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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una domanda di usucapione proposta da due germani su alcuni immobili facenti parte dell’asse ereditario della madre defunta, immobili che i due assumevano di avere posseduto in via esclusiva per lungo tempo dopo l’apertura della successione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello l’aveva riformata e aveva rigettato l’usucapione. La ricorrente per cassazione, quale erede universale delle originarie attrici, ha articolato quattro motivi: 1) ha contestato la ritenuta mancanza di legittimazione a proseguire il giudizio in relazione al decesso di uno degli originari attori, deducendo che il decesso era stato dichiarato e che il processo di appello era stato interrotto e riassunto; 2) ha denunciato violazione degli artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente desunto dalla vendita di soli due terzi dell’immobile, avvenuta nel 2005, il riconoscimento dell’esistenza di un altro comproprietario; 3) ha lamentato la mancata considerazione di alcune risultanze istruttorie, tra cui interventi sull’immobile, istanza di condono edilizio e un procedimento penale relativo a tali interventi; 4) ha dedotto vizio motivazionale, assumendo che la corte d’appello non avesse considerato che la quota residua di un terzo non poteva essere alienata senza previa sentenza di usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava le norme violate, e comunque privo di interesse, poiché la statuizione contestata non aveva prodotto alcun pregiudizio concreto alla ricorrente. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, la Corte ha confermato che il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi anche senza interversione del possesso, ma deve provare un possesso esclusivo, incompatibile con quello altrui, e la volontà inequivoca di escludere gli altri dalla relazione di fatto con il bene. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente ritenuto non dimostrata tale esclusività, valorizzando il compossesso tra coeredi e la mancata prova di atti univoci di esclusione, mentre la vendita parziale del 2005 costituiva solo un argomento rafforzativo. La Cassazione ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singolo elemento istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e carenza di interesse; ha ritenuto inammissibili congiuntamente gli altri motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque infondati rispetto al principio per cui il coerede, per usucapire la quota altrui, deve provare un possesso esclusivo e univocamente incompatibile con il compossesso. La decisione d’appello, che aveva negato l’usucapione per difetto di prova dell’esclusione degli altri coeredi, è stata quindi lasciata ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Nel ricorso per cassazione il motivo che denunci violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge richiede specifica indicazione delle disposizioni violate e un effettivo confronto con la motivazione di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; nel caso del coerede occorre la prova di un possesso esclusivo rispetto agli altri coeredi.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di diversa lettura delle prove; la valutazione delle risultanze istruttorie resta riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione le norme assunte come violate e non mette a confronto il precetto normativo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L’interesse a impugnare richiede un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla statuizione censurata; non è sufficiente la contestazione di un mero errore formale privo di effetti pratici per la parte.
  • Il coerede che rimanga nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi anche senza formale interversione del possesso, ma deve dimostrare un esercizio del potere di fatto in termini di esclusività, incompatibile con il godimento altrui e sorretto da una volontà univoca di escludere gli altri dal bene.
  • L’utilizzo del bene ereditario, la sua amministrazione, il pagamento delle imposte o l’esecuzione di lavori di manutenzione non sono, da soli, indici sufficienti dell’usucapione della quota degli altri coeredi, operando una presunzione di agire anche nell’interesse comune.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; il controllo sulla motivazione resta limitato alla sua esistenza, non apparenza e non manifesta illogicità nei limiti del minimo costituzionale.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singola risultanza istruttoria, purché esponga le ragioni del proprio convincimento e non ometta elementi decisivi incompatibili con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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