Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Normativa italiana098G0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma raccoglie le definizioni base del Testo unico della finanza: soggetti vigilati, strumenti e servizi finanziari, OICR, mercati, emittenti e varie nozioni tecniche. Molte definizioni sono aggiornate a disciplina UE e si applicano, per le modifiche del d.lgs. 129/2017, dal 3 gennaio 2018, salvo eccezioni. Non è una norma sostanziale autonoma, ma di inquadramento generale.

Definizioni del TUF in materia di mercati finanziari, intermediari, OICR e servizi di investimento

Definizioni fondamentali del Testo unico della finanza

La disposizione contiene il lessico di base del decreto legislativo in materia di intermediazione finanziaria, mercati, risparmio gestito e vigilanza. Serve a delimitare il significato tecnico dei termini usati nel resto del TUF, con numerosi rinvii alla disciplina europea e alla normativa bancaria, assicurativa e fallimentare.

Soggetti istituzionali e autorità di vigilanza

La norma richiama e definisce le principali autorità e infrastrutture di vigilanza:

  • CONSOB, COVIP e IVASS;
  • il SEVIF, composto da ABE, AEAP, AESFEM, Comitato congiunto e CERS;
  • il MVU e il MRU, come sistemi europei di vigilanza e risoluzione;
  • le autorità di vigilanza degli Stati membri secondo i regolamenti UE richiamati.

Operatori finanziari e intermediari

Sono definiti i principali operatori del settore, tra cui:

  • impresa di investimento e impresa di investimento UE;
  • banca e banca UE;
  • SIM, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e GEFIA non UE;
  • gestori autorizzati e soggetti sotto soglia registrati;
  • depositario di OICR e depositario dell’OICR master o feeder;
  • soggetti abilitati, comprendenti le SIM, le SGR autorizzate, le società di gestione UE con succursale in Italia, i gestori UE e non UE autorizzati, le banche e gli intermediari finanziari abilitati.

Organismi di investimento collettivo del risparmio

La disposizione disciplina in modo ampio le forme di OICR e le relative classificazioni:

  • fondo comune di investimento, OICR aperto e chiuso;
  • OICVM italiani e UE;
  • FIA italiani, UE e non UE;
  • Sicav, Sicaf e società di partenariato, anche nelle varianti in gestione interna, in gestione esterna, autorizzate o sotto soglia registrate;
  • OICR feeder e master;
  • fondi speciali come EuVECA, EuSEF, ELTIF e FCM;
  • FIA riservati e FIA immobiliari. Sono inoltre definiti i concetti di investimento collettivo, gestione collettiva del risparmio e quote/azioni di OICR.

Strumenti finanziari, valori mobiliari e strumenti derivati

La norma chiarisce le categorie di strumenti negoziabili e i relativi sottoinsiemi:

  • valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e ricevute di deposito;
  • strumenti finanziari, comprensivi anche di quelli emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
  • strumenti derivati, derivati su merci e contratti derivati su prodotti energetici C6;
  • mercati dei capitali, benchmark, rating del credito, clausola make-whole, obbligazioni verdi europee e obbligazioni legate alla sostenibilità. Gli strumenti di pagamento sono espressamente esclusi dalla nozione di strumenti finanziari.

Servizi e attività di investimento

Sono elencati i servizi di investimento e le definizioni operative collegate:

  • negoziazione per conto proprio;
  • esecuzione di ordini per conto dei clienti;
  • collocamento con o senza impegno irrevocabile;
  • gestione di portafogli;
  • ricezione e trasmissione di ordini;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • gestione di sistemi multilaterali e organizzati di negoziazione. Sono inoltre definiti internalizzatore sistematico, market maker, negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, negoziazione ad alta frequenza, matched principal e pratica di vendita abbinata.

Mercati, sedi di negoziazione e emissioni quotate

La disposizione definisce:

  • mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione e sede di negoziazione;
  • gestore del mercato;
  • emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine;
  • PMI emittenti azioni quotate, con soglia di capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro e perdita della qualifica dopo tre anni consecutivi sopra soglia. Sono inoltre richiamate le controparti centrali, i depositari centrali di titoli e gli emittenti sovrani.

Offerta al pubblico, OPA e PRIIP

Sono definite le nozioni di:

  • offerta al pubblico di prodotti finanziari;
  • offerta pubblica di acquisto o di scambio;
  • prodotti finanziari;
  • soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa;
  • PRIIP, PRIP, prodotto di investimento assicurativo, ideatore e venditore di PRIIP, investitore al dettaglio in PRIIP.

Clientela, partecipazioni e rapporti di controllo

La norma distingue tra clienti professionali e al dettaglio, e definisce anche:

  • partecipazioni, controllante e controllata;
  • stretti legami;
  • personale;
  • Stato membro d’origine e Stato membro ospitante per imprese di investimento e mercati regolamentati;
  • supporto durevole e formato elettronico.

Disposizioni su crowdfunding, imprese sociali e altri concetti speciali

Sono richiamati anche:

  • servizi di crowdfunding secondo il regolamento UE 2020/1503;
  • imprese sociali costituite in forma societaria;
  • prodotti energetici all’ingrosso;
  • derivati su merci agricole;
  • gruppo prevalentemente commerciale.

Decorrenza e aggiornamenti normativi

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 si applicano dal 3 gennaio 2018, con alcune eccezioni espressamente richiamate per la direttiva 2014/65/UE, il regolamento UE n. 600/2014 e altre disposizioni UE direttamente applicabili. Le modifiche in materia di crowdfunding e altri interventi successivi seguono le rispettive date di applicazione indicate negli aggiornamenti riportati.

Valutazione di attualità

La disposizione non è obsoleta: è una norma definitoria centrale del TUF, tuttora utile per l’interpretazione dell’intera disciplina finanziaria, anche se contiene singole lettere o commi abrogati o superati da successive modifiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 492 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.