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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05203/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 1999, notificato nel 2006, seguito dall'iscrizione a ruolo e dalla notifica di una cartella di pagamento nel 2007 per imposta, interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo: 1) l'inesistenza/nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, perché non sarebbe stato accertato a chi fosse stato consegnato il plico postale e quale rapporto avesse con il destinatario; 2) la nullità della cartella per difetto di motivazione, perché contenente soltanto il riferimento all'avviso di accertamento; 3) la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per incompletezza ai sensi della legge sullo statuto del contribuente; 4) l'omesso invio dell'invito bonario di pagamento, con conseguente nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo e della cartella. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo e ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per i motivi relativi alla notifica dell'avviso di accertamento e alla motivazione/incompletezza della cartella, la mancanza di autosufficienza e specificità, perché il ricorrente non aveva indicato né riprodotto la relata di notifica dell'avviso né indicato dove reperire la cartella nel fascicolo, e non si era confrontato con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ritenuto la cartella congruamente motivata. Quanto alla censura sull'invito bonario, la Corte ha osservato che la questione non era stata affrontata dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non aveva indicato in quale fase e in quali atti l'avesse dedotta, né aveva dimostrato che fosse stata proposta sin dal primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci vizi della notificazione di un atto impositivo o della cartella, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente gli atti e i documenti rilevanti e, se necessari al controllo della Corte, trascrivendone o allegandone il contenuto essenziale.
  • La censura di nullità della cartella per difetto di motivazione è inammissibile se non si confronta con la concreta motivazione resa dal giudice di merito e non indica puntualmente quali elementi essenziali manchino nell'atto.
  • Le doglianze nuove o comunque non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito non possono essere utilmente prospettate in cassazione senza specifica indicazione della fase processuale e dell'atto in cui furono introdotte.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia presuppone che la questione risulti effettivamente introdotta e coltivata nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese in favore delle parti resistenti e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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