
  • informazione adeguata, pubblicità corretta ed educazione al consumo;
  • pratiche commerciali improntate a buona fede, correttezza e lealtà;
  • correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
  • promozione dell’associazionismo dei consumatori e servizi pubblici erogati secondo standard di qualità ed efficienza.

Ai fini generali, il consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. È professionista chi agisce nell’esercizio di tali attività, anche tramite intermediario; la definizione di produttore comprende il fabbricante o fornitore, l’importatore nell’Unione europea e chi presenta il prodotto come proprio. Per le pratiche commerciali, il prodotto comprende beni e servizi, immobili, contenuti e servizi digitali, diritti e obblighi; sono definiti anche beni con elementi digitali e animali vivi.

Educazione e obblighi informativi

L’educazione dei consumatori mira a rendere consapevoli dei diritti e degli interessi, favorire l’associazionismo, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e la rappresentanza negli organismi esponenziali. Le attività educative, pubbliche o private, non devono avere finalità promozionale; devono illustrare caratteristiche, benefici e costi dei beni e servizi e considerare in particolare i consumatori vulnerabili.

Sicurezza, composizione e qualità costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Le informazioni devono essere adeguate al mezzo di comunicazione, chiare e comprensibili, tenendo conto delle modalità di conclusione del contratto e delle caratteristiche del settore. Ai fini del titolo sull’informazione, è consumatore anche la persona fisica cui sono dirette informazioni commerciali.

Indicazioni sui prodotti e lingua

I prodotti destinati ai consumatori e commercializzati in Italia devono riportare, in forma chiaramente visibile e leggibile, almeno:

  • denominazione legale o merceologica;
  • nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’UE, indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, recapito del punto unico di contatto;
  • Paese d’origine, se esterno all’UE;
  • eventuali materiali o sostanze dannosi per persone, cose o ambiente;
  • materiali e metodi di lavorazione quando determinanti per qualità o caratteristiche merceologiche;
  • istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso utili alla fruizione e alla sicurezza.

Le indicazioni devono figurare sulla confezione o sull’etichetta al momento della vendita. Istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso possono essere fornite anche in documentazione illustrativa, compresa quella digitale, che accompagna il prodotto. Le informazioni destinate ai consumatori devono essere rese almeno in italiano; se sono riportate anche in altre lingue, l’italiano deve avere visibilità e leggibilità non inferiori. Sono ammesse espressioni straniere di uso comune.

Il capo sulle informazioni non si applica ai prodotti soggetti a specifiche disposizioni UE e nazionali di recepimento; per i prodotti disciplinati da norme nazionali, si applica agli aspetti non regolati da queste. È vietato commercializzare prodotti privi delle indicazioni richieste. Per le indicazioni sul Paese d’origine dei prodotti provenienti da fuori UE, l’efficacia era stata differita al 1° gennaio 2007 e comunque subordinata all’entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal codice. L’attuazione dell’articolo 6 è demandata a un decreto ministeriale, con possibilità di precisare categorie o modalità di presentazione esentate da alcune indicazioni e casi in cui determinati dati possono essere riportati nella lingua originaria.

Prezzi di vendita e prezzo per unità di misura

I prodotti offerti ai consumatori devono recare, oltre al prezzo di vendita comprensivo di IVA e altre imposte, il prezzo per unità di misura, salvo le esenzioni previste. Se i due prezzi coincidono, non occorre ripetere quello unitario; per i prodotti sfusi si indica soltanto quest’ultimo. Pubblicità e cataloghi riportano il prezzo per unità di misura quando indicano il prezzo di vendita.

Il prezzo unitario si riferisce alle quantità dichiarate secondo le norme vigenti e, per gli alimenti preconfezionati immersi in liquido, al peso netto sgocciolato. È possibile usare multipli o sottomultipli decimali quando i prodotti sono abitualmente commercializzati in tali quantità. I prezzi dei carburanti per autotrazione esposti o pubblicizzati presso impianti automatici devono essere quelli effettivamente praticati e visibili dalla carreggiata.

La disciplina non riguarda i prodotti forniti nell’ambito di prestazioni di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, i prodotti offerti all’asta e gli oggetti d’arte e d’antiquariato. Sono inoltre esenti dall’indicazione del prezzo unitario, tra gli altri, prodotti di diversa natura nella stessa confezione, prodotti nei distributori automatici, prodotti da mescolare contenuti in un unico imballaggio, determinati alimenti composti, gelati monodose e prodotti non alimentari vendibili solo a pezzo o a collo. Il Ministro può aggiornare l’elenco delle esenzioni o individuare prodotti non alimentari cui esse non si applicano.

Riduzioni di quantità e annunci di sconto

Dal 1° luglio 2026, quando un produttore immette in commercio, anche tramite distributori operanti in Italia, un prodotto con confezione invariata ma quantità nominale ridotta e conseguente aumento del prezzo unitario, deve informare il consumatore nel campo visivo principale della confezione o con etichetta adesiva. La dicitura prescritta è: «Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità». L’obbligo dura sei mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni anteriori alla riduzione. Per i prodotti sul mercato da meno di trenta giorni va indicato il periodo cui si riferisce il prezzo precedente; sono esclusi i prezzi di lancio accompagnati da successivi annunci di aumento. Se gli sconti aumentano progressivamente nella stessa campagna senza interruzioni, il riferimento per le riduzioni successive resta il prezzo non scontato anteriore alla prima riduzione.

Queste regole valgono anche per individuare il prezzo normale da esporre nelle vendite straordinarie, ma non si applicano alle vendite sottocosto; il prezzo sottocosto non concorre a determinare il prezzo precedente. Sono esclusi dalla regola del prezzo più basso nei trenta giorni i prodotti agricoli e alimentari deperibili indicati dalla normativa richiamata.

Pratiche commerciali scorrette: ambito e criteri

Il titolo sulle pratiche commerciali si applica alle condotte scorrette tra professionisti e consumatori prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese, la tutela contro pubblicità ingannevole e comparativa illecita è assicurata esclusivamente dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

La disciplina non pregiudica le norme sulla formazione, validità ed efficacia dei contratti, sulla salute e sicurezza dei prodotti, sulla competenza giurisdizionale e sulle professioni regolamentate. Per gli aspetti specifici disciplinati da norme UE e nazionali di recepimento, prevalgono queste ultime. È esclusa la materia della certificazione e delle indicazioni sul titolo degli articoli in metalli preziosi.

Una pratica è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Se è diretta a un gruppo specifico, la valutazione considera il membro medio di quel gruppo; quando la condotta può incidere su un gruppo vulnerabile individuabile per infermità, età o ingenuità, si considera il membro medio di tale gruppo, se la vulnerabilità era ragionevolmente prevedibile. Restano salve le esagerazioni pubblicitarie comuni e legittime non destinate a essere prese alla lettera.

Azioni e omissioni ingannevoli

È ingannevole la comunicazione falsa o, anche se fattualmente corretta, presentata in modo tale da indurre o poter indurre il consumatore a una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. La valutazione può riguardare, tra l’altro, esistenza, natura e caratteristiche del prodotto; disponibilità, composizione, rischi, caratteristiche ambientali e sociali, durabilità, riparabilità e riciclabilità; assistenza e reclami; origine, fabbricazione e risultati attesi; prezzo e modalità di calcolo; necessità di manutenzione o riparazione; identità, qualifiche e diritti del professionista; diritti del consumatore.

Sono altresì ingannevoli le condotte che creano confusione con prodotti o segni distintivi di concorrenti, compresa la pubblicità comparativa illecita, e il mancato rispetto di impegni fermi e verificabili assunti in un codice di condotta dichiarato vincolante. È inoltre contemplato il marketing che presenta come identico in più Stati membri un bene con composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo giustificazione legittima e oggettiva.

Costituisce pratica ingannevole anche formulare asserzioni ambientali su prestazioni future senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente accessibili e verificabili, inseriti in un piano dettagliato e realistico con obiettivi misurabili, scadenze e risorse, verificato periodicamente da un terzo indipendente con conclusioni rese disponibili ai consumatori. È altresì ingannevole pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti, non derivanti dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

È scorretta l’omissione di avvertenze su prodotti suscettibili di mettere in pericolo salute o sicurezza quando possa indurre a trascurare le normali cautele; è inoltre scorretta la pratica suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti e idonea a minacciarne, anche indirettamente, la sicurezza. L’estratto qualifica come scorretta anche la richiesta di un sovrapprezzo per completare una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

L’omissione è ingannevole quando non fornisce informazioni rilevanti necessarie a una decisione consapevole, oppure le occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, o non rende evidente l’intento commerciale della comunicazione. Si considerano anche i limiti di spazio o tempo del mezzo e le misure adottate per rendere disponibili le informazioni altrove.

Negli inviti all’acquisto sono rilevanti, se non già evidenti dal contesto, le caratteristiche principali del prodotto, identità e indirizzo del professionista, prezzo comprensivo delle imposte o criteri di calcolo e spese aggiuntive, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione difformi dalla diligenza professionale, nonché l’esistenza del diritto di recesso o scioglimento. Nei mercati online va indicato se il terzo offerente è un professionista, sulla base della sua dichiarazione. Le interfacce di ricerca online devono rendere facilmente accessibili i parametri principali di classificazione dei risultati e la loro importanza relativa, salvo i fornitori di motori di ricerca online esclusi dalla disposizione. Sono rilevanti anche le informazioni sulle modalità con cui il professionista verifica che le recensioni pubblicate provengano da chi ha effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Sanzioni e decorrenze

La commercializzazione di prodotti che non riportano le indicazioni obbligatorie è punita, salvo che il fatto costituisca reato e ferme le disposizioni sulla responsabilità del produttore, con una sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro. La misura è determinata considerando il prezzo di listino e il numero delle unità poste in vendita. Le sanzioni sono applicate secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689; gli organi di polizia amministrativa accertano le violazioni d’ufficio o su denuncia e il rapporto è trasmesso alla Camera di commercio della provincia di residenza o sede legale del professionista.

L’omessa o irregolare indicazione del prezzo unitario è sanzionata secondo l’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998. La medesima disposizione sanzionatoria si applica agli annunci di riduzione di prezzo; nella determinazione della sanzione si considerano natura, gravità, entità e durata della violazione, rimedi adottati, precedenti violazioni, benefici finanziari o perdite evitate, sanzioni per la stessa violazione irrogate in altri Stati membri nei casi transfrontalieri e ogni altro fattore aggravante o attenuante.

Le modifiche introdotte nel 2026 alle definizioni e alle pratiche commerciali richiamate nell’estratto si applicano dal 27 settembre 2026. Per le nuove regole sugli annunci di riduzione di prezzo, il decreto legislativo n. 26 del 2023 ne ha previsto l’applicazione alle campagne promozionali dal novantesimo giorno successivo alla propria entrata in vigore.

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