DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma raccoglie le definizioni base del Testo unico della finanza: soggetti vigilati, strumenti e servizi finanziari, OICR, mercati, emittenti e varie nozioni tecniche. Molte definizioni sono aggiornate a disciplina UE e si applicano, per le modifiche del d.lgs. 129/2017, dal 3 gennaio 2018, salvo eccezioni. Non è una norma sostanziale autonoma, ma di inquadramento generale.
Definizioni del TUF in materia di mercati finanziari, intermediari, OICR e servizi di investimento
Definizioni fondamentali del Testo unico della finanza
La disposizione contiene il lessico di base del decreto legislativo in materia di intermediazione finanziaria, mercati, risparmio gestito e vigilanza. Serve a delimitare il significato tecnico dei termini usati nel resto del TUF, con numerosi rinvii alla disciplina europea e alla normativa bancaria, assicurativa e fallimentare.
Soggetti istituzionali e autorità di vigilanza
La norma richiama e definisce le principali autorità e infrastrutture di vigilanza:
- CONSOB, COVIP e IVASS;
- il SEVIF, composto da ABE, AEAP, AESFEM, Comitato congiunto e CERS;
- il MVU e il MRU, come sistemi europei di vigilanza e risoluzione;
- le autorità di vigilanza degli Stati membri secondo i regolamenti UE richiamati.
Operatori finanziari e intermediari
Sono definiti i principali operatori del settore, tra cui:
- impresa di investimento e impresa di investimento UE;
- banca e banca UE;
- SIM, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e GEFIA non UE;
- gestori autorizzati e soggetti sotto soglia registrati;
- depositario di OICR e depositario dell’OICR master o feeder;
- soggetti abilitati, comprendenti le SIM, le SGR autorizzate, le società di gestione UE con succursale in Italia, i gestori UE e non UE autorizzati, le banche e gli intermediari finanziari abilitati.
Organismi di investimento collettivo del risparmio
La disposizione disciplina in modo ampio le forme di OICR e le relative classificazioni:
- fondo comune di investimento, OICR aperto e chiuso;
- OICVM italiani e UE;
- FIA italiani, UE e non UE;
- Sicav, Sicaf e società di partenariato, anche nelle varianti in gestione interna, in gestione esterna, autorizzate o sotto soglia registrate;
- OICR feeder e master;
- fondi speciali come EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM;
- FIA riservati e FIA immobiliari. Sono inoltre definiti i concetti di investimento collettivo, gestione collettiva del risparmio e quote/azioni di OICR.
Strumenti finanziari, valori mobiliari e strumenti derivati
La norma chiarisce le categorie di strumenti negoziabili e i relativi sottoinsiemi:
- valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e ricevute di deposito;
- strumenti finanziari, comprensivi anche di quelli emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
- strumenti derivati, derivati su merci e contratti derivati su prodotti energetici C6;
- mercati dei capitali, benchmark, rating del credito, clausola make-whole, obbligazioni verdi europee e obbligazioni legate alla sostenibilità. Gli strumenti di pagamento sono espressamente esclusi dalla nozione di strumenti finanziari.
Servizi e attività di investimento
Sono elencati i servizi di investimento e le definizioni operative collegate:
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- collocamento con o senza impegno irrevocabile;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di sistemi multilaterali e organizzati di negoziazione. Sono inoltre definiti internalizzatore sistematico, market maker, negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, negoziazione ad alta frequenza, matched principal e pratica di vendita abbinata.
Mercati, sedi di negoziazione e emissioni quotate
La disposizione definisce:
- mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione e sede di negoziazione;
- gestore del mercato;
- emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine;
- PMI emittenti azioni quotate, con soglia di capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro e perdita della qualifica dopo tre anni consecutivi sopra soglia. Sono inoltre richiamate le controparti centrali, i depositari centrali di titoli e gli emittenti sovrani.
Offerta al pubblico, OPA e PRIIP
Sono definite le nozioni di:
- offerta al pubblico di prodotti finanziari;
- offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- prodotti finanziari;
- soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa;
- PRIIP, PRIP, prodotto di investimento assicurativo, ideatore e venditore di PRIIP, investitore al dettaglio in PRIIP.
Clientela, partecipazioni e rapporti di controllo
La norma distingue tra clienti professionali e al dettaglio, e definisce anche:
- partecipazioni, controllante e controllata;
- stretti legami;
- personale;
- Stato membro d’origine e Stato membro ospitante per imprese di investimento e mercati regolamentati;
- supporto durevole e formato elettronico.
Disposizioni su crowdfunding, imprese sociali e altri concetti speciali
Sono richiamati anche:
- servizi di crowdfunding secondo il regolamento UE 2020/1503;
- imprese sociali costituite in forma societaria;
- prodotti energetici all’ingrosso;
- derivati su merci agricole;
- gruppo prevalentemente commerciale.
Decorrenza e aggiornamenti normativi
Le modifiche introdotte dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 si applicano dal 3 gennaio 2018, con alcune eccezioni espressamente richiamate per la direttiva 2014/65/UE, il regolamento UE n. 600/2014 e altre disposizioni UE direttamente applicabili. Le modifiche in materia di crowdfunding e altri interventi successivi seguono le rispettive date di applicazione indicate negli aggiornamenti riportati.
Valutazione di attualità
La disposizione non è obsoleta: è una norma definitoria centrale del TUF, tuttora utile per l’interpretazione dell’intera disciplina finanziaria, anche se contiene singole lettere o commi abrogati o superati da successive modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 492 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 25 feb 1998DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 90
- Decreto legislativo · 25 feb 1998DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 95
- Decreto legislativo · 27 feb 1998DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998, n. 62
- Decreto legislativo · 19 feb 1998DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51
- Decreto legislativo · 5 mar 1998DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998, n. 60
- Decreto legislativo · 6 mar 1998DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →