Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione e il successivo accoglimento del ricorso sia in primo grado sia in appello, l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che il rimborso non spetterebbe al soggetto sostituito per le ritenute IRPEF versate dal sostituto d’imposta; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992, deducendo omessa pronuncia della CTR su uno dei motivi d’appello, relativo appunto alla non rimborsabilità al sostituito delle somme trattenute e versate dal sostituto.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che nel regime agevolativo per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 è legittimato a richiedere il rimborso non solo chi ha materialmente effettuato il versamento (sostituto d’imposta), ma anche il percettore delle somme assoggettate a ritenuta (sostituito), quale beneficiario diretto del provvedimento. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, qualificando la decisione della CTR come rigetto implicito della censura incompatibile con la statuizione adottata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Prevede la misura di sostegno/rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990; il beneficio è azionabile anche dal sostituito, quale beneficiario diretto dell’agevolazione.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il limite soggettivo al rimborso; la Corte ne ha escluso l’effetto preclusivo nei confronti del sostituito nel caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a sostegno del primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio di nullità della sentenza/processo invocata a sostegno del secondo motivo di ricorso.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, ma rigetto implicito della censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la censura è stata disattesa perché la decisione della CTR era compatibile con il rigetto implicito del motivo d’appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della sentenza tributaria; non è stata ravvisata violazione.
Richiamato dalla ricorrente connessamente alla disciplina dell’appello tributario; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Nelle misure agevolative o di rimborso previste per eventi calamitosi, la legittimazione a chiedere il rimborso non spetta necessariamente solo a chi ha materialmente eseguito il versamento, ma anche al soggetto che abbia subito la ritenuta e sia beneficiario diretto dell’agevolazione, se la disciplina sostanziale così lo consente.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente un motivo, ne presuppone il rigetto in modo implicito e logicamente incompatibile con la statuizione adottata.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata quando pretende di escludere, in modo astratto, la legittimazione del sostituito senza confrontarsi con l’interpretazione consolidata della norma agevolativa che lo considera destinatario diretto del beneficio.
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