Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e altro relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973: l'Ufficio aveva ritenuto che la contribuente disponesse di beni-indice di capacità contributiva non dichiarati (immobili, autovettura, collaboratore familiare e polizze assicurative) e aveva rideterminato il reddito complessivo. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva annullato l'accertamento per mancato contraddittorio preventivo; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio. In Cassazione la contribuente proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso la necessità del contraddittorio preventivo; 2) violazione dell'art. 38, comma 6, per non avere la CTR valutato la prova contraria asseritamente fornita; 3) violazione della medesima norma per avere la CTR richiesto un nesso eziologico tra spese e disponibilità patrimoniali che la ricorrente riteneva non previsto dalla legge, sostenendo che bastasse dimostrare l'esistenza delle disponibilità economiche; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui rimborsi assicurativi e sulle ulteriori disponibilità economiche dedotte come redditi esenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in via pregiudiziale, senza esaminare i motivi di merito. Ha rilevato che, dagli atti e dal fascicolo telematico, non risultavano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relativi alla notificazione del ricorso per cassazione; la notificazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c. L'assenza di tale documento comporta l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico del reddito e del relativo onere probatorio in tema di prova contraria del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare un'omessa pronuncia della CTR su alcune circostanze dedotte
art. 149, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale
art. 291 c.p.c.
ritenuto non applicabile per sanare la mancanza dell'avviso di ricevimento quando la notificazione sia inesistente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 21/07/2021, n. 20778
citata come precedente in materia di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione in difetto dell'avviso di ricevimento
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, non basta la spedizione dell'atto: la notificazione si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, dimostrata dall'avviso di ricevimento che deve risultare allegato all'originale del ricorso.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento integra inesistenza della notificazione del ricorso e comporta l'inammissibilità del gravame, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito e può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
- Nel giudizio di legittimità, le censure concernenti l'accertamento sintetico del reddito restano assorbite se il ricorso non supera il vaglio preliminare di rituale instaurazione del contraddittorio processuale.
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